Info Generali Odontoiatriche

Info Generali Odontoiatriche

“L’odontoiatra è legittimato alle prestazioni indicate nell’art. 2 della L. 409/85. L’omeopatia può dunque essere utilizzata nei limiti della norma richiamata ovvero quale disciplina complementare a quelle proprie della professione odontoiatrica. “

Dopo aver frequentato il diploma triennale della scuola di Omeopatia, posso applicarlo solo all'interno dell'odontoiatria o posso anche avere uno studio di Omeopatia mio?

“la ricusazione del paziente è sempre legittimata dal venir meno del rapporto di fiducia manifestato dal paziente. Tale diritto deve essere coniugato con la norma deontologica che obbliga il professionista a garantire la continuità delle cure, evitando che il paziente possa ricevere pregiudizio dalla ricusazione. Trattandosi di prestazione resa in forma indiretta, la ricusazione dovrà essere comunicata all’ASL che dovrà provvedere ad individuare un nuovo professionista per il paziente, il quale fino alla nuova presa in carico dovrà essere seguito dal ricusante. La comunicazione alla ASL dovrà essere esaustivamente motivata con riferimento alle condotte e ai motivi che non consentono la prosecuzione del rapporto. “

Ho un rapporto indiretto con un paziente, in quanto è l'Azienda (ASL) che mi ha affidato il paziente e non è stato il Paziente a scegliere me. Vista la palese sfiducia nel mio operato manifestato anche verbalmente davantia Testimoni, chiedo se sia legittimo ricusare il paziente e con quali modalità.

“I liberi professionisti che smaltiscono i propri rifiuti tramite ditte autorizzate sono esonerati dall’obbligo del MUD diversa è invece la situazione delle altre strutture che erogano prestazioni sanitarie. La normativa è molto complessa per cui Le suggeriamo di affidarsi ad un professionista del settore che saprà meglio illustrarLe il panorama normativo “

"Sono titolare di due dipendenti in qualita' di Aso. Vorrei gentilmente informazioni riguardo l'obbligo eventuale che avrei di presentare il MUD a seguito dello smaltimento dei Rifiuti speciali"

” Nei confronti degli studi professionali odontoiatrici non appare obbligatoria l’adozione della sorveglianza sanitaria quando il professionista, a seguito di quanto riportato nel documento della valutazione dei rischi, può attestare l’assenza dei rischi che ai sensi della normativa vigente, vedi in particolare il DLGS 81/08, impongono la nomina di un medico competente. Su tale posizione si sono espressi più volte sia sindacati dell’odontoiatria che la FNOMCeO ed anche il Ministero della Salute con una nota del 21/03/2014 ha chiarito che “la necessità o meno dell’effettuazione della sorveglianza sanitaria, quale misura di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore non può che derivare dagli esiti della valutazione dei rischi, che deve essere effettuata dal professionista. “

"Chiediamo informazioni in merito alla nomina del medico competente. E’ obbligatorio per tutti gli studi odontoiatrici la nomina del medico competente? Indipendentemente dal numero dei lavoratori in forze?"

“Le prestazioni della professione odontoiatrica possono essere svolte anche a domicilio. Il professionista dovrà garantire di disporre della necessaria attrezzatura e/o assicurarsi che le strutture di ricovero RSA dispongano di ambulatorio odontoiatrico regolarmente autorizzato ex art. 193 TULS “

Vorrei sapere se ecessito di una Vs. autorizzazione per eseguire visite odontoiatriche a domicilio e piccoli interventi per persone con disabilità motoria o anche in ricovero presso RSA (per le quali so essere necessario il benestare del direttore della struttura)?

“La presente in risposta al quesito relativo alla possibilità per l’odontoiatra di svolgere attività di consulenza in ambito del settore “gestione risorse umane” di un’azienda commerciale per significare quanto segue: – L’attività dell’odontoiatra trova regolamentazione nell’art. 2 della L. 409/85 che ne delinea il perimetro. – La gestione delle risorse umane non vi figura, ma un’attività di consulenza in questo ambito può ritenersi compatibile nella misura in cui sia funzionale a qualcuna delle prestazioni indicate nella norma sopra richiamata, nel rispetto dei principi deontologici di autonomia e indipendenza della professione. “

"Sono in possesso della Laurea in Odontoiatria e P.D. e attualmente svolgo la libera professione in studio odontoiatrico. La presente per chiedere quali siano le attività lavorative libero-professionali consentite e quali invece non compatibili con la mia attività di odontoiatra, nel rispetto del codice deontologico e dunque mantenendo l’iscrizione all’Albo e l’aggiornamento professionale. In particolare, [...]

“Tutti i titolari di studio professionale sono tenuti all’osservanza del Decreto Legislativo 81/2008 sulla sicurezza del lavoro. Il testo sopra richiamato all’art. 37 prevede che il datore di lavoro organizzi la formazione obbligatoria per i propri dipendenti, tenuti a contribuire alla sicurezza del lavoro. Anche lo stesso datore di lavoro (titolare di studio) è tenuto alla frequenza del corso RSPP essendo equiparato ai dirigenti e ai preposti come tutti i professionisti che lavorino stabilmente nello studio. Per quanto concerne la possibilità di eseguire trattamenti di medicina estetica nello studio di un collega medico si evidenzia che se l’attività ha natura continuativa, è necessaria l’autorizzazione di cui all’art. 193 TULS configurandosi la struttura come un “ambulatorio”. “

"Sono un'odontoiatra, se volessi prestare servizio presso uno studio medico come ad esempio trattamenti estetici, é possibile o non lo é in quanto non vi é uno studio odontoiatrico all’interno? Il corso sulla sicurezza sul lavoro é obbligatorio per tutti gli odontoiatri o solo 1 per clinica deve avere ilcorso svolto?"

“Uno studio odontoiatrico è una struttura diversa da uno studio medico che nell’ambito della Regione Piemonte non necessita di preventiva autorizzazione per poter essere aperto. Non essendoci specificato se quello da Lei posseduto sia autorizzato, riteniamo che la prosecuzione di uno studio odontoiatrico ancorchè affidato ad un nuovo professionista non necessiti di preventiva autorizzazione. Lo stesso ripetasi per la trasformazione dello studio odontoiatrico in uno studio medico monoprofessionale. Le significhiamo inoltre che nell’ambito della Regione Piemonte la materia è regolata dall’art. 193 TULS ed dalla DGR 616/2000. “

Sono proprietario di un piccolo locale adibito a studio odontoiatrico monoprofessionale. Sino a due anni fa i locali li affittavo a due colleghi odontoiatri associati. Ora si sono trasferiti ed intendo riattivare lo studio medico sempre in forma monoprofessionale come unico intestatario (non una struttura complessa). Non ho contatti con i colleghi pertanto non possiedo [...]

