Libera professione

Libera professione

in riscontro alla Sua richiesta Le comunichiamo che non sono disponibili linee guida per la partecipazione alle trasmissioni televisive. La Sua partecipazione dovrà quindi essere informata ai principi deontologici desumibili dagli art. 55,56,67,1,7 del Codice di Deontologia Medica, nonché degli art. 1, comma 525, della Legge di Bilancio 2019 (L 30/12/2018 n. 145), evitando qualsiasi riferimento promozionale.

"Sono specialista in chirurgia Plastica e richiedo un parere in merito alla partecipazione ad una trasmissione televisiva. Si tratta di un format in più puntate, in cui vengono presentati casi di pazienti che richiedono un intervento di chirurgia plastica per superare il disagio causato dall'aspetto di una parte del proprio corpo. Ogni puntata prevede un'intervista [...]

Si comunica che la copertura assicurativa è un obbligo per qualunque medico iscritto all’albo imposto dall’art. 3 del D.L. 132/2011. Anche la funzione di Direzione Sanitaria deve essere quindi garantita per la R.C. come qualunque altra prestazione medica a tutela del personale della struttura e degli utenti.

"Sono un medico cardiologo in libera professione (in pensione) presso un poliambulatorio privato in cui si effettuano anche procedure odontoiatriche. Mi è stato chiesto di ricoprire la carica di direttore sanitario, per tale ruolo è obbligatorio avere (o è utile avere) una copertura assicurativa? La mia polizza RC esclude la figura di direttore sanitario. Lastruttura [...]

Le comunichiamo che per l’apertura di studio professionale nella Regione Piemonte non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione, né comunicazione. La Sua posizione di convenzionata territoriale induce a suggerire di darne informazione all’ASL titolare del rapporto. Le suggeriamo inoltre di prestare attenzione al regolamento condominiale, qualora lo studio fosse insediato in un edificio condominiale.

"Sono Medico Chirurgo, Cardiologo, iscritta presso il vostro ordine,e operativa come Cardiologa Territoriale presso ASL di Asti e come Libero Professionista. Desidero chiedere informazioni riguardo eventuali nuove disposizioni necessarie per l'apertura di uno Studio Medico privato, presso edificio privato di proprietà, in provincia diAsti, quindi se vi è la necessità di dichiarazioni specifiche da inviare [...]

In riscontro alla Sua richiesta Le evidenziamo che la prestazione da Lei descritta si presta a plurime qualificazioni tra le quali quella di consulto documentale. Il medico può infatti esprimere la propria valutazione diagnostica anche sulla base di semplice documentazione, assumendosi le responsabilità che discendono da tale tipo di prestazione. Il fatto che la documentazione sia trasmessa telematicamente non ci pare elemento sufficiente a qualificare la prestazione come consulto in telemedicina.

"sono medico dermatologo iscritto all’Ordine di Torino e nel corso degli ultimi mesi ho ricevuto offerte di collaborazione da parte di società private per l'erogazione - presso le farmacie - di servizi che da quanto mi hanno riferito rientrerebbero nell’ambito della Teledermatologia. In buona sostanza, l'operazione di queste società private (abbastanza note e facilmente rintracciabili, [...]

Il rapporto di collaborazione che non sia regolato contrattualmente con atto scritto, nel quale siano specificamente indicate le obbligazioni assunte dalle parti, porta ad escludere che una delle stesse possa lamentare il patto di non concorrenza nel momento in cui, interrotto il rapporto di collaborazione, contatti direttamente i pazienti in precedenza curati. L’art. 2125 c.c., cui occorre avere riguardo, dispone che il patto di non concorrenza deve essere stipulato per scritto e deve essere remunerato, cosicché in mancanza di questi requisiti non può integrare una concorrenza sleale la condotta del collaboratore che dopo aver interrotta la collaborazione prenda contatti con i pazienti in precedenza curati

"Ho la doppia iscrizione all’Ordine di Torino, ma ho anche uno studio dentistico in Val d’Aosta, che prima di me è appartenuto a mio padre. In questo studio ha lavorato per una dozzina d’anni in qualità di collaboratrice un’odontoiatra, iscritta all’Ordine di Aosta. Le prestazioni da lei eseguite venivano fatturate direttamente da me ai pazienti [...]

La differenza tra studio e ambulatorio è data dalla natura della struttura. Se la stessa è complessa per la presenza di strumentazione, di pluralità di professionisti, di pluralità di prestazioni specialistiche, la struttura deve essere dotata di “autorizzazione” ex art. 193 TULS. I requisiti delle strutture ambulatoriali sono contenuti nella DGR 606/2000. Il subaffitto di uno “studio” ovvero della sede di esercizio professionale di un medico non determina una modificazione della sua natura e il professionista titolare del contratto è responsabile dello stesso sotto ogni profilo.

Sono specialista neurologo e desideravo avere qualche delucidazione sulle normative che regolano l’attività degli ambulatori e degli uffici in co-working ove il professionista può svolgere la libera professione. Sto girado per Torino e dintorni, mi sono accorto che la realtà è piuttosto eterogenea e ci terrei a conoscere con precisione quali sono le disposizioni regionali [...]

