Certificazioni e Ricette

Certificazioni e Ricette

“l’interrogativo posto non è di facile soluzione in quanto la materia della fornitura e detenzione degli anestetici è variegata e la relativa fornitura, detenzione e utilizzazione è soggetta a disposizioni di legge e direttive dell’AIFA. Per quanto concerne la fornitura di anestetici locali occorre ricordare che molti, in ragione delle sostanze che li compongono, sono regolati dagli art. 42 e 43 del DPR 309/90 e sono sottoposti a regime prescrittivo speciale. Nel 2016 l’AIFA inoltre è intervenuta con la determinazione n 1067 del 29.7.2016 che armonizza le modalità di prescrizione di alcuni anestetici, tra cui la lidocaina, indicando i medici legittimati ad utilizzarla e gli ambienti in cui ciò è consentito. Non siamo invece a conoscenza del regime del farmaco in associazione lidocaina e metilprednisone su cui ci riserviamo approfondimento. “

“fino a qualche anno fa l’approvvigionamento di anestetici locali era consentito al medico chirurgo abilitato. A titolo di esempio oggi non è più reperibile neanche il farmaco in associazione lidocaina e metilprednisone, spesso utilizzato per infiltrazioni articolari e periarticolari . Vi pongo quindi le domande: 1) il medico chirurgo abilitato alla professione può fare uso […]

“In riscontro alla Sua richiesta Le comunichiamo che i certificati per attività sportiva, ludico motoria, di benessere necessari per l’accesso alle palestre sono prestazioni di particolare delicatezza, meritevoli di particolare attenzione. Lo stesso legislatore ha riservato i certificati per attività sportiva esclusivamente ai medici di Medicina Generale, diversamente dai certificati per attività ludico motoria che alcune palestre ritengono possano sostituire quelli regolati dal DM 24.4.2013 e dal DM 8.8.2014. Le suggeriamo quindi di prestare molta attenzione alla reale finalità di questi certificati che possono essere rilasciati da qualunque medico, ma ne impegnano alquanto la Sua responsabilità.”

“Sono un medico neolaureato e iscritto all’ordine da gennaio. Mi sto approcciando ai primi lavori, e, non avendo grande esperienza, volevo chiedervi un chiarimento: sono stata contattata da una società che collabora con le palestre per fare certificati per attività ludico-motoria (NON si tratta di attività sportiva non agonistica). La visita prevede anamnesi, EO, misurazione […]

“La disciplina della riammissione alla frequenza scolastica dopo l’assenza per malattia è regolata dalla L.R. 15/2008 da Lei ricordata che non richiede alcun certificato medico. Siccome le circolari sono atti interni all’amministrazione che non possono assumere rilievo sull’attività di soggetti che non ne fanno parte, Lei potrà rifiutare la certificazione di riammissione alla scuola in quanto non facente parte delle prestazioni di cui all’ACN per la Medicina Generale. Qualora dovessero insorgere divergenze con i genitori Le suggeriamo di segnalare la ingiustificata richiesta alla scuola e all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. “

“Con la presente richiedo gentilmente chiarimenti sulla eventuale compilazione del certificato di assenza per malattia/rientro a scuola per studenti. Esiste la legge regionale 25/6/2008 n° 15 che stabilisce che esso non debba piu’ essere richiesto. Anche su una recente nota della Regione Piemonte (ottobre 2020), che allego, si ribadisce che non debba essere piu’ richiesto. […]

“in riscontro alla Sua del 1 febbraio u.s. possiamo solo confermare la correttezza della procedura da Lei indicata. Qualunque specialista che ha reso la prestazione è infatti tenuto a rilasciare la certificazione di giustificazione di malattia, senza dover indirizzare il paziente al proprio medico di medicina generale. “

“Buongiorno. Sono un medico di famiglia e già diverse volte mi è capitato che pazienti ricoverati in strutture quali la Fornaca, al termine del ricovero non ricevano, su esplicita richiesta, nessun certificato di mutua rimandando tale procedura al medico di famiglia. Volevo sapere se è una procedura corretta o è possibile che il medico che […]

