Libera professione

Libera professione

Vorrei sapere a chi mi posso rivolgere per avere delle informazioni circa la normativa che regolamenta l’apertura di uno studio medico. Nello specifico, sto aprendo il mio studio privato e vorrei sapere quando bisogna chiedere l’autorizzazione della Asl e a chibisogna eventualmente far riferimento.Grazie

Nella Regione Piemonte l’apertura degli studi professionali non è subordinata a preventiva autorizzazione e, di conseguenza, non esiste una normativa che ne regola i requisiti minimi. Solo le strutture soggette all’autorizzazione ex art. 197 TULS sono tenute al rispetto dei requisiti minimi che nel territorio della nostra regione sono contenuti nella DGR 616/2000 alla cui […]

Sono un ortopedico in pensione dal pubblico da tempo. Negli ultimi anni ho lavorato come libero professionista in una clinica convenzionata. Ho deciso di interrompere questa attività. Penso perciò di chiedere alla mia assicurazione di mettere in atto la “postuma”. Dovrò chiudere la partita IVA ? (considerando che devo ancora ricevere degli emolumenti dalla clinica che paga sempre con un certo ritardo). Non vorrei cancellarmi dall’Albo dei Medici senza poter più compilare ricette o certificati. Mi risulta che parallelamente alla postuma si possa stipulare anche una assicurazione che mi tuteli nel caso che micapitasse di effettuare qualche saltuaria prestazione (ovviamente escludendo l’attività chirurgica). Vi chiedo un vostro parere e un suggerimento in proposito. Grazie.

La possibilità di conservare l’iscrizione all’Albo anche dopo la cessazione della professione attiva è perfettamente consentita. Tuttavia, l’esigenza di ottenere una assicurazione postuma sovente porta le Compagnie assicuratrici a pretendere la cancellazione dall’albo, la quale sola viene ritenuta prova idonea che eventuali sinistri che pervengano dopo la conclusione dell’attività siano antecedenti alla data della postuma. […]

Sono un medico dipendente ASL in via di dimissione. A breve avviero’ la libera professione. Vorrei sapere se esiste un tariffario per le visite mediche che stabilisca delle quote minime/ massime da richiedere o se lospecialista può liberamente definire le tariffe.

A seguito dell’abolizione dei tariffari, gli onorari professionali sono rimessi alla libera contrattazione delle parti. Non esistendo più un tariffario ciascun medico può liberalmente determinare le proprie tariffe, rendendole sempre disponibili al cliente.

Sono un dirigente medico della neuropsichiatria infantile con un contratto a tempo indeterminato. Volevo avere informazioni circa la possibilità di svolgere attività privata: quali sono gli elementi che laconsentono e non la rendono incompatibile con il mio contratto.

Ci è difficile poterLe dare una risposta senza conoscere la natura del Suo rapporto di lavoro. Qualora questo fosse di natura pubblica ed intercorresse con una azienda ospedaliera del Servizio Sanitario Nazionale ed il suo contratto fosse riferito ad un rapporto esclusivo l’unica attività privata consentita è quella libero professionale intramuraria. Se il Suo status […]

Sono un dirigente medico assunto a tempo indeterminato presso un ente pubblico assicurato per la colpa grave. Ho un dubbio circa la copertura assicurativa pregressa. Nel passato ho lavorato come libero professionista presso unente pubblico e una struttura privata accreditata. Esiste una possibilità di assicurare tali attività pregresse? Non hotrovato al momento possibilità di assicurare tali attività pregresse.

Esiste la possibilità di coprire questo rischio stipulando una polizza a tutela delle RC postuma che, tuttavia, non è facile reperire sul mercato. Le Compagnie sono infatti poco propense a questo tipo di contratti, cosicché l’unica strada percorribile è quella di accendere una polizza per RC con retroattività di 10 anni e alla prima scadenza […]

Chiederei gentilmente informazioni per la possibilità di iniziare l’attività privata presso la mia residenza e/ o luogo diverso. Eventuali requisiti, permessi e/o comunicazioni .

Nulla preclude al medico di esercitare la propria attività presso la propria residenza, purché nella stessa sia allestito un adeguato locale a studio. Tuttavia, dignità e decoro della professione suggeriscono di separare l’abitazione dal luogo di esercizio della professione, evitando promiscuità rischiose sotto il profilo igienico.

sono Direttore Saitario di un Centro. Dovrei acquisire anche la direzione Sanitaria di un ambulatorio a Milano. La mai attuale principale attività è a Torino. Ho letto i seguenti articoli che sembrerebbero eliminare il vincolo territoriale. Vorrei chiedere un parere all’Ordine e sapere come comportarmi. In particolare è possbile essere iscritta a due Ordini contemporanemanete? O posso essere Direttore Sanitario di un ambulatorio a Milano pur essendo iscritta all’ordine dei Medici di Torino?

