La invitiamo alla lettura dell’art. 8 della L. 24/2017 che consnete al soggetto che opera nella struttura di altri di rimanere unico responsabile dell’attività svolta nella sola ipotesi di condivisione di spazi. In altre parole solo qualora il contratto di cura sia interamente in capo a Lei la responsabilità potrà ritenersi circoscritta, mentre in tutti gli altri casi il rapporto darà corpo ad una responsabilità solidale. Più che mai nell’ipotesi in cui la prestazione da Lei resa sia fatturata dal Suo collega.

“E’ possibile creare un contratto di consulenza tra me dentista ed un mio collega, sgravando egli stesso da ogni responsabilità medico-legale ed fiscale, visitando principalmente, ma non esclusivamente, miei pazienti all’interno del suo studio.
La fatturazione ai pazienti in questo caso sarebbe a capo della sua partita IVA.
Si potrebbe, per esempio, mettere nella descrizione della fattura :””paziente del Dott. OMISSIS””, per quelli direttamente a me legati?
Seguirebbe mensilmente una mia fattura per la consulenza.”