“L’orario dell’attività lavorativa è regolato dalle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE recepite dall’ordinamento interno. L’ordinamento prevede il diritto al riposo consecutivo ogni tot. ore di lavoro continuativo, fatte salve le attività caratterizzate da regimi di reperibilità. Pur non conoscendo il contratto che regola il suo rapporto di lavoro, una pronta reperibilità continuativa per 15 giorni non sembra rispettare la vigente normativa contrattuale della dirigenza medica del SSN che prevede un max di reperibilità di 10 ore. Tuttavia, la sua posizione di libero professionista rende meno cogente la previsione stante la sua libertà di autodeterminazione.”

volevo avere da parte dell'ordine una informazione, come medico chirurgo il libera professione mi trovo ad avere assegnati nella struttura ( privata convenzionata) in cui lavoro senza mio volere turni di pronta reperibilità per un totale digiorni che superano i 15 in un mese volevo sapere se questo è legale

“L’orario dell’attività lavorativa è regolato dalle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE recepite dall’ordinamento interno. L’ordinamento prevede il diritto al riposo consecutivo ogni tot. ore di lavoro continuativo, fatte salve le attività caratterizzate da regimi di reperibilità. Pur non conoscendo il contratto che regola il suo rapporto di lavoro, una pronta reperibilità continuativa per 15 giorni non sembra rispettare la vigente normativa contrattuale della dirigenza medica del SSN che prevede un max di reperibilità di 10 ore. Tuttavia, la sua posizione di libero professionista rende meno cogente la previsione stante la sua libertà di autodeterminazione.”

volevo avere da parte dell'ordine una informazione, come medico chirurgo il libera professione mi trovo ad avere assegnati nella struttura ( privata convenzionata) in cui lavoro senza mio volere turni di pronta reperibilità per un totale digiorni che superano i 15 in un mese volevo sapere se questo è legale

“A seguito della liberalizzazione dell’informazione anche i medici possono far conoscere la loro attività con messaggi pubblicitari conformi al disposto dell’art. 4 del DPR 137/2012. Più complessa la disciplina delle targhe professionali il cui regime è diverso tra quelle delle strutture rispetto a quelle dei professionisti. Solo queste ultime sono svincolate da preventive autorizzazioni amministrative. Da ultimo il medico non può svolgere attività commerciale che per definizione è propria della società: il che porta ad escludere che un medico possa assumere la qualità di socio in una società di persone o quella di amministratore in una società di capitali. Quanto da ultimo ai requisiti minimi per l’apertura di uno “studio” si evidenzia che nella Regione Piemonte questi sono previsti solo per gli ambulatori necessitanti di autorizzazione ex art. 193 TUSL e sono indicati nella DGR 616/2000.”

Sono una vostra iscritta ed esercito come libero professionista in chirurgia vascolare. Mi si é presentata l'occasione di avviare uno studio medico specialistico e di far parte della S. a.s. costituente. A tale proposito avrei alcunedomande da porre: 1) quali sono i requisiti minimi per aprire uno studio medico privato polispecialistico? 2) esistonoindicazioni riguardanti la [...]

“Lo studio professionale del medico non è sottoposto ad alcun requisito minimo in quanto l’organizzazione della sicurezza è onere che il Dlgs 81/2008 pone a carico del suo titolare. La presenza del defibrillatore non è quindi obbligatoria, anche se consigliata in tutti i luoghi dove vi è elevato flusso di persone e non siano disponibili altri presidi di sicurezza. Si ricorda che le risposte che l’Ordine dà ai quesiti non hanno natura di pareri professionali, ma semplici riflessioni indicative e non vincolanti sulla materia. “

Vorrei sapere se per gli studio privati vige l'obbligatorietà di tenere un defribillatore in sede.

Lo studio personale, gestito da un iscritto all’Albo che vi svolge la propria attività professionale non necessita di autorizzazione in quanto non prevista nel territorio della Regione Piemonte. Qualora invece la struttura sia spersonalizzata (società), nella quale prevale presuntivamente l’aspetto organizzativo, essa si configura come struttura che necessita di preventiva autorizzazione amministrativa ex DGR 616/2000

avrei bisogno di alcune informazioni inerenti all'Autorizzazione Sanitaria; Io ho uno studio privato mono professionale dove si esercita odontoiatria da più di 15 anni senza variazioni. In queste condizioni è necessario avere l'autorizzazione sanitaria? O non rientra nell'elenco delle attività richiedenti? In caso servisse come possiamo ottenerla?"

Nella Regione Piemonte l’apertura degli studi professionali non è subordinata a preventiva autorizzazione e, di conseguenza, non esiste una normativa che ne regola i requisiti minimi. Solo le strutture soggette all’autorizzazione ex art. 197 TULS sono tenute al rispetto dei requisiti minimi che nel territorio della nostra regione sono contenuti nella DGR 616/2000 alla cui lettura si rinvia.