“Con la sentenza 08.07.2021 n. 19427 la Corte di Cassazione ha definitivamente riconosciuto la possibilità per i professionisti di recuperare i propri compensi dal cliente con decreto ingiuntivo su parcella vistata dal Consiglio dell’Ordine. Anche senza preventivo sottoscritto per accettazione è quindi possibile procedere in via ingiuntiva con la sola emissione della parcella. Si resta quindi a disposizione evidenziando che sul sito è reperibile il modulo per la richiesta del visto di liquidazione della parcella, alla quale dovrà essere affiancata la documentazione descrittiva della prestazione. “

Nell’estate del 2019 abbiamo effettuato un intervento d’urgenza ad una paziente alla quale non abbiamo presentato il preventivo. La stessa ad oggi non ha ancora saldato il suo debito. Vorremmo quindi procedere tramite l’avvocato con un’ingiunzione di pagamento, non avendo però un preventivo ci chiedevamo se fosse possibile mandarvi un documento che spieghi la tipologia [...]

“In riscontro alla Sua richiesta siamo spiacenti di non poterLe essere d’aiuto non gestendo le attività di volontariato. La invitiamo quindi a contattare le associazioni qui di seguito indicate che svolgono questo tipo di attività: – Centro Medico “Giovanni Paolo II” – Sermig – Arsenale della Pace Via Vittorio Andreis 18/44, 10152 Torino – tel. 011 436 8566 – Asili Notturni Umberto I di Torino Via Ormea 119/121 – 10126 Torino – tel. 011 566.08.04 Fax 011 566.08.04 E-mail: info@asilinotturni.org – COI – Cooperazione Odontoiatrica Internazionale – via Nizza 230 – 10126 Torino c/o Dental School 3° piano Tel. 011.6708185 Cellulare 3473158424 E-mail: coingo@cooperazioneodontoiatrica.eu. “

"Esiste un elenco dei dentisti che si occupano delle persone che hanno una soglia di reddito sotto gli 8.000 euro? Potete gentilmente inviare la documentazione."

“La problematica della presenza degli specialisti in anestesia nelle strutture odontoiatriche è questione particolarmente complessa alla quale non è facile dare una sintetica risposta. La stessa riceve infatti indicazione diversa a seconda della natura dell’intervento, la tipologia dell’anestesia, l’autorizzazione della struttura ed altre variabili. La rinviamo comunque alla lettura della DGR 16.05.2016 N. 35-3310 della Regione Piemonte sulla disciplina della chirurgia ambulatoriale, restando a disposizione per specifici interrogativi. “

"Lavoro come odontoiatra e consulente scientifico presso una società che ha più strutture polispecialistiche sul territorio Ligure/Piemontese. So che in Liguria come in Lombardia, da dove vengo, c’è la possibilità che all’interno delle strutture ci possa essere la figura dell’anestesista e per questo che proprio l’anestesista possa supportare anche gli odontoiatri (se presenti all’interno del [...]

“Il quesito posto trova risposta nell’art. 37 del Dlgs 81/2008 che regola la formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza sul lavoro. La norma obbliga il datore del lavoro ad assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente in materia di salute e sicurezza con riferimento all’azienda. L’obbligo grava anche sui professionisti titolari di studio e quindi anche sui professionisti che svolgono attività di collaborazione, rimanendo esclusivamente discutibile quale soggetto debba sostenere i costi del corso (titolare dello studio o del collaboratore). “

Sono una libera professionista odontoiatria che effettua consulenze in tre studi alla quale hanno chiesto un corso per la sicurezza sul lavoro. Non sono una dipendente e in studio c’è già chi ha questo corso, quindi la mia domanda è se sono obbligata a doverlo fare oppure no, non conosco la normativa a riguardo.

“Tutti i titolari di studio professionale sono tenuti all’applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 sulla sicurezza del lavoro. Il testo sopra richiamato all’art. 37 prevede che il datore di lavoro organizzi la formazione obbligatoria per i propri dipendenti tenuti a contribuire alla sicurezza del lavoro. Anche lo stesso datore di lavoro (titolare di studio) è tenuto alla frequenza del corso RSPP essendo equiparato ai dirigenti e ai preposti.”

Sto lavorando come dentista, la mia capa mi ha detto che devo fare un corso che costa 300€, un corso di sicurezza sul lavoro (d.lgs 81/08). Voi sapete per caso se questo è vero, che tutti i dentiste devono fare questo corso per lavorare come dentista?

“Si esclude che l’attività di prelevatore presso strutture di raccolta del sangue possa essere svolta dall’odontoiatra. Le sue competenze in questo ambito sono infatti limitate all’attività complementare a quella indicata nell’art. 2 della L. 409/85. “

"Mi piacerebbe prestare volontariato presso FIDAS ad eseguire prelievi per la raccolta del sangue durante i fine settimana con “incarico extraistituzionale” . È venuto fuori che dal Centro Nazionale e Regionale Sangue gli odontoiatri non sono abilitati a questo tipo di prestazione. Ritengo che la dicitura sul contratto con FIDAS “ Medici e Infermieri “ [...]

“Nulla preclude all’odontoiatra di assumere un CSO. Egli dovrà però prestare attenzione ad affidargli le mansioni proprie del profilo CSO che non possono essere confuse con quelle di ASO, né di altre figure. Si suggerisce per tanto di confrontarsi con un consulente del lavoro che saprà consigliarLa al meglio.”

Posso assumere un collaboratore non ASO come CSO (collaboratore studio odontoiatrico) ?

L’attività didattica e informativa non necessita di alcuna nostra preventiva autorizzazione. Le raccomandiamo tuttavia di prestare molta attenzione ad evitare qualsiasi riferimento che possa anche solo apparire promozionale della Sua attività o delle Sue competenze.

"Sono stato invitato a tenere una relazione sull'odontoiatria pediatrica e sull'ortodonzia intercettiva a Dicembre di quest'anno. Quello che vorrei sapere è se siano necessarie particolari autorizzazioni da parte dell'Ordine o se vada sottoposta preventivamente la presentazione che andrei ad esporre."