“l’interrogativo da Lei posto è di particolare complessità, essendo necessario conoscere elementi e dati assenti nel Suo quesito. Può tuttavia riferirsi che qualora dopo la prima visita lo specialista che ha preso in carico il paziente ritenga necessaria una rivalutazione, la stessa si iscrive nell’ambito dei controlli. Trattandosi quindi di una prestazione successiva al primo accesso, il controllo deve essere prescritto dal professionista che ha preso in carico il paziente senza che lo stesso sia rimandato al Medico di Medicina Generale. Il Piano Nazionale GLA 2019-2021 specifica che le Aziende devono prevedere idonee modalità per consentire allo specialista la prestazione del controllo a prescindere dell’intervallo prima della rivalutazione. Ciò ai fini del principio di non aggravio delle incombenze e di pianificazione delle liste di attesa. “

“Sono un medico specialista ospedaliero. vi scrivo in quanto desidero un chiarimento in merito a quali impegnative siano a carico del medico di medicina generale e quali invece a carico dello specialista ospedaliero SSN. Poniamo il caso che in quanto specialista io veda in ambulatorio una paziente e ponga indicazione a rivalutazione ambulatoriale a tre […]

“in riscontro alla Sua segnalazione Le confermiamo che la certificazione di malattia è incombenza del medico esecutore della prestazione con conoscenza diretta della situazione di salute del paziente. Nel caso in esame, lo specialista ambulatoriale era quindi tenuto alla compilazione del certificato, tuttavia il referto rilasciato alla paziente è documento idoneo a consentire al curante di medicina generale di sopperire alla disattenzione dello specialista evitando pregiudizio all’assistito. Il curante di base conserva comunque piena libertà nella valutazione prognostica. “

“Sono un medico di medicina. Una mia paziente ha richiesto il certificato di malattia nel corso della prestazione ospedaliera che allego. Sul referto è esplicitamente indicato che la paziente necessità riposo, ma il collega non ha emesso il certificato INPS in quanto si trattava di una prestazione ambulatoriale. Non mi risulta che trattandosi di prestazione […]

“La presente in riscontro alla richiesta relativa alla congruità delle tariffe richieste da un medico nostro iscritto per il rilascio di certificati estranei alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale per significare quanto segue. A seguito del Legge 4/8/2006 n.248, di conversione del DL 4/7/2006 n.223 (c.d. legge Bersani) che ha liberalizzato i corrispettivi delle prestazioni professionali gli stessi sono rimessi alla discrezionalità di ciascun medico, il quale è tenuto a rilasciare al paziente un preventivo di quelli praticati per la prestazione. Il tariffario esposto nella sala d’attesa sostituisce questo obbligo fissato dalla L. n.244 del 21 febbraio 1963. La misura dei compensi indicatici per le tre tipologie di certificati risulta conforme alle disposizioni normative sopra richiamate. I certificati in questione sono liberamente acquisibili da qualunque medico, circostanza che garantisce la concorrenza e la possibilità di reperirli sul mercato anche a costi diversi da quelli indicatici.”

“Con la presente intendiamo portare alla vostra attenzione e chiedere chiarimenti relativamente alla congruità e all’opportunità della proposta economica che è stata segnalata al nostro SPORTELLO DEI DIRITTI SPI CGIL TORINO. Ci è stata inviata (vedi allegato) la foto di un cartello esposto in uno studio medico. In tale comunicazione si illustrano i costi previsti […]

qualunque medico è legittimato a rilasciare al paziente che ne faccia richiesta il referto di visita o una relazione medica su quanto accertato a prescindere dalla utilizzazione da parte del paziente che potrà consegnarla a chi riterrà utile.