Vorrei sapere a chi mi posso rivolgere per avere delle informazioni circa la normativa che regolamenta l'apertura di uno studio medico. Nello specifico, sto aprendo il mio studio privato e vorrei sapere quando bisogna chiedere l'autorizzazione della Asl e a chibisogna eventualmente far riferimento.Grazie

La possibilità di conservare l’iscrizione all’Albo anche dopo la cessazione della professione attiva è perfettamente consentita. Tuttavia, l’esigenza di ottenere una assicurazione postuma sovente porta le Compagnie assicuratrici a pretendere la cancellazione dall’albo, la quale sola viene ritenuta prova idonea che eventuali sinistri che pervengano dopo la conclusione dell’attività siano antecedenti alla data della postuma. La invitiamo quindi a verificare se la Sua assicurazione ritenga sufficiente la cancellazione della Partita IVA quale prova di conclusione dell’attività, perché diversamente si imporrà per Lei la necessità di scelta tra la cancellazione e la prosecuzione della copertura assicurativa, pur modificando il rischio assicurato.

Sono un ortopedico in pensione dal pubblico da tempo. Negli ultimi anni ho lavorato come libero professionista in una clinica convenzionata. Ho deciso di interrompere questa attività. Penso perciò di chiedere alla mia assicurazione di mettere in atto la "postuma". Dovrò chiudere la partita IVA ? (considerando che devo ancora ricevere degli emolumenti dalla clinica [...]

A seguito dell’abolizione dei tariffari, gli onorari professionali sono rimessi alla libera contrattazione delle parti. Non esistendo più un tariffario ciascun medico può liberalmente determinare le proprie tariffe, rendendole sempre disponibili al cliente.

Sono un medico dipendente ASL in via di dimissione. A breve avviero' la libera professione. Vorrei sapere se esiste un tariffario per le visite mediche che stabilisca delle quote minime/ massime da richiedere o se lospecialista può liberamente definire le tariffe.

Ci è difficile poterLe dare una risposta senza conoscere la natura del Suo rapporto di lavoro. Qualora questo fosse di natura pubblica ed intercorresse con una azienda ospedaliera del Servizio Sanitario Nazionale ed il suo contratto fosse riferito ad un rapporto esclusivo l’unica attività privata consentita è quella libero professionale intramuraria. Se il Suo status di lavoro fosse diverso La invitiamo a indicarcene le caratteristiche per poterLe essere meglio precisi.

Sono un dirigente medico della neuropsichiatria infantile con un contratto a tempo indeterminato. Volevo avere informazioni circa la possibilità di svolgere attività privata: quali sono gli elementi che laconsentono e non la rendono incompatibile con il mio contratto.

Esiste la possibilità di coprire questo rischio stipulando una polizza a tutela delle RC postuma che, tuttavia, non è facile reperire sul mercato. Le Compagnie sono infatti poco propense a questo tipo di contratti, cosicché l’unica strada percorribile è quella di accendere una polizza per RC con retroattività di 10 anni e alla prima scadenza chiuderla con accensione della postuma che occorrerà aver cura sia prevista nel contratto, così da non poter essere rifiutata al momento della Sua conclusione.

Sono un dirigente medico assunto a tempo indeterminato presso un ente pubblico assicurato per la colpa grave. Ho un dubbio circa la copertura assicurativa pregressa. Nel passato ho lavorato come libero professionista presso unente pubblico e una struttura privata accreditata. Esiste una possibilità di assicurare tali attività pregresse? Non hotrovato al momento possibilità di assicurare [...]

Nulla preclude al medico di esercitare la propria attività presso la propria residenza, purché nella stessa sia allestito un adeguato locale a studio. Tuttavia, dignità e decoro della professione suggeriscono di separare l’abitazione dal luogo di esercizio della professione, evitando promiscuità rischiose sotto il profilo igienico.

Chiederei gentilmente informazioni per la possibilità di iniziare l'attività privata presso la mia residenza e/ o luogo diverso. Eventuali requisiti, permessi e/o comunicazioni .

La Legge 124/2017 limita la funzione di direzione sanitaria solo per le strutture odontoiatriche, mentre per le direzioni delle strutture mediche non sussiste limite. Quanto al vincolo territoriale, la norma è stata ritenuta in contrasto con il principio della libera circolazione del medico sicché sarà sufficiente che Lei provveda a comunicare all’Ordine di Sua iscrizione la direzione della seconda struttura, dandone informazione per conoscenza all’ordine del territorio in cui è ubicata la struttura.

sono Direttore Sanitario di un Centro. Dovrei acquisire anche la direzione Sanitaria di un ambulatorio a Milano. La mai attuale principale attività è a Torino. Ho letto i seguenti articoli che sembrerebbero eliminare il vincolo territoriale. Vorrei chiedere un parere all'Ordine e sapere come comportarmi. In particolare è possbile essere iscritta a due Ordini contemporanemanete? [...]