“La condizione imposta da Unisalute di far precedere qualunque trattamento odontoiatrico da OTP e da radiografia finale è del tutto arbitraria ed ingiustificata . La Corte di Cassazione con la sentenza 29.09.2022 n. 36820 rimette all’escluso presupposto di esigenze diagnostiche l’esecuzione di radiazioni ionizzanti che diversamente sono vietate. Suggeriamo quindi di trasmettere le richieste di Unisalute al Ministero della Salute con richiesta di intervento.”

"La presente per informarvi del fatto che l'assicurazione Unisalute ha da pochissimo aggiornato i propri protocolli ed obbliga noi professionisti a mandare loro una OPT di inizio e fine trattamento (oltre alle fotografie) per qualsiasi tipo di prestazione, anche fosse solamente un'otturazione. In questo modo, per i pazienti che vogliono fare i lavori in convenzione, [...]

“Si conferma che la conservazione della iscrizione all’Ordine legittima l’esercizio della professione anche in assenza di Partita IVA e la conclusione di cure economicamente già saldate. “

Vorrei chiudere la mia partita IVA e cessare la mia attività lavorativa di Odontoiatra. Ho ancor due pazienti in cura con un trattamento Ortodontico, che è già regolato nei mesi precedenti a cui è stata emessa la fattura. Non dovendo più emettere fattura e continuando a pagare l'iscrizione all'Ordine, vorrei sapere se mi è permesso [...]

L’assunzione di titolarità di studio professionale non necessita di alcuna comunicazione, prevista solo per la titolarità di incarico di direzione sanitaria.

Vorrei subentrare in uno studio dentistico aperto da anni; l'attuale titolare cede per il motivo di prossimo pensionamento. Lo studio in questione e' monoprofessionale con 2 dipendenti (assistente alla poltrona e addetta di pulizie) e così rimane dopo il passaggio di proprietà. Volevo sapere se devo fare qualche comunicazione ufficiale all' Omceo di Torine, se [...]

“Le risposte hanno presupposto diverso. La cessione dello studio non incide sulla Sua posizione professionale. Qualora la cessione dello studio coincida con la chiusura della P. IVA in pendenza di compensi da incassare si pongono due alternative: – imputazione con fattura anticipata dei compensi che non siano stati ancora incassati al momento della chiusura della posizione IVA; – mantenimento della P. IVA fino all’ultimazione di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti. Per quanto concerne la permanenza della targa non vi sono disposizioni che ne impongano la immediata rimozione contestualmente alla cessione dello studio. Quanto da ultimo alla prescrizione di farmaci la stessa è correlata al mantenimento dell’iscrizione all’Albo professionale. La cessazione dell’attività non è quindi di impedimento al rilascio di ricette semprechè l’odontoiatra conservi l’iscrizione all’Albo.”

"Sto cedendo lo studio odontoiatrico. Io vorrei sapere se , nonostante da domani io non sia più la titolare, posso ancora emettere delle fatture ai pazienti che devono finir di pagare , secondo le dilazioni che avevo loro concesso. Seconda domanda, posso ancora tenere per pochi mesi la mia targa su strada, o la devo [...]

“Gli odontoiatri ucraini rifugiati nel nostro Paese a causa della situazione bellica sono legittimati a svolgere la professione. Il loro titolo di studi è temporaneamente riconosciuto ed il collega che li ospita deve darne comunicazione all’Ordine, come meglio specificato nella circolare della FNOMCeO n. 92.”

Volevo avere un informazione in merito agli odontoiatri ucraini. Volevo sapere se per loro è riconosciuto, in via temporanea, il titolo del loro corso di studi per poter esercitare nel nostro paese.

“L’interrogativo postoci è particolarmente delicato, ragione che ci porta a suggerire di consultare un professionista che saprà guidarLa nell’operazione. La cessione dello studio è un’operazione che può essere qualificata, meglio equiparata, alla cessione d’azienda che dovrebbe riguardare tutte le dotazioni che la compongono, personale compreso. E’ quindi opportuno prima di cedere lo studio liberarsi del personale con un licenziamento motivato dalla cessione della struttura (o altra motivazione) e solo dopo procedere alla alienazione dello studio. Un consulente del lavoro saprà esserLe meglio preciso sulla gestione del personale.”

Alla fine dell'anno in corso cederò lo studio ad un collega che ne diventerà titolare dal 01/01/2023. Ho attualmente due dipendenti che non verranno assunte dal collega, posso interrompere il rapporto di lavoro con loro seguendo le tempistiche di avviso richieste pur mantenendo la partita iva in quanto dovro'affiancare il suddetto collega e quindi fatturare [...]

“Si interpreta la Sua richiesta come interrogativo sulla possibilità di ripetere il contributo integrativo previdenziale nella parcella delle Sue prestazioni. L’interrogativo trova allo stato risposta negativa per i singoli professionisti, diversamente dalle società che operano nel settore odontoiatrico tenute a versare all’ENPAM un contributo dello 0,5% del fatturato. Per ogni maggiore approfondimento La invitiamo a prendere contatti con l’ENPAM che saprà esserLe meglio precisa.”

"Vi contatto per avere delucidazioni in merito all'argomento della rivalsa dei contributi come voce nella fattura. Mi stavo chiedendo come funzionasse, ma soprattutto se si tratta di una cosa obbligatoria o facoltativa per chi è nella mia situazione. Il mio commercialista è dell'idea che si tratti di un dato facoltativo, ma non ne ha la [...]

“Nella nostra regione le prestazioni odontoiatriche sono erogate in via diretta dalle ASL negli ambulatori all’uopo destinati. Le suggeriamo quindi di rivolgersi all’ASL di Sua appartenenza territoriale o alternativamente di consultare la Dental School, struttura universitaria convenzionata con la Città della Salute che gestisce i pazienti pluripatologici.”

Sto cercando di conoscere l'elenco degli odontoiatri convenzionati con l'asl per un mio conoscente affetto da numerose patologie (invalidità 80%) ed una situazione economica svantaggiata. Ho preferito rivolgermi a voi per evitare informazioni ambigue o non affidabili .

“L’esercizio dell’attività in una struttura altrui è consentita dall’ordinamento e non necessita di alcune autorizzazione se la struttura è uno studio professionale gestito da un collega. Diversa è la fattispecie in cui la struttura sia un ambulatorio spersonalizzato dotato di autorizzazione ex art. 193 TULS perché in questo caso il direttore sanitario dovrà dare comunicazione all’ASL territorialmente competente della stabile presenza di un prestatore d’opera autonomo. Non sarà quindi necessaria alcuna altra autorizzazione specifica, ma il semplice coinvolgimento del dentista nell’autorizzazione già rilasciata. “

Vorrei affittare settimanalmente la poltrona all’interno di uno studio dentistico già autorizzato. Vorrei quindi sapere se necessito di una nuova autorizzazione sanitaria o se vige quella dello studio in cui lavorerei

L’esecuzione di una RX OPT integra un trattamento di dato sanitario, del quale è titolare unico l’interessato. È dunque Suo diritto ottenere copia della radiografia.