“Sono un medico riabilitatore ed agopuntore, mi è giunto un paziente in ambulatorio, caduto il 6 dicembre, ha eseguito le radiografie il 7 dicembre e si è presentato a me giovedì scorso chiedendomi di compilare un referto che potesse essere valido per aprire la procedura assicurativa. Presentava una frattura di un piccolo osso lungo, plausibile […]

“riscontriamo i Suoi interrogativi in merito ai quali confermiamo che qualunque assenza dal lavoro per prestazioni sanitare in regime di DH dà diritto alla tutela del lavoro. Le prestazioni in regime di DH e DSA sono equiparabili a giornate di ricovero ospedaliero cui sono applicabili tutti i requisiti certificativi per la conservazione del trattamento economico previste per tali necessità (si veda esemplificativamente l’art. 71 del DL 112/2008, la circolare 136/2003 INPS). Il ricovero in DH è indennizzabile come malattia e deve essere certificati dal medico che provvede alla dimissione del paziente. In nessun caso lo stesso può essere inviato al Medico di Medicina Generale per l’incombente certificativo, essendo il dato normativo particolarmente chiaro nell’attribuire tale incombenza allo specialista che esegue ricovero o prestazione.”

“Necessito di alcuni approfondimenti riguardanti DH e DSA (prestazioni specialistiche ambulatoriali avanzate). Pazienti che vengono per cicli ricorrenti di cure, in cui vengono effettuate prestazioni diagnostiche ed eventualmente terapie e della durata variabile (da alcune ore all’intera giornata) vanno obbligatoriamente coperti con la malattia dal medico ospedaliero? Ci sono casi in cui possiamo demandare al […]

“1. L’emissione di ricette dematerializzate è materia regolata dalla legge che indica le modalità con cui esse devono essere compilata. Qualunque medico è legittimato all’emissione di ricette dematerializzate che se complete dei requisiti indicati dal DM 2.11.2011 possono essere spedite in qualunque farmacia. Le linee guida per la prescrizione elettronica sono reperibili sul portale Tessera Sanitaria. 2. Restano escluse dalla dematerializzazione le ricette per la prescrizione di medicinali stupefacenti con indicazione diverse dalla terapia del dolore. Per la terapia del dolore il Dlgs 5.8.22 n. 136 ha esteso le dematerializzazioni delle ricette per farmaci contenenti sostanze psicotrope e stupefacenti, ad esclusione dei medicinali inclusi nella “Tabella A”. Per la prescrizione di questi medicinali continua ad essere invece necessario l’obbligo di utilizzo dell’apposito ricettario di cui al DM 10.03.2006. Qualunque medico può approvvigionarsi di questo ricettario presso la ASL territorialmente competente. “

“Mi occupo di terapia del dolore da 23 anni e da circa tre anni e mezzo sono un libero professionista nella specialità di anestesia e rianimazione e terapia antalgica. Per un disservizio creato dal medico di base di una paziente oncologica quest’estate, ho capito che mi occorrerebbe un ricettario rosso. Domande 1) il libero professionista […]

“In riscontro al quesito rivoltoci Le comunichiamo che una compagnia di assicurazione non ha titolo a chiedere dati sanitari di un proprio cliente. Nulla preclude che questi dati possano invece essere chiesti dai suoi eredi che ne proseguono la volontà, senza necessità di alcuna particolare autorizzazione sempreché il paziente non abbia posto un esplicito divieto scritto alla loro esternazione. Va da sé che il curante non potrà relazionare sulla causa di morte accertata da altri, mentre potrà relazionare sui dati sanitari di cui sia in possesso che dovranno essere esposti senza alcuna valutazione. “

“Buongiorno, sono una MMG. Desidererei ricevere un consulto circa una richiesta in ambito assicurativo privato. Nel dettaglio: io ero il medico curante di un paziente che è deceduto improvvisamente nel mese di agosto a 44 anni per un malore improvviso, prima di allora era venuto in visita una sola volta nel 2022 per una faringotracheite. […]

“Le comunichiamo che i requisiti essenziali per un certificato medico sono oltre ai dati che formano oggetto della certificazione, l’indicazione del soggetto da cui il certificato proviene. Il certificato dovrà quindi contenere l’indicazione del nome e cognome del medico e qualsiasi altro elemento che possa renderlo chiaramente identificabile come il codice fiscale, il numero di iscrizione d’Albo, il codice regionale. Tali elementi non necessitano di essere indicati contemporaneamente essendo sufficiente quello che meglio identifica il medico. Per ogni maggior approfondimento si rinvia al documento “La certificazione medica” diramato dalla FNOMCeO nel 2018. “