“La presente per chiarire dei dubbi sull’esistenza ed eventualmente la tipologia di requisiti strutturali necessari a Torino per uno studio medico. Desidererei infatti adibire a studio di agopuntura privato, in cui esercitare da sola, un locale dotato di doppio ingresso di circa 40 mq. Questa mattina mi è stato indicato da Voi un numero del comune di Torino a cui rivolgermi (‪011 01130411‬), ma la responsabile dell’ufficio corrispondente nega la competenza del Comune in materia. Cioè non mi ha saputo dire se esistono dei requisiti, ma mi ha assicurato che in ogni caso non sono normati dal Comune, almeno nell’area di Torino. Potete darmi qualche indicazione in merito, almeno per capire a chi rivolgermi?”

Nella Regione Piemonte l’apertura di studio professionale non è sottoposto a preventivo provvedimento dell’autorità amministrativa e, di conseguenza, è svincolata da requisiti strutturali di natura regolamentare. Per le strutture subordinate a preventiva autorizzazione ex art. 193 TULS i requisiti sono regolati nella DGR 616/2000 alla cui lettura si rinvia. il rilascio di queste autorizzazioni compete […]

“Ho bisogno di chiedervi una verifica su un contratto che ho firmato (dalla vostra risposta, a cascata, la società verificherà come comportarsi a livello previdenziale, dove le opzioni sono due: se l’attività rientra fra quelle professionali non sarò iscritto alla Gestione Separata Inps ma i contributi saranno dovuti all’Enpam, mentre se l’attività non rientra tra quelle professionali sarò regolarmente iscritto alla GS Inps, avendo diritto all’applicazione di un’aliquota ridotta in quanto versi contributi ad altra cassa previdenziale). Il contratto, in sintesi, prevede che io svolga l’incarico di Direttore Tecnico, come responsabile del progetto sul genoma di riferimento valdostano e dell’interpretazione clinica delle varianti genomiche dei pazienti reclutati all’interno del progetto (omissis), e si basa sulla necessità di implementare lo studio relativo alla base genomica delle malattie umane ed è composto dalle seguenti attivita’ e dal seguente risultato finale: identificazione delle varianti genomiche proprie della popolazione valdostana e delle mutazioni genomiche responsabili di malattie umane di tipo oncologico, neurodegenerativo e del neurosviluppo. L’incarico di Direttore Tecnico include le seguenti responsabilità, in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente e riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: – responsabilità tecnica e legale, nei confronti degli uffici competenti, per quanto concerne l’attività svolta nel laboratorio, esercitando il ruolo di referente tecnico per gli uffici di competenza (ufficio del Comune, l’USL, L’Assessorato alla Sanità della Regione, ISS); – responsabilità circa l’Attività Tecnica svolta nel Laboratorio; – responsabilità e firma dei referti; – responsabilità delle attività svolte dalla struttura e riportate nei Documenti della Qualità, nella Carta dei Servizi e MQ; – responsabilità dello svolgimento corretto di tutte le attività del laboratorio; – responsabilità dell’applicazione delle procedure interne effettuate a vario titolo; – responsabilità della legislazione pubblicità sanitaria; – responsabilità della gestione/ archiviazione dati in ambito sanitario; – responsabilità della gestione dei reclami; – responsabilità della gestione dei casi rilevanti nei confronti dei clienti (pazienti, medici, strutture sanitarie), operando in stretta collaborazione con i Professionisti e Genetisti Clinici e promuovendo la discussione collegiale dei casi più importanti e significativi, stimolando la revisione critica delle attività professionali, curando i rapporti con le società scientifiche. – responsabilità dell’eventuale definizione di nuovi parametri o del mantenimento degli stessi in sede di riesame della direzione, della gestione di non conformità e dell’apertura di eventuali azioni correttive per le attività di interesse; – partecipazione nella selezione di nuovo personale o di collaboratori esterni, ed alle necessità formative del personale sia acquisito che presente nella struttura. – partecipazione alla valutazione delle necessità di acquisto di nuova strumentazione. “

L’attività di Direzione descrittaci sia pienamente rientrante nell’ambito di quella professionale propria del medico. La direzione di attività di laboratorio, la firma dei referti, la gestione delle procedure di laboratorio sono infatti attività riservate all’esclusiva competenza medica per le quali è condizione imprescindibile l’iscrizione all’albo professionale. Nel rimanere a disposizione rinnovo distinti saluti.

“Una mia paziente mi riferisce di aver iniziato (e interamente pagato) un ciclo di cure dentarie ad un collega il cui studio è stato però chiuso in quanto non vaccinato ne’ disponibile a vaccinarsi. Mi chiedeva se esiste un modo di tutelarsi nein confronti di questo professionista che non ha terminato il lavoro pur avendo ricevuto il compenso (senza peraltro aver rilasciato ancora ricevuta) e che non si se riaprirà ancora lo studio. “

Il problema della continuità di cura è diverso da quello degli adempimenti fiscali relativi alla remunerazione della professione. La corresponsione di corrispettivo obbliga il professionista alla emissione della fattura nel termine di legge a prescindere dallo stato della cura. La fattura è prova del pagamento che qualora non seguito dalla esecuzione della prestazione, legittima la […]

la presente per richiedere se come medico posso amministrare una società s.r.l. di cui sono socio.