La Legge 124/2017 limita la funzione di direzione sanitaria solo per le strutture odontoiatriche, mentre per le direzioni delle strutture mediche non sussiste limite. Quanto al vincolo territoriale, la norma è stata ritenuta in contrasto con il principio della libera circolazione del medico sicché sarà sufficiente che Lei provveda a comunicare all’Ordine di Sua iscrizione […]

“La presente per chiarire dei dubbi sull’esistenza ed eventualmente la tipologia di requisiti strutturali necessari a Torino per uno studio medico. Desidererei infatti adibire a studio di agopuntura privato, in cui esercitare da sola, un locale dotato di doppio ingresso di circa 40 mq. Questa mattina mi è stato indicato da Voi un numero del comune di Torino a cui rivolgermi (‪011 01130411‬), ma la responsabile dell’ufficio corrispondente nega la competenza del Comune in materia. Cioè non mi ha saputo dire se esistono dei requisiti, ma mi ha assicurato che in ogni caso non sono normati dal Comune, almeno nell’area di Torino. Potete darmi qualche indicazione in merito, almeno per capire a chi rivolgermi?”

Nella Regione Piemonte l’apertura di studio professionale non è sottoposto a preventivo provvedimento dell’autorità amministrativa e, di conseguenza, è svincolata da requisiti strutturali di natura regolamentare. Per le strutture subordinate a preventiva autorizzazione ex art. 193 TULS i requisiti sono regolati nella DGR 616/2000 alla cui lettura si rinvia. il rilascio di queste autorizzazioni compete […]

“Ho bisogno di chiedervi una verifica su un contratto che ho firmato (dalla vostra risposta, a cascata, la società verificherà come comportarsi a livello previdenziale, dove le opzioni sono due: se l’attività rientra fra quelle professionali non sarò iscritto alla Gestione Separata Inps ma i contributi saranno dovuti all’Enpam, mentre se l’attività non rientra tra quelle professionali sarò regolarmente iscritto alla GS Inps, avendo diritto all’applicazione di un’aliquota ridotta in quanto versi contributi ad altra cassa previdenziale). Il contratto, in sintesi, prevede che io svolga l’incarico di Direttore Tecnico, come responsabile del progetto sul genoma di riferimento valdostano e dell’interpretazione clinica delle varianti genomiche dei pazienti reclutati all’interno del progetto (omissis), e si basa sulla necessità di implementare lo studio relativo alla base genomica delle malattie umane ed è composto dalle seguenti attivita’ e dal seguente risultato finale: identificazione delle varianti genomiche proprie della popolazione valdostana e delle mutazioni genomiche responsabili di malattie umane di tipo oncologico, neurodegenerativo e del neurosviluppo. L’incarico di Direttore Tecnico include le seguenti responsabilità, in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente e riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: – responsabilità tecnica e legale, nei confronti degli uffici competenti, per quanto concerne l’attività svolta nel laboratorio, esercitando il ruolo di referente tecnico per gli uffici di competenza (ufficio del Comune, l’USL, L’Assessorato alla Sanità della Regione, ISS); – responsabilità circa l’Attività Tecnica svolta nel Laboratorio; – responsabilità e firma dei referti; – responsabilità delle attività svolte dalla struttura e riportate nei Documenti della Qualità, nella Carta dei Servizi e MQ; – responsabilità dello svolgimento corretto di tutte le attività del laboratorio; – responsabilità dell’applicazione delle procedure interne effettuate a vario titolo; – responsabilità della legislazione pubblicità sanitaria; – responsabilità della gestione/ archiviazione dati in ambito sanitario; – responsabilità della gestione dei reclami; – responsabilità della gestione dei casi rilevanti nei confronti dei clienti (pazienti, medici, strutture sanitarie), operando in stretta collaborazione con i Professionisti e Genetisti Clinici e promuovendo la discussione collegiale dei casi più importanti e significativi, stimolando la revisione critica delle attività professionali, curando i rapporti con le società scientifiche. – responsabilità dell’eventuale definizione di nuovi parametri o del mantenimento degli stessi in sede di riesame della direzione, della gestione di non conformità e dell’apertura di eventuali azioni correttive per le attività di interesse; – partecipazione nella selezione di nuovo personale o di collaboratori esterni, ed alle necessità formative del personale sia acquisito che presente nella struttura. – partecipazione alla valutazione delle necessità di acquisto di nuova strumentazione. “

L’attività di Direzione descrittaci sia pienamente rientrante nell’ambito di quella professionale propria del medico. La direzione di attività di laboratorio, la firma dei referti, la gestione delle procedure di laboratorio sono infatti attività riservate all’esclusiva competenza medica per le quali è condizione imprescindibile l’iscrizione all’albo professionale. Nel rimanere a disposizione rinnovo distinti saluti.

“Una mia paziente mi riferisce di aver iniziato (e interamente pagato) un ciclo di cure dentarie ad un collega il cui studio è stato però chiuso in quanto non vaccinato ne’ disponibile a vaccinarsi. Mi chiedeva se esiste un modo di tutelarsi nein confronti di questo professionista che non ha terminato il lavoro pur avendo ricevuto il compenso (senza peraltro aver rilasciato ancora ricevuta) e che non si se riaprirà ancora lo studio. “

Il problema della continuità di cura è diverso da quello degli adempimenti fiscali relativi alla remunerazione della professione. La corresponsione di corrispettivo obbliga il professionista alla emissione della fattura nel termine di legge a prescindere dallo stato della cura. La fattura è prova del pagamento che qualora non seguito dalla esecuzione della prestazione, legittima la […]