L’ambito di esercizio degli odontoiatri è indicato nell’art. 2 della L. 409/85 il quale recita “Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla etrapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonchè, alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatrica. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamente necessai per l’esercizio della loro professione”. Entro questi distretti l’odontoiatra è quindi legittimato a eseguire qualsiasi tipo di intervento ivi compreso quelli di natura estetica.

Sono odontoiatra e di recente ho completato un corso di medicina estetica che includeva botox viso completo e filler con acido ialuronico zona mento, labbra, zigomi, collo riempimento occhiaie, e rughe geniene. So che le leggi tra Italia e estero hanno molte differenze, pertanto la presente per chiedere quali i limiti di utilizzo della medicina estetica in Italia.