“L’atto di indirizzo approvato con DPR 14.1.97 relativo ai requisiti delle strutture in cui viene svolta attività sanitaria ha trovato seguito nella Regione Piemonte nella DGR 616/2000, le cui prescrizioni risultano in parte superate da normativa sopravvenuta. Va infatti significato che la legge 4.8.2017 n. 124 all’art. 1 comma 154 dispone: “Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attivita’ odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153.” Il legislatore ha quindi previsto la separazione della supervisione direzionale da parte del direttore sanitario iscritto all’albo medici dell’attività odontoiatrica svolta nei poliambulatori, riservandola agli odontoiatri iscritti al relativo albo. La prescrizione della presenza di un medico che sovraintenda alle attività svolte nel poliambulatorio, la cui ratio è quella di evitare abusi, può dunque ritenersi superata per i servizi odontoiatrici presenti nel poliambulatorio la cui sorveglianza è direttamente affidata al dentista responsabile del relativo servizio, il cui nominativo deve essere comunicato all’Ordine secondo il disposto del comma 536 dell.art. 1 della L. 30.12.2018 n. 145. “

Il D.P.R. 14 gennaio 1997 “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, inmateria di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1997, n. 42, prevede a Requisiti minimi organizzativi: “Ogni struttura erogante prestazioniambulatoriali deve possedere i seguenti requisiti organizzativi: – durante lo svolgimento dell’attività ambulatoriale deve essere prevista la presenzadi almeno un medico, indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte nell’ambulatorio” La Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) Ambulatorio Medico a seguito di modifica del Direttore Sanitario , mod.404 della Città di Torino,prevede, a pag.3 quinta riga allegati, la Dichiarazione della presenza medica in assenza del Direttore Sanitario. L’attività odontoiatrica si svolge anche in orari in cui non si svolge contemporaneamente altra attività medico-chirurgica ambulatoriale. La Associazione chiede se, alla luce della normativa citata e delle successive modifiche e integrazioni, è indispensabile che sia presente un medico negli orari in cui si svolge attività odontoiatrica e non si svolge contemporaneamente altra attività medico-chirurgica ambulatoriale.