“Sono specialista in Ginecologia e Ostetricia. Volevo porre la seguente domanda: In occasione di certificazione di interruzione volontaria di gravidanza nel proprio studio medico , (non presso struttura sanitarie ASL) sul timbro del medico da apporre sul certificato quali diciture occorre segnalare a parte Nome Cognome , specialità e codice fiscale ? E’ necessario apporre […]

“L’esercizio dell’attività professionale, in cui si iscrive la prestazione di certificazione della capacità di intendere e volere, è subordinata alla solo iscrizione all’albo professionale. Lo status di pensionato, come la chiusura di P.IVA non sono ostativi e possono assumere rilevanza esclusivamente per il Fisco, ancorché un’unica prestazione sia oggettivamente insignificante. Le suggeriamo comunque di consultare il Suo consulente fiscale per i profili parcellari. “

“Sono iscritto all’ordine dei Medici della provincia diTorino dal 1979 (N …….) e pensionato dal 01.01.2022. Sono stato MMG. non ho più, in questo anno e mezzo, emesso certificati di qualsiasi tipo, o effettuato prestazioni di medicina generale. Ho infatti chiuso la partita IVA. Ora una collega, amica da un quarantennio, mi chiede di redigere […]

“L’attività di affiancamento di un Medico di Medicina Generale necessita esclusivamente dell’assenso del medico direttamente interessato. E’ buona regola, tuttavia, che lo stesso ne dia comunicazione informativa all’ASL ed alla popolazione assistibile mediante affissione di un cartello di studio che renda trasparente la presenza di un collega in affiancamento.”

"Sono un medico neolaureato iscritto all'Ordine dei medici di Torino. Vorrei svolgere un periodo di affiancamento presso uno studio di medicina generale. Mi chiedevo se dal punto di vista medico legale fosse necessaria una autorizzazione da parte dell'Ordine o dell'ASL o altre autorizzazioni."

“La prescrizione terapeutica di una situazione patologica avente causa in fattori ambientali legittima l’indicazione di specifici divieti anche riferiti alle attività lavorative. La prescrizione dovrà ovviamente essere rivolta direttamente al paziente in quanto destinatario diretto delle indicazioni terapeutiche che dovrà aver cura di renderle note a terzi qualora ne sia necessaria la loro collaborazione. Per questa ragione la Sua prescrizione, pur non potendo sostituirsi alle determinazioni del terzo, potrà contenere indicazioni dettagliate delle condotte e degli stili di vita ritenuti incompatibili con lo stato patologico riscontrato “

"Sono una specialista Dietologa e vi scrivo per chiedere un vostro parere in merito alla seguente questione: ho una paziente, celiaca (diagnosi un anno fa), giunta da me per malessere cronico e disturbi gastroenterici, nonostante osservi un regime alimentare aglutinico dalla diagnosi. È emerso un fattore di stress incisivo sul suo stato di salute e [...]

“L’attestato di partecipazione ad un corso di formazione, pur non avendo natura di titolo, può essere inserito nella Sua carta intestata. Più delicato il discorso sulla refertazione in quanto l’ecografia è un esame strumentale, funzionale all’attività diagnostica da Lei svolta. Il referto avrà quindi ad oggetto uno specifico ambito d’indagine, approfondito anche mediante l’ecografia che porterà ad una valutazione diagnostica che potrà contenere a confronto le immagini ecografiche. “

"Sono un Medico Chirurgo Specialista in Oncologia Medica. Ho seguito e concluso un corso di aggiornento in ecografia muscolo scheletrica- presso l'Istituto Alta Formazione di Roma. Mi è possibile con questo titolo ufficializzare i miei reperti ecografici inserendoli nel referto delle visite da me effettuate?"

