Libera professione

Libera professione

Scrivo per richiedere un’autorizzazione da parte dell’ordine dei medici di Torino per poter svolgere attività come di seguito descritto:

Io, sottoscritto .. dichiaro di voler eseguire e refertare elettrocardiogrammi presso la farmacia “..”. Nel mio lavoro mi assumo la totale responsabilità penale di NON prescrivere, suggerire o indicare alcun farmaco ai pazienti che verranno a sottoporsi all’esame, limitandomi quindi all’esecuzione e all’interpretazione dell’esame stesso. Tale dichiarazione per non incorrere in eventuali conflitti di interessi con la farmacia stessa.

In riscontro alla Sua del … Le evidenziamo che nelle farmacie sono consentite esclusivamente le prestazioni di autodiagnostica medica, tra le quali non può essere annoverata quella da Lei descritta.
Si tratta di una attività professionale che può essere esercitata in qualunque ambulatorio purchè preventivamente autorizzato.
Le Farmacie non possono disporre di tali dotazioni con la conseguenza che l’attività diagnostica da Lei indicata non può essere svolta in farmacia, a prescindere dalla problematica del conflitto di interessi.

11/05/2017

Con la presente vorrei porre il seguente quesito ”Un medico libero professionista può svolgere anche una seconda attività lavorativa in un ambito completamente diverso?” E nel caso fosse possibile, con quali modalità: lavoro occasionale, dipendente part – time, titolare di attività/impresa? I contributi versati in un’altra cassa andrebbero persi?

L’iscrizione all’Albo professionale dei medici è ostativo esclusivamente al contemporaneo svolgimento dell’attività di farmacista.
Fuori da quest’ambito, al medico è preclusa l’attività commerciale essendo incompatibile con la deontologia, non potendo essere esposto al fallimento. Tuttavia nulla preclude alla possibilità di partecipare ad impresa collettiva senza tuttavia assunzione di cariche sociali.
Per quanto concerne la posizione contributiva non c’è coincidenza tra le due casse per cui i versamenti dovranno essere separati e potranno eventualmente essere cumulati alla conclusione del rapporto.

11/05/2017

La seconda domanda riguarda un servizio di assistenza prestato da libera professionista lo scorso anno durante una gara ciclistica. Mi è stato riferito dagli organizzatori che sotto una certa cifra, per le gare sportive non è necessario emettere fattura, ma una semplice ricevuta di pagamento. A voi risulta che sia un’informazione veritiera? trovandomi ora a radunare la documentazione per la dichiarazione dei redditi, non so come calcolare la tassazione su questa ricevuta.

In riscontro al quesito posto si evidenzia che la prestazione professionale remunerata è sempre soggetta a parcella (fattura), salvo che il professionista non svolga attività e la prestazione resa sia occasionale.
Solo in questo caso la legge consente di emettere una semplice ricevuta per prestazione occasionale sulla quale il soggetto che procede al pagamento è tenuto alla ritenuta fiscale.

10/05/2017

Sono un medico specializzato in Medicina Interna presso l’Università di Torino, in qualità di libero professionista, chiedo se esistono ostacoli o condizioni tali per cui io non possa esercitare e svolgere visite mediche presso uno studio attualmente adibito a centro estetico.

In riscontro alla Sua si comunica che i centri estetici sono strutture commerciali in cui non è consentito lo svolgimento di attività medica.
Lo svolgimento di attività medica può essere compatibile solo se il centro estetico sia dotato di “ambulatorio medico” regolarmente autorizzato ai sensi dell’art. 193 TULS.

03/01/2017

Sono un vostro iscritto di Torino, esercito la professione di Fisiatra privatamente. Ho un quesito da porre in merito alla prescrizione di terapie (fisioterapia, terapie strumentali..) in regime privato. Se io effettuo una visita privata “pura” (non in struttura convenzionata) e prescrivo le terapie di cui sopra indicando accanto ad esse il codice per il rimborso in SSN (ad es: 93.11.6), sono sanzionabile? Perché in seguito il Medico di Base, con quei codici, può prescrivere le terapie su ricettario del SSN e quindi in regime mutualistico. Si configura quindi un quadro di visita fisiatrica mia privata e terapie riabilitative del pz con SSN. E’ regolare? La responsabilità, nel caso contrario, è mia (che ho scritto i codici in visita privata) o del Medico di Base che ha prescritto le terapie con tali codici su ricettario del SSN? Qual’è la normativa di riferimento?

In riscontro al quesito posto evidenziamo che la materia è regolata dall’Accordo Stato-Regioni del 2002, il cittadino per poter beneficiare delle prestazioni e le terapie fisioterapiche deve preliminarmente sottoporsi alla valutazione di un medico fisiatra convenzionato con il SSN o in esso operante, il quale solo potrà indicare al MMG le terapie prescrivibili a carico del SSN.
Le prescrizioni dello specialista privato sono utilizzabili come semplici indicazioni che, tra l’altro, non devono sviare il paziente con indicazioni e codici privi di alcun valore.