"Ho effettuato un check-up gratuito presso una clinica odontoiatrica. In occasione del controllo mi è stata fatta una “panoramica” dentale. Ora vorrei sapere se ho diritto ad averne una copia (digitale) da usufruire in futuro per non dovermi sottopormi nuovamente ad altre radiazioni."

L’aspetto etico-deontologico molto complesso. La deontologia impone infatti al collaboratore di studio di non abusare del suo status ed altresì di non porre in essere condotte di concorrenza sleale. Il bilanciamento di questi principi è particolarmente difficile e rende auspicabile un’intesa tra titolare di studio e collaboratore sulle modalità di “sostituzione informativa” che, per un verso, consentirebbe di informare la ragione della imminente assenza del curante e, peraltro, rassicurare il paziente della continuità di cura da parte del soggetto che sostituirà il curante. Al di fuori di questo ambito l’informativa diretta al paziente si configura foriera di contenzioso.

Avendo curato pazienti per diversi anni, il collaboratore penso sia tenuto da un punto di vista etico-deontologico ad informare i pazienti del suo spostamento ed eventualmente anche del luogo in cui andrà a lavorare. Saranno poi i pazienti a decidere cosa fare in base al trattamento eseguito/da eseguire ed alle formue di pagamento concordate.

In Piemonte l’apertura di uno studio professioale non è soggetta ad alcuna autorizzazione. L’autorizzazione ex art. 193 TULS è prevista solo per le strutture spersonalizzate ed è rilasciata dal Sindaco del luogo dove è ubicata la struttura. Uno studio professioanle può quindi essere liberamente aperto.

In caso di apertura di nuovo studio odontoiatrico come si deve procedere per le autorizzazioni del caso all’asl? A chi ci si deve rivolgere e quale sarebbe la procedura?

La delicatezza della materia che trova risposta diversa in ragione della tipologia di rapporto di lavoro. Il rapporto di collaborazione con uno studio non determi infatti alcun rapporto contrattuale con il paziente, il quale avrà il suo centro di riferimento esclusivamente nello studio al quale competerà l’obbligo di garantire la continuità di cure all’atto del Suo esodo. Diverso discorso deve essere fatto se Lei avesse un rapporto contrattuale con il paziente che dovrebbe essere informato del Suo esodo, essendo Lei tenuto all’obbligo deontologico di garantire la continuità di cura.

Se un odontoiatra con partita iva lavora in uno studio dentistico e decide di andare via ha il dovere deontologico di comunicare verbalmente ai paziente da lui trattatila decisione presa e dove si trasferirà?

Il Dlgs 81/2008 prevede la nomina del medico competente in tutte le situazini in cui sia necessario effettuare Sorveglianza Sanitaria regolata dall’art. 41. Pur essendo gli studi odontoiatrici strutture i cui lavoratori sono esposti ad agenti di varia natura, è in atto acceso dibattito sulla obbligatorietà o sull’eventualità della nomina del medico competente. Va da se che qualora nominato lo stesso avrà diritto ad un corrispettivo per la funzione di sorveglianza, cui si somma il corrispettivo per le singole prestazioni specifiche quali la visita periodica del personale competente. Va da se che qualora nominato lo stesso avrà diritto ad un corrispetto per la funzione di sorveglianza, cui si somma il corrispettivo per singole prestazioni specifiche quali la visita periodica del personale dipendente.

Sono il titolare di uno studio monoprofessionale in Torino e mi è arrivata la fattura per la nomina del medico competente ai sensi dell'art. 18 dlgs 81/08 da parte del medico che si occupa delle visite dei dipendenti: è un tributo dovuto ed in caso affermativo a che servizio fa riferimento?

“L’interrogativo è particolarmente delicato perché concerne una materia complessa, regolata da svariate disposizioni normative a partire dal DPR 915/82 fino al recente Dlgs 116/2020 sui c.d. “rifiuti assimilati agli urbani”, tra i quali paiono ascrivibili le buste oggetto dell’interrogativo. Il DPR 254/2003 recante la disciplina dei rifiuti sanitari, descrive all’art. 2 comma 3, lett. g) tra i rifiuti assimilati agli urbani la carta, il cartone, la plastica, gli imballaggi in genere, richiamando l’art. 21, comma 2, lett. g) del Dlgs 22/97 con la prescrizione anche se provenienti da luoghi diversi dai domestici. I rifiuti provenienti dai servizi del settore sanità, rientranti nella catalogazione sopra richiamata, ad avviso dell’Ordine sembrano quindi ammissibili allo smaltimento mediante conferimento alla raccolta ordinaria. L’esternato parere ha valore indicativo e non esime dal consultare l’operatore a cui Lei conferisce i rifiuti speciali dello studio che saprà esserLe meglio preciso in materia.””

Noi abitualmente separiamo la plastica dalla carta in riferimento ai rotoli che si utilizzano nell’imbustatrice per inserire i ferri inautoclave. Una volta aperte le buste e tolti gli strumenti separiamo la componentistica buttando la plastica e la carta nei rispettivi bidonidedicati (condominiali). Un condomino oggi ha sollevato obiezione dicendo che non dobbiamo buttare quella carta [...]

“Nulla osta allo svolgimento di una lezione didattica sulla salute del cavo orale nella scuola frequentata da Sua figlia. Superfluo ricordarLe che nel corso della lezione non potranno essere distribuiti biglietti da visita, né altra documentazione finalizzata a promuovere la Sua attività.”

"E' necessaria autorizzazione per tenere una lezione didattica per le classi quinte della scuola primaria con argomento: ""L’anatomia, la funzione e il mantenimento della salute del cavo orale"". Chiede a voi l’autorizzazione a svolgere questa lezione in data da definirsi ( nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 ), nel pieno rispetto del codice deontologico. Preciso che [...]