“La dematerializzazione delle ricette del SSN è stata oggetto di plurimi interventi normativi. Le disposizioni più significative sono le seguenti: L. 30.09.2003 n. 269 art. 50 DPCM 26.03.2008 DL. 31.05.2011 n.78 DM 21.02.2011 e DM 2.11.2011 (maggiormente interessanti) DL 18.10.2012 n. 179 DPCM 14.11.2015 La dematerializzazione delle ricette delle prescrizioni di famaci non a carico del SSN è invece regolata nel DM 30.12.2020. “

Vi scrivo per una delucidazione sulla prescrivibilità da parte degli specialisti dei reparti ospedalieri e delle strutture convenzionate con il ssn dei farmaci su ricetta rossa o dematerializzata. Potete indicarmi il riferimento normativo?

“Il certificato di gravidanza può essere rilasciato da un ginecologo specialista che segue le fasi della gestazione. Il certificato rilasciato da un ginecologo privato, qualora venga rifiutato dal datore di lavoro, dovrà essere convalidato da uno specialista di una struttura pubblica (consultorio, ambulatorio specialistico etc). Anche lo specialista privato può ottenere dall’INPS le credenziali per trasmettere il certificato di gravidanza in modalità telematica secondo le istruzioni diramate con la circolare 82/2017 disponibile sul portale dell’Istituto di Previdenza, ancorché in essa si specifichi che sono ritenuti medici certificatori esclusivamente i medici del SSN. Le credenziali per l’utilizzazione del sistema telematico sono quindi cosa diversa dalla validità amministrativa dei certificati di maternità rilasciati da specialisti privati”

Ho svolto attività di dirigente medici di ostetricia e ginecologia intramoenia presso l'ospedale Sanna di Torino ed attualmente sono in pensione per anzianità di servizio. Attualmente sono libero professionista e svolgo attività privata sempre come ginecologo. Posso continuare a mandare i certificati di maternità delle pazienti in via telematica?

“in riscontro al quesito posto si comunica che qualunque medico è legittimato al rilascio di certificati anamnestici. Tuttavia, i certificati anamnestici non hanno tutti egual valore giuridico in quanto alcune certificazioni come quelle di idoneità all’attività sportiva, di idoneità alla guida, sono riservati dalla legge esclusivamente ad alcuni specifici professionisti. Il certificato anamnestico ad uso patente rientra tra questi e per legge è un certificato riservato all’esclusiva competenza del medico di Medicina Generale.”

Sono specialista in Otorinolaringoiatria. Con la presente, vi chiedo questa informazione: posso redigere un certificato anamnestico per una paziente? Tale certificato serve per la patente (non è quindi un certificato non agonistico).

Le prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale ai cittadini possono essere erogate nel limiti dei LEA da qualunque struttura sanitaria e dai suoi operatori medici pubblici. Il medico dovrà prestare attenzione a che il paziente sia un assistito dal Servizio Sanitario nazionale a prescindere dall’ASL di appartenenza. Più delicata la autopresrizione che spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale che, pur non essendo vietata da alcuna disposizione di legge, suscita riserve deontologiche. E’ infatti evidente il conflitto di interessi che l’autoprescrizione genera e i riflessi che ne discendono sul piano dell’opportunità.

"Sono specialista ambulatoriale. Avrei 2 quesiti da porvi: 1- posso fare una prescrizione su ricetta rossa ad un paziente che non appartenga a queste ASL? 2- posso farmi una ricetta rossa intestata a me?"

La materia di validità delle ricette di un medico italiano spedite in farmacia in uno Stato straniero quale la Spagna è disciplinata dalla Direttiva 2012/52/CE, alla cui lettura si rinvia. Il farmacista spagnolo non è obbligato alla spedizione se nutre perplessità di qualunque genere sulle ricette presentatatgli.

buongiorno, durante un recente viaggio in Spagna mi è stata rifiutata la prescrizione di un farmaco, nonostante la normativa europea. é stato corretto il rifiuto della prescrizione all'estero? Come comportarsi per prescrivere farmaci all'estero (in paesi UE)?

Un certificato di malattia può essere rilasciato anche sulla semplice base di documentazione medica in possesso dall’assistito. Tuttavia, il medico avrà cura di specificare nel certificato che lo stesso è redatto sulla base della documentazione offerta in visione come prescrive l’art. 24 del Codice di Deontologia Medica.