03/01/2017

Con la presente chiedo un’informazione in merito alla possibilità di collaborare presso il mio studio privato con medici regolarmente abilitati in altre branche (chirurgo plastico, otorino etc). Vi sono vincoli ai quali porre rimedio oppure posso instaurare rapporti di collaborazione così come con colleghi odontoiatri?

La genericità del Suo quesito rende difficile poterLe dare una risposta esaustiva.
In quanto medico odontoiatra nulla Le impedisce di avvalersi della consulenza di altri specialisti chiamati a visitare suoi pazienti.
Diverso discorso deve invece essere fatto se per “collaborazione presso lo studio odontoiatrico” Lei intende la condivisione della struttura con colleghi di altre discipline, perchè in questo caso il Suo studio si trasforma in un poliambulatorio che necessita di preventiva autorizzazione ex art. 193 T.U.L.S.

03/01/2017

Sono un medico chirurgo specializzato in ortognatodonzia vostro associato e desidererei avere un parere etico e legale riguardo alla mia attività lavorativa. Oltre al mio studio privato, per venticinque anni ho prestato la mia attività di consulenza nello studio di una collega in provincia di …., occupandomi della gestione di tutti i pazienti ortodontici afferenti allo studio. A dicembre di quest’anno, dietro richiesta della titolare dello studio, il rapporto di consulenza terminerà. In questi anni non sono stato legato alla dottoressa da alcun contratto né da alcun accordo di esclusiva ma sono stato sempre un collaboratore a partita IVA. Desidererei sapere in primo luogo se, a fronte della cessazione del mio rapporto di collaborazione, mi è possibile continuare ad esercitare la mia attività presso un altro studio nello stesso paese. Inoltre vorrei sapere se, dato il rapporto di lunga data con la maggior parte dei pazienti, posso comunicare loro, in forma scritta tramite lettera o oralmente, il termine del mio rapporto di collaborazione con lo studio e i miei nuovi recapiti nel caso in cui volessero mettersi in contatto con me.

In riscontro al quesito posto, dal quale sembra potersi desumere che il Suo rapporto di collaborazione non sia mai stato regolato da contratto scritto, riteniamo suggerirLe l’opportunità di regolare bonariamente con la Collega le modalità di congedo dai pazienti.
La continuità di cure è infatti un precetto regolato dall’art. 23 del CdM che deve essere correlato con la libertà di scelta del paziente regolata al successivo art. 27 del C.d.M.
L’apertura di un Suo studio nello stesso paese non sembra configurare ipotesi concorrenziale a fronte dell’interruzione di rapporto di collaborazione libero professionale e l’assenza di vincoli contrattuali.

07/12/2016

Sono un medico odontoiatra con doppia iscrizione. Desidero gentilmente avere delucidazioni aggiornate riguardo l’autorizzazione sanitaria per studio odontoiatrico. La situazione in cui mi trovo è la seguente: ho ereditato da mio Padre lo studio aperto ininterrottamente dal 1953. Sono subentrato nel 1990 registrando regolarmente firma, radiografici, ristrutturazioni ecc. presso l’ASL di Ivrea ma senza mai avere un documento effettivo di autorizzazione. Lo studio dispone di tutti i documenti aggiornati relativi a valutazione rischi, messa a terra, controlli radiografici ecc sempre dichiarati ad ASL,INPS,INAIL Ispettorato del lavoro. Come posso fare a questo punto per ottenere un autorizzazione ufficiale e regolarizzare la mia posizione senza incorrere in sanzioni o peggio? Chi mi può aiutare a risolvere questo spiacevole problema?

In riscontro al quesito posto si evidenzia che, allo stato, l’apertura e la gestione degli studi odontoiatrici in Piemonte non è subordinata alla preventiva autorizzazione amministrativa.
Gli studi odontoiatrici sono considerati studi privati che non rientrano nel novero delle strutture di cui all’art. 193 TULS.
Qualora fosse Suo interesse acquisire comunque una autorizzazione, La rinviamo alla lettura della DGR 616/2000 in cui sono regolate le dotazioni minime degli ambulatori.
Le segnaliamo da ultimo che a seguito della recente conferenza Stato-Regioni, tutti gli studi odontoiatrici dovranno munirsi di autorizzazione. Le suggeriamo quindi di attendere gli sviluppi della situazione attualmente allo studio della Regione Piemonte.

07/12/2016

Un vostro iscritto, già socio di una associazione professionale con altro iscritto al vostro Ordine, avrebbe intenzione di costituire una STP con altri due soggetti di cui uno anch’esso iscritto al vostro Ordine. Poichè l’art. 10 comma 6 della legge 183/2011 sancisce esclusivamente l’incompatibilità della partecipazione ad una STP con la partecipazione ad altra STP ed in base a quanto affermato nella Circolare IRDCEC n. 33/IR del 31/07/2013: ” ..In assenza di ulteriori previsioni della legge e del regolamento in termini di incompatibilità, al socio professionista resta consentito lo svolgimento dell’esercizio della professione in forma individuale o associata. …” si chiede cortesemente di sapere se il vostro Ordine ammette che un suo iscritto possa essere, contemporaneamente, socio di uno studio associato e socio di una STP. In caso di risposta affermativa, vorremmo sapere se il vostro Ordine prevede un percorso congiunto per giungere alla costituzione della STP (verifica preventiva di bozza dello Statuto, della composizione sociale ecc…) oppure se prenderà semplicemente atto dell’avvenuta costituzione al fine di iscrivere la STP nell’Albo.

