L’inserimento in uno studio odontoiatrico di figure professioni diverse che possono esercitare la loro libera professione quali il cardiologo, il dietologo, l’osteopata, trasformano lo studio in una “struttura complessa” dove l’aspetto organizzativo rende necessaria la preventiva autorizzazione di cui all’art. 193 TULS. Per quanto concerne invece alla nomina del medico competente è necessario rifarsi alle specifiche indicazioni del Documento di Valutazione del Rischio (DVR), e alla prefigurazione ivi fatta dal titolare dello studio in merito ai rischi effettivamente esistenti e al modo di arginare gli stessi rendendoli innocui.

Esercito la professione nel mio studio privato di cui sono titolare, e desidero che collabori nel mio studio un osteopata e/o logopedista come consulente. Pertanto, desidero sapere se ci sono doveri/obblighi dicarattere amministrativo per realizzare questa collaborazione (fermo restando che rimango io stessa la titolare dellostudio) e, se si, quali sarebbero. oltre alla figura di osteopata ologopedista, sarebbe eventualmente possibile inserire nello studio una figura medica come dietologo, cardiologo etc.?Tutto ciò posto che io rimanga la sola titolare dello studio, senza pertanto diventare un centro medico.