ENPAM

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I medici e gli odontoiatri, a partire dal giorno della delibera di iscrizione all’Albo, sono automaticamente iscritti anche all’ENPAM, Cassa di Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri, l’organismo previdenziale di categoria.

Il professionista, quindi, non deve chiedere un’ulteriore iscrizione all’ENPAM in quanto ciò discende automaticamente dall’iscrizione all’Ordine.
Dall’anno successivo a quello dell’iscrizione all’Ordine, il professionista riceverà dall’ENPAM la richiesta di contributi per il Fondo di Previdenza Generale “Quota A” che rappresenta il contributo previdenziale minimo dovuto da tutti gli iscritti agli Albi, indipendentemente dal tipo di lavoro svolto.

Inoltre l’ENPAM richiede, nell’anno successivo a quello di riferimento, il versamento dei contributi proporzionali al reddito libero professionale per il Fondo di Previdenza Generale, la cosiddetta “Quota B”. Tale contributo è commisurato in percentuale al reddito libero professionale prodotto nell’anno precedente e non riguarda solo i redditi derivanti da libera professione “pura”, ma anche i redditi derivanti dalla professione intra-moenia ed extra-moenia, dalle prestazioni occasionali, dalle collaborazioni coordinate e continuative, dalla borsa di studio del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale.
Se il medico ottiene una convenzione con la ASL (medicina generale, continuità assistenziale, pediatria o specialistica ambulatoriale), i contributi pensionistici ENPAM saranno detratti dalle competenze mensili e versati, direttamente dalle ASL, all’ENPAM.

Se invece il medico viene assunto come dipendente da un Ente Pubblico o di una struttura sanitaria privata, allora oltre a dover versare i contributi all’ENPAM, come sopra detto, subirà le trattenute in busta paga che il datore di lavoro verserà all’INPS.

I contributi all’ENPAM sono deducibili fiscalmente in quanto si tratta di contributi previdenziali obbligatori.

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