"Chiedo gentilmente delucidazioni sul certificato di malattia ricevuto dall'azienda per cui lavoro . Il certificato è stato consegnato questa mattina, il medico è un pediatra , ed il lavoratore è uno straniero . Aveva già consegnato un certificato nei giorni precedenti per una tipologia diversa dolori addominale. Chiedo cortesemente se è corretto che un certificato [...]

L’articolo 24 del Codice di Deontologia Medica obbliga il medico a rilasciare certificazione di quanto direttamente accertato. La prescrizione di accertamenti strumentali o visite specialistiche, pur non essendo una certificazione, può generare problemi interpretativi quali quelli da Lei lamentati che giustificano il rifiuto di assecondare le richieste dei pazienti, utili esclusivamente a terzi. Per cercare di superare la situazione potrebbe essere utile promuovere un incontro-confronto con le Assicurazioni per individuare percorsi solutori al problema che possono armonizzare le contrapposte esigenze delle parti, per il quale rimaniamo a disposizione.

Il quesito riguarda la gestione delle richieste da parte delle compagnie assicurative. Per spiegarVi meglio, il fatto è che ogni giorno ognuno di noi medici di famiglia riceve molte richieste, da parte di pazienti che hanno delle assicurazioni mediche, di richieste che devono avere una diagnosi e non un sospetto diagnostico, e non devono essere [...]

“Non consta esistano disposizioni normative che vietano al medico di trasmettere al farmacista indicato dal paziente le ricette a questo rilasciate. Diverso discorso deve infatti essere fatto per le autonome iniziative del medico al quale la deontologia vieta il patrocinio di qualsiasi natura funzionale alla commercializzazione di prodotti sanitari e a maggior ragione la sponsorizzazione di farmacie mediante trasmissione diretta delle proprie ricette. Confidando di aver correttamente interpretato il Suo quesito si rimane a disposizione.”

Sono medico dimissionario SSN. Volevo, cortesemente, avere un Vostro autorevole parere. Siccome ultimamente mi è capitato di sentire di ricette farmaci o prescrizioni esami che vengono “lasciate”, da Medici, in Farmacia o spedite via e-mail, sempre in Farmacia, chiedevo, nel caso fossero vere queste affermazioni, se è un comportamento corretto, accettabile, o se co sono [...]

I casi di obiezione di coscienza del medico sono tassativi e non sono dilatabili in via analogica. Il certificato anamnestico, che tra l’altro è un dovere deontologico, è un atto svincolato dalla finalità d’uso così da escludere ne possa essere rifiutato il rilascio al paziente che ne faccia richiesta dopo essersi sottoposto a visita.

Personalmente sono contraria all'uso delle armi, motivo per cui vorrei essere obiettrice circa il certificato di porto d'armi. Mi chiedevo se in questo senso potessi appellarmi a qualche cosa del codice deontologico o se fossi obbligata a farli non essendo parte dell'acn.

“I Medici di Medicina Generale sono tenuti a redigere i certificati INAIL di infortunio stante la previsione della L 833/78. L’obbligo è previsto dall’art. 52 e 53 del DPR 1124/65 e si unisce all’obbligo di denuncia di malattia professionale regolato dall’art. 139 del DPR citato e dall’art. 10 del Dlgs 38/2000 alla cui lettura si rinvia. Il certificato va redatto sulla modulistica dell’Ente utilizzando la piattaforma dell’INAIL, tenuto a remunerare la prestazione. Le divergenze d’opinione nascono da quest’ultimo profilo che tuttavia non incide minimamente sull’obbligo cui il Medico di Medicina Generale è tenuto.”

Vorrei avere informazioni in merito alla obbligatorietà di redazione di certificati INAIL (continuazione o chiusura) in quanto emergono pareri discordanti sia in letteratura sia da parte degli stessi medici INAIL che affermano che noi come medici di famiglia siamo OBBLIGATI a redigerli.