La funzione di amministratore di una società di capitali è incompatibile con la contemporanea iscrizione all’Albo professionale. Si avvisa infatti che una incompatibilità qualora l’iscritto svolga concretamente ed effettivamente attività commerciale qual è quella di una società di capitali.

“scrivo anche a nome dei miei Colleghi di un èquipe chirurgica che ha seguito un paziente complesso: tutto è andato per il meglio ed il paziente ,operato, è stato dimesso dopo circa un mese di degenza, senza pagare le nostre parcelle ! Abbiamo fatto alcuni tentativi personali di sollecito, invano . Il nostro quesito è : esiste una procedura specifica per ottenere un ingiunzione di pagamento che coinvolge anche l’Ordine dei Medici per la congruità degli onorari o possiamo agire direttamente per vie legali?”

A seguito della liberalizzazione delle tariffe professionali, il professionista può regolare il proprio compenso liberamente ed il relativo recupero ingiuntivo non necessita più del visto di liquidiazione dell’Ordine. La procedura ingiuntiva per un eventuale recupero forzato dell’onorario può essere promossa in forza dalla parcella che non necessita più visto di congruità. Tuttavia, su richiesta, l’Oridne […]

“Volevo una informazione riguardante la nomina della figura del Direttore Sanitario all’interno di un Poliambulatorio. In una specifica dell’ Ordine dei medici di Firenze (https://www.ordine-medici-firenze.it/professione/strumenti-operativi/faq-domande-frequenti/22-domande-frequenti/164-il-direttore-sanitario-nelle-strutture-ambulatoriali-private) leggevo che tra i requisiti per la possibile nomina di Direttore sanitario, ci fosse anche l’aver rivestito per cinque anni il ruolo di Vice Direttore sanitario in struttura privata senza aver necessariamente conseguito la specializzazione. Nella Regione Piemonte è valida questa condizione? “

Ciascuna Regione ha una propria disciplina per il rilascio della autorizzazione all’apertura degli ambulatori e poliambulatori, nella quale trova regolamentazione la figura del Direttore Sanitario. Nella Reione Piemonte, diversamente da altre, la funzione di Direttore Sanitario non è subordinata al possesso dei requisiti particolari, ne di vincoli di presenza.

Dopo la medicina generale, che per tanti anni è stata la mia principale attività lavorativa, oggi mi trovo direttore sanitario in Rsa. Mi scusi se disturbo, ma ho bisogno di una risposta a questo mio quesito: 1) chi può scrivere sul diario clinico nelle cartelle degli Ospiti? 2) Capo Sala ed infermieri scrivono sul diario clinico le cose più disparate. Ad esempio Capo Sala che scrive: … colloqui telefonico con moglie/marito … oppure infermiere il paziente entra … o esce dalla struttura. Usano il diario clinico o totale loro giudizio, senza che il sottoscritto abbia dato autorizzazione … 3) il diario clinico mi pare debba essere impegnato solo per esclusive informazioni cliniche. Capo Sala o infermieri hanno autorizzazione a scrivere?

La cartella clinica è documento diverso dal diario clinico, essendo prevista per e sole strutture ospedaliere e regolata normativamente. Il diario clinico è invece uno strumento per un corretta gestione del paziente che ciascun professionista o struttura regolamenta in ragione delle specifiche esigenze. Nulla preclude che il diario clinico possa contenere una sezione deidcata alla […]

Dopo la medicina generale, che per tanti anni è stata la mia principale attività lavorativa, oggi mi trovo direttore sanitario in Rsa. Mi scusi se disturbo, ma ho bisogno di una risposta a questo mio quesito: 1) chi può scrivere sul diario clinico nelle cartelle degli Ospiti? 2) Capo Sala ed infermieri scrivono sul diario clinico le cose più disparate. Ad esempio Capo Sala che scrive: … colloqui telefonico con moglie/marito … oppure infermiere il paziente entra … o esce dalla struttura. Usano il diario clinico o totale loro giudizio, senza che il sottoscritto abbia dato autorizzazione … 3) il diario clinico mi pare debba essere impegnato solo per esclusive informazioni cliniche. Capo Sala o infermieri hanno autorizzazione a scrivere?

La cartella clinica è documento diverso dal diario clinico, essendo prevista per e sole strutture ospedaliere e regolata normativamente. Il diario clinico è invece uno strumento per un corretta gestione del paziente che ciascun professionista o struttura regolamenta in ragione delle specifiche esigenze. Nulla preclude che il diario clinico possa contenere una sezione dedicata alla […]

Mi hanno chiesto di fare il direttore tecnico in un centro di fisioterapia convenzionato. Posso farlo?

La funzione di Direttore Tecnico di un centro convenzionato di fisioterapia è condizionato da possesso dei requisiti richiesti dall’autorizzazione amministrativa. Di regola la Regione richiede che la direzione sia affidata ad un medico in possesso del diploma di specializzazione in fisiatria e/o titolo equipollente. Le suggerimo di verificare l’atto autorizzativo prima di vincolarsi contrattualmente.