“Il dipendente assente per maternità è esonerato dal rendere la prestazione ragione questa che rende del tutto irrilevante la sua inosservanza all’obbligo vaccinale quanto meno fino alla data del rientro in servizio. La legge sulla maternità consente alla lavoratrice dopo aver fruito dell’astensione obbligatoria per maternità di poterla prorogare con prosecuzione per allattamento senza alcuna possibilità di sindacato da parte del datore di lavoro. Allo stato quindi l’inottemperanza all’obbligo vaccinale è irrilevante”

Come devo comportarmi con la mia ASO in maternità anticipata da giugno,con parto avvenuto il 1 dicembre e rientro previsto il 1 marzo 2022. La signora è assolutamente Novax per cui richiede ulteriori 6 mesi per allattamento per lavoro a rischio,dal 1 marzo al 1 settembre ,senza alcuna riduzione dello stipendio prevista.In ogni caso non [...]

Le suggeriamo di consultare un medico competente che, sulla scorta della Sua documentazione, potrà darLe ogni opportuna indicazione su quali vaccinazioni siano utili per prevenire il rischio biologico presente negli studi odontoiatrici.

"Vorrei cortesemente avere informazioni su dove posso rivolgermi per verificare le vaccinazioni necessarie all’esercizio della professione di odontoiatra in totale sicurezza (al di là del COVID che ovviamente già posseggo). La mia asl già mi ha dato L elenco del mio certificato vaccinale, ma dove devo rivolgermi per sapere se è necessario altro o se [...]

“Riscontro la Sua segnalazione relativa all’esclusione dal SSN degli odontoiatri privi di titolo di specializzazione per evidenziarLe che la problematica è da tempo oggetto di attenzione da parte della professione, riuscita fino ad oggi a rinviarne gli effetti. La tematica, tuttavia, va assumendo aspetti carenti essendo stati avviati anche nella professione odontoiatrica corsi di specializzazione che costituiscono requisito essenziale per l’accesso al rapporto di lavoro pubblico con il SSN. La Federazione si è comunque attivata per cercare di regolare una disciplina transitoria della materia. “

Desidero segnalare che gli Odontoiatri senza specializzazione sono esclusi dalle graduatorie SSN per il 2023. Ciò non è ammissibile perché il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria è stato istituito al posto della Specialità in Odontoiatria al termine di Medicina e Chirurgia. Si chiede pertanto un tavolo tecnico nazionale con il Ministero della [...]

“Lo studio professionale è un bene che non si diversifica dagli altri caduti nella massa ereditaria e ne segue la stessa sorte a seconda della natura della successione (testamentaria o legittima). A prescindere dalla gestione della successione, lo studio può essere proseguito da un professionista della materia senza particolari adempimenti burocratici, qualora invece fosse proseguito da un familiare non professionista sarà necessario acquisire preventivamente l’autorizzazione ex art. 193 TULS. Per maggiori informazioni Le suggeriamo di consultare un professionista esperto della materia che saprà fornirLe adeguato parere.”

in qualità di titolare di uno studio dentistico, come da indicazione del commercialista, richiedevo consulenza in merito all'eredità e come comportaci in merito, cosa dobbiamo fare e a chi può essere intestato lo studio.

“L’obbligo di assicurazione che per legge grava sui professionisti è finalizzato a garantire gli assistiti dalla responsabilità civile derivante da eventi indesiderati che possono derivare dalla professione. Siccome l’iscrizione all’Albo è elemento presuntivo di esercizio, l’assicurazione è obbligatoria fin tanto che il professionista rimanga iscritto all’Albo. Tuttavia lo stesso può chiedere di essere esonerato da responsabilità disciplinare qualora comunichi e documenti di aver interrotto la professione.”

Sono iscritta sia all' albo dei medici sia all'albo degli odontoiatri di Torino. Ho sempre esercitato in ambito odontoiatrico e pagato la Assicurazione RC per l' odontoiatria. Si può sospendere l'Assicurazione RC pur mantenendo l'iscrizione all' Ordine per un periodo in cui viene interrotta l' attività lavorativa?

“Le domande di iscrizione all’Albo dei CTU del Tribunale di Torino non sono subordinate a preventivo parere dell’Ordine. Il relativo esame è infatti riservato al competente organismo del Tribunale nel quale è presente un componente in rappresentanza dell’Ordine che partecipa al giudizio collegiale. La invitiamo quindi a provvedere alla domanda in conformità delle indicazioni presenti nel sito del Tribunale. “

Richiedo parere positivo dell'Ordine ai fini della presentazione della domanda di iscrizione all’albo dei consulenti tecnici di tribunale (medico chirurgo con specializzazione in odontoiatria).

L’ambito di esercizio degli odontoiatri è indicato nell’art. 2 della L. 409/85 il quale recita “Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla etrapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonchè, alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatrica. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamente necessai per l’esercizio della loro professione”. Entro questi distretti l’odontoiatra è quindi legittimato a eseguire qualsiasi tipo di intervento ivi compreso quelli di natura estetica.

Sono odontoiatra e di recente ho completato un corso di medicina estetica che includeva botox viso completo e filler con acido ialuronico zona mento, labbra, zigomi, collo riempimento occhiaie, e rughe geniene. So che le leggi tra Italia e estero hanno molte differenze, pertanto la presente per chiedere quali i limiti di utilizzo della medicina [...]

Ci è difficile fornirLe una risposta compiuta sulla scorta delle poche indicazioni forniteci. Occorrerebbe infatti conocere la natura dello studio perché se esso è una struttura privata (studio odontoiatrico personale) non è necessaria alcuna verifica o permesso in quanto nella Regione Piemonte queste strutture non sono soggette ad autorizzazione ex art. 193 TULS.

In caso di subentro in uno studio già esistente è necessaria la verifica ASL con eventuali permessi? O essendo lo stduio già esistente da tempo non necessaria la verifica? In caso a chi posso rivolgermi?

“L’ambito di esercizio degli odontoiatri è indicato nell’art. 2 della L. 409/85 il quale recita “Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché‚ alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatrica. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all’esercizio della loro professione”. Entro quesiti distretti l’odontoiatra è quindi legittimato a eseguire qualsiasi tipo di interventi ivi compresi quelli di natura estetica.”

Un professionista con abilitazione all'esercizio della professione di Odontoiatra e protesi dentaria in Italia può eseguire interventi di medicina estetica quali ad esempio filler e lifting non chirurgico?

Nella Regione Piemonte gli studi odontoiatrici sono esonerati dall’obbligo dell’autorizzazione ex art. 193 TULS, essendo connsiderate strutture private. Su questo presupposto l’accatastamento è requisito tollerato specie per quegli studi insediati da tempo che continuano ad essere assimilati a strutture private. Si tratta di situazione in fase evolutiva in quanto nell’intero territorio nazionale gli studi odontoiatrici sono considerati strutture complesse. Suggeriamo tuttavia di attendere gli sviluppi, evitando affrettate deciioni.

