“la conservazione della documentazione sanitaria è rimessa alla libera determinazione del professionista, titolare dell’autorizzazione al trattamento dei dati. Ciò precisato nulla preclude la possibilità di digitalizzare la documentazione che assume però una diversa valenza processuale in quanto, qualora il nuovo documento digitale venga disconosciuto dalla controparte, sarà onere del dentista dimostrare la conformità della copia all’originale. Tutta la documentazione è dunque digitalizzabile, ancorché gli originali siano documento da preferirsi ai fini processuali. La restituzione degli originali ai pazienti può essere valida soluzione di compromesso perché se il documento è stato digitalizzato e il professionista conserva la attestazione della restituzione, potrà chiedere in qualsiasi momento la esibizione dell’originale stesso.””

“Il mio studio odontoiatrico è digitalizzato dal 2016. Come prescritto, archiviamo e conserviamo i documenti clinici dei pazienti per dieci anni. Abbiamo ancora vecchie cartelle cliniche e consensi cartacei, esami radiologici su lastra e CD, e modelli in gesso. Il tutto
occupa parecchio spazio. Vorrei digitalizzare tutto ed eliminare l’archivio fisico. Domande:
1- Un archivio cartaceo fotografato e digitalizzato è valido legalmente?
2- Vecchie lastre e CD fotografati e digitalizzati sono validi legalmente?
3- Scansioni tridimensionali dei modelli in gesso sono valide legalmente?
4- Lastre e CD vanno restituiti in originale ai pazienti?
5- I modelli in gesso vanno restituiti in originale ai pazienti?
6- Devo far firmare un documento che attesta la restituzione?”