La differenza tra studio e ambulatorio è data dalla natura della struttura. Se la stessa è complessa per la presenza di strumentazione, di pluralità di professionisti, di pluralità di prestazioni specialistiche, la struttura deve essere dotata di “autorizzazione” ex art. 193 TULS. I requisiti delle strutture ambulatoriali sono contenuti nella DGR 606/2000. Il subaffitto di uno “studio” ovvero della sede di esercizio professionale di un medico non determina una modificazione della sua natura e il professionista titolare del contratto è responsabile dello stesso sotto ogni profilo.

Sono specialista neurologo e desideravo avere qualche delucidazione sulle normative che regolano l’attività degli ambulatori e degli uffici in co-working ove il professionista può svolgere la libera professione. Sto girado per Torino e dintorni, mi sono accorto che la realtà è piuttosto eterogenea e ci terrei a conoscere con precisione quali sono le disposizioni regionali in merito. Qualcuno può aiutarmi? In particolare, qual è la differenza tra (poli)ambulatorio e studio medico “nonsoggetto ad autorizzazione”? Che tipo di rapporto può avere il singolo professionista medico con chi,ad esempio, gli mette a disposizione, con un contratto d’affitto, lo studio? Quali sono le rispettiveresponsabilità? C’è una normativa precisa sui requisiti minimi delle strutture (da neurologo penso, adesempio, alle barriere architettoniche)?