Sto subentrando a uno studio dentistico dove il titolare va in pensione. Studio aperto da oltre trent'anni. I locali sono accatastati A3, abitazione. Ho obbligo di fare conversione in A10 ? Che ha un costo molto elevato, e preferirei evitare se possibile ?

“La modalità di esercizio della professione non deve essere confusa con la sede d’esercizio, la quale sola può assumere rilievo ai fini dell’autorizzazione ex art. 193 TULS. Qualora la struttura sede di esercizio abbia natura complessa per organizzazione, numero di professionisti, strumentazione in questo caso la stessa sarà tenuta all’acquisizione della autorizzazione anche qualora gestita da un singolo professionista. Questo l’indirizzo delineato dalla giurisprudenza in materia.””

"La modalità di esercizio della professione non deve essere confusa con la sede d’esercizio, la quale sola può assumere rilievo ai fini dell’autorizzazione ex art. 193 TULS. Qualora la struttura sede di esercizio abbia natura complessa per organizzazione, numero di professionisti, strumentazione in questo caso la stessa sarà tenuta all’acquisizione della autorizzazione anche qualora gestita [...]

“nella regione Piemonte gli studi odontoiatrici non necessitano di alcuna preventiva autorizzazione. Qualora lo studio di cui intende assumere la gestione non sia costituito in forma di ambulatorio odontoiatrico, dotato di autorizzazione ex art. 193 TULS, sarà possibile assumerne la titolarità senza alcuna formalità. Il rapporto sarà infatti regolato esclusivamente tra le due parti mediante contratto”

Ho la possibilità di prendere uno studio dentistico nuovo di un mio collega che per questioni di tempo non riesce a seguirlo. Ancora il mio collega non lo ha aperto, ha montato tutto in un locale di sua proprietà ed è pronto all'uso. Volevo sapere come mi devo comportare e che tipo di autorizzazioni devo [...]

“la conservazione della documentazione sanitaria è rimessa alla libera determinazione del professionista, titolare dell’autorizzazione al trattamento dei dati. Ciò precisato nulla preclude la possibilità di digitalizzare la documentazione che assume però una diversa valenza processuale in quanto, qualora il nuovo documento digitale venga disconosciuto dalla controparte, sarà onere del dentista dimostrare la conformità della copia all’originale. Tutta la documentazione è dunque digitalizzabile, ancorché gli originali siano documento da preferirsi ai fini processuali. La restituzione degli originali ai pazienti può essere valida soluzione di compromesso perché se il documento è stato digitalizzato e il professionista conserva la attestazione della restituzione, potrà chiedere in qualsiasi momento la esibizione dell’originale stesso.””

"Il mio studio odontoiatrico è digitalizzato dal 2016. Come prescritto, archiviamo e conserviamo i documenti clinici dei pazienti per dieci anni. Abbiamo ancora vecchie cartelle cliniche e consensi cartacei, esami radiologici su lastra e CD, e modelli in gesso. Il tutto occupa parecchio spazio. Vorrei digitalizzare tutto ed eliminare l'archivio fisico. Domande: 1- Un archivio [...]

“Pur non conoscendo il valore giuridico del sostantivo “accompagnatore” per la categoria “Eccellenza”, Lei ha pieno titolo a svolgere attività di assistenza a bordo campo per le sole problematiche attinenti all’apparato dentale. Tale attività di assistenza non esonera l’organizzatore a garantire l’assistenza medica a bordo campo, riservata ai soli iscritti all’Albo medico. L’odontoiatra è infatti abilitato allo svolgimento della sola attività indicata nell’art. 2 della L. 409/85, esulando tutte le attività di diagnosi e cura riservate ai medici chirurghi”.”

La laurea in odontoiatria mi permette di fare il medico accompagnatore per la categoria ECCELLENZA in campo calcistico a titolo gratuito?

Il fenomeno da Te segnalato è perfettamente noto alla Commissione. Esso è la conseguenza della liberalizzazione del mercato introdotta dal Decreto Bersani del 2006 che l’AGCM difende strenuamente. Le misure tentate dalla categoria sono state duramente represe con il sistema sanzionatorio dell’AGCM che ritiene pienamente lecite queste nuove forme di erogazione dei servizi.

"Scrivo in merito alla situazione che si sta creando in merito alle convenzioni odontoiatriche. Ormai sempre piu’ pazienti si presentano come facenti parte di un network assicurativo. E sempre piu’ pazienti privati vengono assorbiti da queste compagnia a seconda dell’ azienda presso cui lavorano. Iin pratica non c’e’ piu’ scelta: o si aderisce o si [...]

La invitiamo alla lettura dell’art. 8 della L. 24/2017 che consnete al soggetto che opera nella struttura di altri di rimanere unico responsabile dell’attività svolta nella sola ipotesi di condivisione di spazi. In altre parole solo qualora il contratto di cura sia interamente in capo a Lei la responsabilità potrà ritenersi circoscritta, mentre in tutti gli altri casi il rapporto darà corpo ad una responsabilità solidale. Più che mai nell’ipotesi in cui la prestazione da Lei resa sia fatturata dal Suo collega.

"E' possibile creare un contratto di consulenza tra me dentista ed un mio collega, sgravando egli stesso da ogni responsabilità medico-legale ed fiscale, visitando principalmente, ma non esclusivamente, miei pazienti all'interno del suo studio. La fatturazione ai pazienti in questo caso sarebbe a capo della sua partita IVA. Si potrebbe, per esempio, mettere nella descrizione [...]

L’ “affitto” di una poltrona è infatti espressione impropria perché se intesa come locazione parziale di una struttura odontoiatrica è indubbio che il contratto sia limitato all’uso del bene locato.Diversa potrebbe essere invece la situazione se oggetto del contratto fosse una locazione di servizi perché in questo caso il servizio potrebbe essere comprensivo di utenze, farmaci, strumenti e personale.

Vi scrivo per avere un chiarimento su una tematica di natura giuslavorista. Se, come libero professionista, decidessi di affittare una poltrona presso un collega, in una diversa sede/località rispetto almio studio, per curare miei pazienti, è vero che il suddetto collega non può fornirmi una delle sue Aso, in quanto ciòandrebbe contro ad una norma [...]

Il rifiuto oppostoLe dall’azienda che cura gli aspetti della sicurezza del Suo studio lascia perplessi. Invero, le esigenze di controllo sanitario dei lavoratori possono essere chieste al dipartimento di Medicna del Lavoro del CTO, cui è possibile rivolgersi in rapporto di libero professionista.