Ho ricevuto un’offerta di lavoro, come libero professionista, da un centro specialistico privato per l’esecuzione di corsi di primo soccorso BLS. Io mi sono laureata Ottobre 2021; volevo capire se come medico in libera professione, avendo esclusivamento l’attestato del BLSD per adulti e bambini potrei istruire i cittadini che avessero la necessità di un attestato di BLS. Dovrei avere un attestato da Istruttore oppure è sufficiente la qualifica di Medico? Il certificato che andrei nell’eventualità a rilasciare da chi dovrebbe essere rulasciato? Da memedesima in quanto Medico oppure dal centro specialistico?

L’educazione sanitaria e la formazione, pur rientrando nell’ambito delle competenze e delle attività del medico, è cosa diversa dalla cd “formazione certificata”, per lo più riservata a specifiche figure o competenze professionali. Ciò premesso, nulla Le impedisce di svolgere attività di addestramento per il primo soccorso BLS che tuttavia non legittima il rilascio di alcun […]

“Volevo gentilmente chiederVi informazioni dettagliate riguardo l’esercizio della professione di Medico Estetico dopo l’ottenimento della laurea. In particolare, avrei bisogno di delucidazioni riguardo i requisiti necessari al fine della professione (necessità di diplomi/attestati/corsi/master, oppure ho la possibilità di esercitare direttamente post-laurea e abilitazione). Inoltre, Vi chiedo se è possibile (ed eventualmente come) esercitare la professione di Medico Estetico presso un centro estetico, oppure se quest’ultimo deve trasformarsi in poliambulatorio. “

L’esercizio della professione medica, in qualunque ambito svolto è subordinato al solo requisito ddell’iscrizione all’Albo professionale, ad esclusione della radiologia che necessita del diploma di specializzazione. L’ambito della medicina estetica non fa eccezione e può essere esercitata con l semplice iscrizione all’Albo medici. Quanto al luogo, i centri estetici non sono strutture abilitate allo svolgimento […]

“Avrei necessità di conoscere le caratteristiche necessarie per adibire dei locali a studio medico. Sono direttrice di uno studio ostetrico e avremo necessità a breve di inserire dei professionisti medici. Vorrei sapere se l’immobile deve avere una categoria catastale particolare? (attualmente è locale uso studio ufficio). Quali sono i passaggi necessari per avere i locali a norma e a chi mi dovrei rivolgere? Occorre presentare richiesta o comunicare l’inizio dell’attività?”

L’allestimento di un immobile per attività sanitaria è subordinata al rispetto della disciplina regolamentare condominiale e della disciplina detatta dalla DGR 616/2020. In Piemonte uno studio professionale non necessita di preventiva autorizzazione, né di alcuna collocazione particolare di natura catastale. Tuttavia l’inserimento in uno studio ostetrico di altri professionisti medici ne trafsorma la natura in […]

“Sono una dottoressa iscritta anche ll’Albo degli Psicoterapeuti, praticando in libera professione presso il mio studio la psicoterapia orami da parecchi anni. Una paziente mi ha domandato se potessi iscrivermi alla lista dei terapeuti presso cui richiedere il sostegno economico statale denominato Bonus Psicologo. Ho provato a compiere ampia ricerca sulle modalità di accesso come Medico-Psicoterapeuta ma ho trovato solo il canale costruito dall’Albo degli Psicologi, presso cui ovviamente non possiedo account. Come posso procedere? Consapevole di chiedere anche un riscontro entro poco tempo (la richiesta la paziente potrebbe farla entro il 24 ottobre), spero di poter ottenere indicazioni entro tale data e ringrazio anticipatamente per l’attenzione.”

Il c.d. “bonus psicologico” è specificamento collegato alle prestazioni degli psicologi, rimanedo esclusi i medici psicoterapeuti. L’Ordine scrivente è intervenuto presso la FNOMCeO affinchè rappresenti al Ministero della Salute l’ingiutsificata disparità che finisce per danneggiare i pazienti.

Posso effettuare consulenze, ad esempio consigli su alimetazione e stile di vita, senza visitare e senza utilizzare strumentazione, all’interno di un negozio di estetica, se tale negozio mi cede in comodato d’uso gratuito una stanza, o se invece mi affitta un locale interno al negozio? Diversamente, volendo fare attività privata all’interno di un negozio di estetica, a chi devo chiedere i permessi?

Il Suo interrogativo trova risposta negativa. L’attività di estetista è un’attività commerciale, incompatibile con l’attività medica che non può essere esercitata all’interno degli stessi locali.