In riscontro al quesito posto si comunica che la costituzione di una STP è regolata dalla L. 183/2011 alla cui lettura si rinvia.
L’Ordine scrivente è vincolato al rispetto di detta normativa che non prevede alcun percorso condiviso, né preclusioni alla possibilità per gli iscritti di essere parte di varie strutture operative.

Se un assistito dice che la notte non ha riposato per qualsiasi motivo e non se la sente di recarsi al lavoro noi non siamo nella posizione di negargli la malattia anche perché, dovessero derivare delle conseguenze dalla nostra decisione, ne risponderemmo in primis.

In riscontro al quesito posto si evidenzia che in conformità all’art. 24 del CdM il medico è tenuto a certificare direttamente i dati direttamente raccolti e/o i rilievi clinici constatati.
L’assistito, visitato dal medico, che non presenti alcun sintomo obiettabile potrà egualmente ottenere certificazione, nella quale il medico dovrà prestare particolare attenzione alle parole utilizzate per evitare imprecisioni che possano sviare il destinatario cui la certificazione è diretta.
Espressioni del tipo “il paziente mi riferisce che…” paiono sufficientemente obiettive e tali da non risultare imprecise e svianti.

07/12/2016

Una palestra mi ha chiesto di stare da loro per rilasciare certificati medici per attività sportiva non agonistica, che prevedono quindi un ecg a riposo. Io sono un medico, ma non ho nessuna specialità (Medicina generale, medicina dello sport ecc.). Volevo chiedervi se posso rilasciare certificazioni di questo tipo.

In riscontro al quesito posto si evidenzia che le certificazioni di idoneità allo sport e all’attività ludico motoria sono riservate a medici con particolari qualificazioni.
Per quanto concerne i certificati per attività non agonistica gli stessi possono essere rilasciati esclusivamente dai Medici di Medicina Generale, dai Pediatri di libera scelta e dagli specialisti in medicina dello sport.
La Legge non prevede equipollenze di titoli con quelli delle due categorie legittimate alla certificazione.

15/11/2016

Sono un dipendente titolare di contratto a tempo determinato presso fondazione con compiti di dirigente medico specialista in neurologia. Ovviamente viene richiesta l’esclusività. Sono stato contattato da ente proprietario di struttura residenziale per disabili psichici al fine di effettuare le valutazioni neurologiche, non risultando come consulente negli elenchi del personale. Dovrei ovviamente fatturare all’Ente. Si entra in conflitto? Vi ringrazio sin d’ora per la gentilezza e la disponibilità mostrata in ogni dettaglio del nostro contatto.

In riscontro al quesito posto si comunica che il regime di esclusività di rapporto con una fondazione che mutua la disciplina normativa del S.S.N., non è ostativa all’esercizio della libera professione che, tuttavia, può essere svolta solo in ambito intra murario.
Se la struttura non ne rende possibile l’espletamento intra moenia, nulla preclude all’Azienda di concedere autorizzazione a svolgerle in una situazione di intra moenia allargata, sempreché non sussistano incompatibilità istituzionali della RSA non essendoci stata specificata la natura di questa struttura e la posizione dei relativi ospiti.

26/09/2013

Vorrei sapere, per cortesia, se ci fosse incompatibilità tra lo svolgimento della “libera professione” di medico (chirurgo, odontoiatra, pediatra, ecc) con l’assunzione e lo svolgimento della carica di amministratore (unico o delegato) di una società di persone o società di capitali.- Se non chiedo molto, vorrei acquisire dati normativi al riguardo (legge nazionale e/o leggi istitutive degli OMCeO, codice deontologico medico; in particolare quest’ultimo che nella precedente versione del 2006 prevedeva chiaramente all’art.65,comma 3, “Il medico non deve partecipare in “nessuna veste” ad imprese industriali, ecc”. Mentre nella versione ultima del 2014 sempre all’art.65, comma 3, è riportata una disposizione di non facile interpretazione e/o arcana, laddove appunto si dice “Il medico non può partecipare a intese(?) dirette ed indirette con altre professioni sanitarie o categorie professionali per svolgere attività di impresa industriale o commerciale o di altra natura, ecc”. Che interpretazione date? Il medico libero professionista, insomma, può ricoprire o meno la suddetta carica, secondo il “nuovo” Codice Deontologico, in particolare?

In riscontro al quesito posto si comunica che l’iscritto all’Albo professionale non può assumere la carica di Amministratore di società, essendo il commercio incompatibile con la professione.
Il quesito deontologico è stato comunque sottoposto alla preventiva istruttoria da parte della competente commissione per il parere che sarà pronunciato al Consiglio.