In merito alla prescrivibilità di esami di diagnostica e prestazioni di genetica medica, Le evidenziamo quanto segue: tutte le prestazioni di genetica medica richiedono la prescrizione da parte di uno specialista secondo quanto chiarito nella Circolare 25.03.2016 n. 3012 del Ministero della Salute nella quale vengono fornite indicazioni sulle modalità di prescrizione degli esami nei cui decreti figura l’indicazione “a seguito di visita specialistica”, “su prescrizione specialistica” e “prescrivibile dallo specialista”. Il Medico di Medicina Generale tuttavia può procedere a prescrivere esami di tale natura in presenza di una prescrizione specialistica su ricetta bianca da parte dello specialista in libera professione che deve essere valutata dal medico di medicina generale per l’eventuale condivisione e nella ipotesi in cui la stessa sia condivisa potrà procedere a prescrivere l’esame sul ricettario del SSN barrando la casella “S”. Si evidenzia che fin dal DPCM 12.01.2017 le prescrizioni di esami di genetica sono ricomprese nell’ambito dell’assistenza specialistica ambulatoriale. Le prestazioni non elencate negli articoli 15 e 16 del richiamato DPCM sono escluse dal novero di spesa del SSN e possono essere prescritti come prestazioni private.

Scrivo per spiegare i dubbi che ho sull'applicazione dei LEA, nello specifico sulla prescrizione tramite ssn degli esami genetici essendo io un medico di medicina generale. Sta accadendo sempre più frequentemente che i pazienti giungano a noi con la richiesta di prescrizione di indagini di laboratorio genetiche; spesso queste richieste riguardano esami dello studio del [...]

“I certificati che i medici possono rilasciare in qualità di liberi professionisti non sono regolati normativamente. Sarà quindi sufficiente che il medico indichi nel documento, oltre al suo nome e cognome, titolo di specialità e recapito professionale e la propria firma chiaramente leggibile. Questi elementi sono più che sufficienti a consentire di individuare l’autore del documento, il cui requisito minimo comunque è la sottoscrizione del certificato e la data di suo rilascio.”

Volevo un’informazione sulla validità dei certificati medici. Poiché sono medico ospedaliero, non ho carta intestata mia e non ho neanche un timbro. Ai fini della validità del certificato, quali dati devo inserire?

“Esula dalle incombenze del Medico di Medicina Generale la attestazione di inidoneità alla vaccinazione. Al curante compete invece certificare le patologie sofferte dalla propria assistita, rimettendone la valutazione alla struttura vaccinale.”

"Vorrei porre alla Vostra attenzione il caso di un'assistita che, dopo aver ricevuto la raccomandata da parte dell'ASL Città di Torino riguardante la vaccinazione obbligatoria per gli operatori sanitari, ha richiesto che venisse emesso un certificato che potesse permettere il differimento/omissione della sua vaccinazione. La paziente, che non ha presentato documentazione medica recente e senza [...]

“L’esecuzione di test covid consente al medico che li ha eseguiti di certificare l’esito. La certificazione ha piena validità, ma per poter essere ufficializzato l’esito dovrà essere inserito in piattaforma da parte Sua, previa acquisizione delle credenziali, o da parte del Medico di Medicina Generale del paziente al quale la Sua certificazione dovrà essere indirizzata. “

Volevo sapere se, in qualità di Medico iscritto all'OMCEO, posso rilasciare certificazione di negatività o positività ad un tampone Covid da me eseguito in qualità di libero professionista e se tale certificazione ha validità legale.

“Qualunque medico ha titolo per rilasciare certificati giustificativi dell’assenza dal lavoro, a prescindere dalla tipologia di rapporto con il paziente. Tuttavia, affinché questi certificati assumano valore legale è necessario che il medico acquisisca le credenziali dal Sistema Tessera Sanitaria mediante la relativa procedura telematica.”

Sono medico libero professionista, volevo sapere come comportarmi nel caso io in cui dovessi consigliare ad un paziente un congedo per malattia: scrivo al suo MMG o devo essere in possesso di credenziali per poterlo fare direttamente?