“In qualità di figlio e coerede del dott. (omissis) richiedo cortesi informazioni sul trattamento legale previsto per lo studio medico intestato al de cuius. Detto studio è ubicato all’interno dello stabile di proprietà e residenza anagrafica del fu dott. (omissis); lo studio ospitava alcuni altri professionisti, che intenderebbero proseguire l’attività. Al fine di non incorrere in alcuna violazione di norme di legge o deontologiche, si richiede pertanto di voler comunicare se tale prosecuzione di attività sia consentita e con quali eventuali adempimenti da svolgere presso codesto spett. le Ordine. “

Gli studi professionali nel territorio della regione Piemonte non sono soggetti a preventva autorizzazione e possono essere condivisi tra più medici. Se Suo padre operava in questa situazione nulla preclude che lo studio di cui era titolare possa essere proseguito dai colleghi oggi ivi ospitati. Nel Caso in cui lo studio ospitasse professionisti di vari […]

Sono un medico neolaureato, iscritta all’OMCEO di Torino. Vorrei sapere se esiste un tariffario orario base per le prestazioni in libera professione, in particolare per le guardie mediche in strutture private e per le guardie nelle carceri

A seguito della liberalizzazione delle tariffe non esistono più tariffari delle prestazioni medico chirurgiche che ciascun medico è libero di determinare. Tuttavia alcune prestazioni come quelle di guardia medica in strutture private trovano indicatori nel contratto collettivo della spedalità privata o in altri documenti come il CCNL dei servizi sulle guardie nelle carceri.

Vorrei ricevere informazioni in merito al contratto di dipendenza intramoenia nel SSN (medico ospedaliero), e precisamente riguardo alla definizione di rapporto di esclusività ed il diritto di esercitare la libera professione intramoenia presso uno studio privato a sua scelta.

La libera professione intramoenia è regolata dalla legge 158/2012 (cd Decreto Sanità) alla cui lettura si fa rinvio. Quanto all’interrogativo Le evidenziamo che la ALPI di regola deve essere esercitata utilizzando le strutture ambulatoriali allestite dall’azienda, nel rispetto delle tariffe dalla stessa predeterminate e fuori dal normale orario di lavoro del medico del SSN. Costituisce […]

“1) E’ indispensabile la presenza di farmaci salva-vita del genere Adrenalina et similari in un ambulatorio medico specialistico privato o di Medicina Generale ? In caso affermativo, il costo dei farmaci e’ a carico del medico/dell’ASL/dei pazienti utilizzatori finali? 2) In caso di episodica assistenza di primo soccorso a persona in ambiente extra-ambulatoriale o ospedaliero fuori da orario di lavoro (es: primo soccorso in emergenza “”su strada”” a persona colpita da arresto cardio-circolatorio o altra patologia acuta a rischio di sopravvivenza), l’eventuale utilizzo di farmaci di proprietà e l’assistenza medica stessa, possono esser considerati prestazioni professionali e di conseguenza fatturabili al paziente stesso o vi sono articoli di legge/deontologici che vietano esplicitamente o sostanzialmente tale condotta ?”

L’organizzazione e l’allestimento dello studio professionale del medico di Medicina Generale è materia lasciata alla Sua libera determinazione avuto riguardo al dettato del D.Lgs 81/2008. A seconda della valutazione del rischio prevista nel DVR potrà essere prevista la possibilità e la doverosità di farmaci salva vita, a cui spesa sarà ad esclusivo carico del medico. […]

“Nella mia ASL hanno avvisato (solo in una riunione, non per scritto) che nessun dipendente , anche extramoenia, come me, può operare un paziente privatamente se questo è passato dal Pronto soccorso del CTO, onde evitare deviazioni illegali verso la libera professione. Mi sembra che questo oltre che essere assurdo (un pz viene visitato al pronto soccorso da un collega, e io non posso operarlo, su sua richiesta?), leda il diritto del paziente di scegliere il medico che più gli aggrada. Vi risulta che questo diktat corrisponda a leggi o regolamenti regionali o nazionali? In caso contrario, può essere un regolamenteo del contratto per gli intramoenia, ma sicuramente non vincola, chi, come me esegue la sua professione indipendentemente dall’Osepdale, con propria PIVA e attività separta. “

La disposizione regolamentare è funzionale a prevenire il conflitto di interessi. Le norme regolamentari vincolano tutto il personale operante a qualsiasi titolo nell’azienda che si vincola al loro rispetto. Se il Suo rapporto di lavoro è costituito con regime di dipendenza e Libera Professione extramoenia è da ritenere che la norma regolamentare interna sia vincolante […]

“Sono un insegnante di scuola superiore e Counselor regolarmente iscritto alla SIAF ITALIA. Svolgo da diversi anni la professione presso il Cerchio degli Uomini APS, seguendo uomini che hanno agito violenza nelle relazioni intime. Ho ora intenzione di allargare la mia attività di Counseling anche privatamente e vorrei sapere se è possibile condividere degli spazi negli Studi Medici. Ho già posto questa domanda alla mia ssociazione dicategoria e mi harisposto che non ci sono vincoli in merito. Volevo però accertarmi chiedendo anche a voi.”