"Dovendo far fare alla mia assistente alla poltrona la visita medica per i lavoratori ho richiesto all'Azienda per la Sicurezza che mi segue anche in questo, di esegire presso Struttura autorizzata le sue analisi del sangue, e quali fossero quelle da richiedere. Di seguito la loro risposta: Buongiorno, in merito a quanto richiesto, comunichiamo che [...]

La prestazione lavorativa di un coniuge a favore dell’altro si presume gratuita, cosicchè il rapporto di assunzione può essere disconosciuto dall’INPS in quanto ritenuto fittizio e fraudolento. Nell’ordinamento, tuttavia, non si rinvengono disposizioni che vietino l’assunzione in presenza di un vincolo familiare tanto che la Suprema Corte nel 2018 ha riconosciuto la esistenza del rapporto a fronte della prova della continua presenza del lavoratore sul luogo di lavoro, il rispetto dell’orario, l’erogazione della prestazione e la retribuzone. Inoltre l’art. 54 del TIUR non consente le deduzioni dal reddito dei compensi corrisposti al ciuge, cosicchè il costo di lavoro per l’assunzione della moglie non può essere dedotto, a differenza dei contributi previdenziali che l’INPS ha chiarito essere deducibili (circolare 137/E/97), salvo però contestare poi in radice la validità del rapporto. Le suggeriamo quindi di consultarsi con un professionista del settore priam di qualunque assunzione.

Necessito di informazioni sulle normative relative ad un'eventuale assunzione di mia moglie, come impiegata, presso i miei studi dentistici.

La prestazione lavorativa di un coniuge a favore dell’altro si presume gratuita, cosicchè il rapporto di assunzione può essere disconosciuto dall’INPS in quanto ritenuto fittizio e fraudolento. Nell’ordinamento, tuttavia, non si rinvengono disposizioni che vietino l’assunzione in presenza di un vincolo familiare tanto che la Suprema Corte nel 2018 ha riconosciuto la esistenza del rapporto a fronte della prova della continua presenza del lavoratore sul luogo di lavoro, il rispetto dell’orario, l’erogazione della prestazione e la retribuzone. Inoltre l’art. 54 del TIUR non consente le deduzioni dal reddito dei compensi corrisposti al ciuge, cosicchè il costo di lavoro per l’assunzione della moglie non può essere dedotto, a differenza dei contributi previdenziali che l’INPS ha chiarito essere deducibili (circolare 137/E/97), salvo però contestare poi in radice la validità del rapporto. Le suggeriamo quindi di consultarsi con un professionista del settore priam di qualunque assunzione.

Necessito di informazioni sulle normative relative ad un'eventuale assunzione di mia moglie, come impiegata, presso i miei studi dentistici.

I corsi privati in presenza rientrano nella limitazione introdotta dall’art. 1 comma 5 del DPCM 18/10/2020

I corsi privati in ambito sanitario rientrano nella definizione di "Congressi e convegni" indicati nell'articolo 1 comma 5 del dpcm del 18/10/2020?

Nella Regione Piemonte gli studi professionali non sono soggetti al regime autorizzativo, cosicchè l’esecuzione di opere interne sono subordinate al solo rispetto della norma edilizia. Tuttavia essendo possibile che in un prossimo futuro anche la Regione Piemonte adotti il regime autorizzativo, si suggerisce di progettare le opere avendo riguardo alle disposizioni di cui alla DGR 616/2000

Pensando di voler fare alcune modifiche strutturali allo studio, ad esempio aprire una porta, spostare la zona sterilizzazione, mettere un secondo riunito, oltre alle comunicaizoni al comune di Torino, a chi si devono fare e quali norme bisogna seguire nella progettazione? Ci sono direttive regionali o nazionali a cui attenersi?

Nulla osta da parte della Commissione Albo Odontoiatri alla costituzione di uno studio associato tra odontoiatra e igienista. Entrambi sono infatti professionisti iscritti al rispettivo albo professionale che possono quindi costituire un’associazione professionale secondo la legge 1815/39

Nulla osta da parte della Commissione Albo Odontoiatri alla costituzione di uno studio associato tra odontoiatra e igienista. Entrambi sono infatti professionisti iscritti al rispettivo albo professionale che possono quindi costituire un’associazione professionale secondo la legge 1815/39

Le comunichiamo che a seguito della liberalizzazione della materia i tariffari professioanali sono stati abrigati. Non ci è quindi possibile indicarLe una tariffa minima-massima dovendosi avere riguardo all’accordo contrattuale, alla complessità della prestazione e alla difficoltà di sua esecuzione. Qualora ci pervenisse una breve relazione sull’intervento e sulla sua complessità, la Commissione potrebbe comunque pronunciarsi sulla congruità del corrispettivo.

La devitalizzazione di un dente tricanalare, costo 180,00 euro a canal, 540 euro per un solo molare è conforme al vostro tariffario?

In assenza di accordo scritto disciplinante il rapporto di consulenza è difficile un qualunque pronunciamento. La sola modalità di fatturazione della prestazione è infatti priva di significato nella valutazione dell’attribuzione del cliente, specie quando lo stesso si sia rivolto ad una specifica struttura e poi sia stato assegnato ad un professionista operante presso la stessa. Invervo la “cessione della clientela”, questa la fattispecie da Lei indicata, un tempo vietata, è oggi consentita dall’ordinamento come negozio giuridico di cui il riconoscimento corrispettivo costituisce prova. Per poter affermare che i pazienti da Lei curati Le siano stati ceduti occorrebbe qualche maggiore elemento di prova che non la semplice fatturazione diretta delle prestazioni con riconoscimento di una quota percentuale al titolare della struttura.

Sono un medico dentista ortodonzista con un rapporto di consulenza per trattamenti di ortodonzia con un collega proprietario dello Studio, ricevendo dal collega una percentuale sul fatturato emesso per i trattamenti ortodontici. Dopo alcuni anni il collega mi chiese la trasformazione della consulenza in un "contratto per concessione in uso di parti del proprio studio [...]

Lo studio professioanle individuale è una struttura che può essere intesa come organizzazione di beni materiali e immateriali, com prensiva di contratti, clientela e avviamento nel quale tuttavia rimane predominante l’attività personale del professionista, il che porta ad escludere possa essere utilizzato lo strumento della cessazione dell’azienda. La Suprema Corte ha chiarito che la cessione è lecita ma configura non una cessazione in senso tecnico, ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire la prosecuzione del rapporto professionale con i clienti” (Cass. Civ. 2860/2000). La delicatezza della materia induce quindi a consultare un professionista affinchè possa guardarLa nella procedura di subingresso nello studio evitando di incorrere in errori.