Gli studi medici sono strutture sanitarie sottoposte al controllo dell’autorità amministrativa. La presenza di più operatori all’interno di una stessa struttura la trasforma in un “poliambulatorio” che deve essere preventivamente autorizzato ex art. 193 TULS. Qualora lo studio sia dotato di questa autorizzazione nulla preclude che la Sua attività possa essere svolta in questa struttura, […]

“Desidero sapere per favore se in uno studio medico possono coesistere le seguenti figure professionali: medico di base, osteopata, fisioterapista, podologo. “

Per consentire la coesistenza in una stessa struttura sanitaria di più figure professionali è necessaria la preventiva autorizzazione sanitaria ex art. 193 TULS. L’osteopata inoltre non è ancora riconosciuto professionista sanitario.

“Inizierei ad eseguire i cateterismi tubarici per insuflazioni endotimpaniche in regime di prestazione privata nel nuovo studio in omissis. Eseguirò la formazione presso colleghi Otorinolaringoiatri esperti in tale manovra. L’attrezzatura e le acque utilizzate sono indicate ed a norma per queste terapie. Non essendo specialista in ORL vi sono condizioni ostative a questa pratica?”

Fatta esclusione per le c.d. prestazioni riservate (radiologia e anestesiologia), tutte le altre possono essere erogate da qualsiasi medico senza necessità di particolari titoli di specializzazione.

“Devo dimettermi dall’incarico di direttore tecnico di un centro di riabilitazione privato (non convenzionato SSN) in provincia di Torino. Il titolare del centro mi chiede quali possano essere le problematiche a suo carico nel caso non riuscisse a reperire un altro direttore tecnico che subentri prima della mia dimissione. In questo caso il centro può continuare ad esercitare con la sola figura del vicedirettore, in attesa di assumere un nuovo direttore tecnico? E, se sì, per quanto tempo? Potete gentilmente fornirmi i riferimenti normativi della seguente circostanza, se esistenti? “

La perdita del Direttore Sanitario vincola la struttura a procedere con immediatezza alla Sua sostituzione. Se la struttura dispone di un vicedirettore notificato all’ASL non dovrebbero sussistere problemi di funzionalità della struttura che diversamente si esporrebbe alla contestazione dell’ASL sulla permanenza dei requisiti autorizzativi.  

“Segnalo di essere ex medico ospedaliero specialista in cardiologia, in pensione dal 1.2.2023 attualmente con p.iva per libera professione. Vorrei sapere se è possibile refertare ECG Holter effettuati presso una farmacia o questa attività è riservata a “”centri di cardiologia accreditati dalle Regioni…”” come riportato sul decreto 16.12.10 art 3? Ilregistratore è di proprietà della farmacia, che si incaricherebbe del posizionamento e dei contatti con il paziente, la trasmissione della registrazione ed il successivo referto sarebbero inviati via pec per protezione dei dati; io non avrei contatti diretti con il paziente, mi limiterei alla refertazione e fatturerei alla farmacia ilcompenso pattuito. “

La materia delle prestazioni in autocontrollo erogabili in farmacia è regolata dal DM 16.12.2010 da Lei indicato e dal D.Lgs 3.10.2009 n. 153. L’art. 3 prevede che l’ECG Holter sia prestazione erogabile nella misura in cui sia in collegamento con i centri di cardiologia accreditati dalla Regione. La refertazione sembra quindi riservata esclusivamente agli specialisti […]

“Sono medico Chirurgo specialista in medicina fisica e riabilitativa. Vi scrivo per avere informazioni riguardo la possibile apertura di un mio studio privato dove poter esercitare la professione di fisiatra ed agopunturore. Sono richiesti dei requisiti particolari per tali studi o possono andar bene locali derivati daa ppartamenti, garage o depositi vari?”

Si, nella Regione Piemonte la professione medica può essere liberamente esercitata negli studi privati che non necessitano di alcun requisito particolare, non essendo sottoposti a preventiva autorizzazione. Gli studi dovranno essere ubicati in locali di uso civile compatibili con la destinazione di studio professionale che porta ad escludere garages, depositi e magazzini.

“Buongiorno, sono un medico specialista in chirurgia generale, vi scrivo per richiedervi alcune informazioni inerenti l’apertura di un poliambulatorio virtuale, BHC (Blue health center) su piattaforma digitale per video consulti medici. I quesiti di cui avrei bisogno del vostro supporto sono: 1) la figura del Direttore Sanitario presso un poliambulatorio privato (nessuna competenza odontoiatrica) può essere ricoperta da un medico con qualsiasi specialità o è necessaria una specializzazione specifica? 2) Esiste un decreto legge con i requisiti del DS per il Piemonte? 3) In merito alla ‘pubblicità’ del poliambulatorio, esiste una normativa dell’ordine che regola la comunicazione in termini di pubblicità delle strutture private? 4) E’ possibile avere i riferimenti di uno studio legale, appartenente all’ordine, a cui poter far riferimento, sempre in merito a quesiti medici inerenti l’apertura del poliambulatorio? “

La funzione di direzione sanitaria in un poliambulatorio medico può essere svolta da qualunque iscritto all’Albo professionale. Nella Regione Piemonte non consta che la figura del Direttore Sanitario delle strutture private sia disciplinata da legge. Per quanto concerne la pubblicità sanitaria evidenziamo che a seguito della liberalizzazione varata nel 2006 tutta la normativa previgente è […]