Vorrei subentrare in uno studio. Per poter diventare titolare di questo studio quale procedura devo adottare? Inerentemente al radiografico, ieri con il Dr Teagno abbiamo già chiarito la situazione con la Dott.ssa Coda S. , la quale penserà lei a tutta la pratica. Qualora riteneste opportuno la mia presenza per un appuntamento presso i Vostri [...]

“L’atto di indirizzo approvato con DPR 14.1.97 relativo ai requisiti delle strutture in cui viene svolta attività sanitaria ha trovato seguito nella Regione Piemonte nella DGR 616/2000, le cui prescrizioni risultano in parte superate da normativa sopravvenuta. Va infatti significato che la legge 4.8.2017 n. 124 all’art. 1 comma 154 dispone: “Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attivita’ odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153.” Il legislatore ha quindi previsto la separazione della supervisione direzionale da parte del direttore sanitario iscritto all’albo medici dell’attività odontoiatrica svolta nei poliambulatori, riservandola agli odontoiatri iscritti al relativo albo. La prescrizione della presenza di un medico che sovraintenda alle attività svolte nel poliambulatorio, la cui ratio è quella di evitare abusi, può dunque ritenersi superata per i servizi odontoiatrici presenti nel poliambulatorio la cui sorveglianza è direttamente affidata al dentista responsabile del relativo servizio, il cui nominativo deve essere comunicato all’Ordine secondo il disposto del comma 536 dell.art. 1 della L. 30.12.2018 n. 145. “

Il D.P.R. 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, inmateria di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1997, n. 42, prevede a Requisiti minimi [...]

A seguito della liberalizzazione della pubblicità, l’affissione di una targa professioanle non è soggetta ad alcun controllo, né tanto meno nulla osta dell’Ordine.

Volevo sapere ed avere in tal caso il vostro permesso per aggiungere accanto alla loro targa, collocata accanto ai citofoni del palazzo stesso, una mia targa con scritto "Dott.ssa Ferrillo Martiana - Ortognatodonzia e Odontoiatri Infantile", in quanto il Comune di Collegno ci ha richiesto una vostra comunicazione scritta di consenso.

Tra le attività professionali rientra anche lo svolgimento di prestazioni di formazione, quindi corsi, video corsi, dispense e testi didattici. Trattandopsi di attività professionali i relativi corrispettivi possono essere fatturati utilizzando l’ordinaria Partita IVA utilizzata dal professionista che, qualora costituito in forma associata, potrà utilizzare quella dello studio associato.

Vorremmo tenere dei corsi di formazione come tema Ortodonzia ai colleghi. È possibile con la nostra partita iva da studio associato? Inoltre vorremmo creare dei video corsi formativi da vendere on line, è possibile anche questo con la nostra partita Iva da studio associato (non società SRL).

L’apertura degli studi odontoiatrici in Piemonte non è soggetta a preventiva autorizzazione in quanto strutture private che ciascun professionista può aprire senza particolari adempimenti burocratici. Va da sé che l’apertura dovrà essere conforme alle norme di sicurezza, essendo sempre possibile il controllo della Commissione di Vigilanza dell’ASL

Vorrei sapere quali pratiche avviare per poter avviare uno studio dentistico in Torino e se bisognava interfacciarsi con altre istituzioni come ASL, Comune e Regione per lenecessarie autorizzazioni.

L’inserimento in uno studio odontoiatrico di figure professioni diverse che possono esercitare la loro libera professione quali il cardiologo, il dietologo, l’osteopata, trasformano lo studio in una “struttura complessa” dove l’aspetto organizzativo rende necessaria la preventiva autorizzazione di cui all’art. 193 TULS. Per quanto concerne invece alla nomina del medico competente è necessario rifarsi alle specifiche indicazioni del Documento di Valutazione del Rischio (DVR), e alla prefigurazione ivi fatta dal titolare dello studio in merito ai rischi effettivamente esistenti e al modo di arginare gli stessi rendendoli innocui.

Esercito la professione nel mio studio privato di cui sono titolare, e desidero che collabori nel mio studio un osteopata e/o logopedista come consulente. Pertanto, desidero sapere se ci sono doveri/obblighi dicarattere amministrativo per realizzare questa collaborazione (fermo restando che rimango io stessa la titolare dellostudio) e, se si, quali sarebbero. oltre alla figura di [...]

La tenuta e conservazione della documentazione medica è materia regolata dal Regolamento CE sulla conservazione e trattamento dei dati. In particolare, al momento della raccolta dei dati l’odontoiatra dovrà acquisire l’autorizzazione al trattamento e alla conservazione dei dati del paziente, il quale indicherà la sorte dei suoi dati nel momento in cui la struttura dovesse essere ceduta ad altri sanitari. Solo se l’autorizzazione ha previsto l’utilizzazione dei dati da parte del medico subentrante quest’ultimo potrà pretendere che la cartella gli sia messa a disposizione da chi la deteneva e sarà legittimato ad utilizzare quei dati

Sono intenzionata a rilevare uno studio in essere ,vorrei porre alcuni quesiti: in caso di cessione di studio medico (odontoiatrico), le cartelle cliniche dei pazienti del medico “cedente”:1) entrano automaticamente nella titolarità del medico “cessionario” (che ne acquisisce anche leresponsabilità di corretta compilazione e conservazione),proseguendo quest’ultimo l’aggiornamento dellevecchie cartelle;oppure 2) gli obblighi di conservazione delle [...]

L’esercizio della professione odontoiatrica non può essere svolto in una struttura condivisa con un’estetista. Ciò in quanto l’attività di estetista è un’attività commerciale, esercitata in forma d’impresa, regolata per legge (L.R. 09.12.1992 n. 54), che ne rende incompatibile l’esercizio in una struttura sanitaria considerata la diversa natura, requisiti e esigenze igieniche e di sicurezza.”

Al'interno di uno studio odontoiatrico possono esercitare altre professionalità come un'estetista?

L’igienista dentale non può prescrivere un farmaco, come non lo possono fare gli infermieri. La prescrizione di un farmaco presuppone infatti una valutazione diagnostica che è prestazione estranea alla professione di igienista dentale.”

Le igieniste dentali, regolarmente laureate in igiene dentale, possono fare ricette e prescrivere farmaci , nella fattispecie degli antibiotici. anticipatamente ringrazio e saluto cordialmente.