“La materia delle certificazioni per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica è regolata dal DM 24.04.2013, dall’art. 42 bis della L. 30.10.2013 n. 125, dall’art. 10 septies del DM 08.08.2014 e dalle note esplicative del 16.06.2015 e 28.10.2015. Nel rinviare alla lettura di dette disposizioni precisiamo che le stesse riservano la potestà certificativa non agonistica al medico di medicina generale, al PLS e allo specialista in medicina dello sport. Tale riserva è giustificata dalla necessità di conoscenza della storia clinica e familiare del richiedente il certificato. Il rilascio di certificati da parte di medici non contemplati dalla normativa espone a conseguenze di responsabilità disciplinare e di responsabilità civile in caso di incidenti. “

Buongiorno, Sono un neolaureato recentemente iscritto all’ordine. Vorrei chiedere informazioni circa la possibilità di acquisire la certificazione medica per la pratica dell’attività sportiva non agonistica. In particolare se posso ottenerlo e, nel caso, inquali contesti potrei utilizzarlo.

“La materia delle certificazioni di idoneità sportiva non agonistica è regolata dal Decreto Ministeriale del 24.4.2013; dall’art. 42 bis del Decreto Legge 21.06.2013 n. 69 (convertito con modificazioni della L. 9.8.2013 n. 98); dall’art. 4 comma 10 septies della Legge 30.10.2013 n. 125, alla cui lettura si rinvia. La norma ultima citata riserva la certificazione di idoneità per l’attività sportiva non agonistica ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta relativamente ai propri assistiti, presupponendo ne conoscano anamnesi e storia familiare, oltre ai medici dello sport. In qualità di sostituto di Medico di Medicina Generale può ritenersi che Lei sia legittimato a rilasciare certificati per attività non agonistica agli assistiti del medico da Lei sostituito sulla base della cartella clinica dello studio e della Sua personale conoscenza dell’assistito. Al di fuori di questo ambito non Le è consentito rilasciare certificati di questa natura.”

Sono medico generico senza specialità, sostituto mmg , volevo sapere se potessi fare i certificati per visite sportive non agonistiche avendo già un referto di un cardiologo ?Senza avere per il momento il corso della Fmsi .

Il tema del limite massimo di farmaci prescrivibili a carico del SSN trova regolamentazione nell’art. 9 della L. 409/2001. In particolare, il numero di confezioni di farmaci prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale con un’unica ricetta è di 6 confezioni. Questa quantità è circoscritta alle sole specifiche situazioni descritte nella norma che costituiscono deroga alla regola contenuta nel D.Lgs 124 del 1988.

So che sulle ricette rosse, quando il paziente ha un’esenzione per patologia, è possibile prescrivere fino a 6 confezioni di farmaco, per un massimo di 6 mesi di terapia. Faccio queste ricette da tempo e le farmacie non le ha mai mandate indietro. Dato che però di recente questa prescrizione mi è stata contestata, vorrei [...]

“Le certificazioni di idoneità allo sport e all’attività ludico motoria sono riservate a medici con particolari qualificazioni. Per quanto concerne i certificati per attività non agonistica gli stessi possono essere rilasciati esclusivamente dai Medici di Medicina Generale e dagli specialisti in medicina dello sport. Nulla preclude che all’interno di centri sportivi ed in locali autorizzati possano essere eseguite visite mediche di idoneità allo sport, da qualunque medico ma queste non potranno consentire il rilascio di alcun certificato spendibile dallo sportivo. “

Un medico abilitato può rilasciare Certificati di attività ludico motoria a seguito di visita medica?

“Il paziente affetto da patologia oncologica in trattamento farmacologico versa in una condizione di sopravvivenza indubbiamente condizionata all’assunzione del farmaco. Se tale assunzione ha cadenza periodica e la relativa somministrazione impedisce la possibilità di svolgere attività lavorativa allora può ritenersi appropriata la qualificazione “salva vita” attribuibile alla terapia. Il quesito posto può quindi trovare positiva risposta.”

Sono un medico di famiglia. Ho un paziente affetto da “Emangioendotelioma Epitelioide” e che è in trattamento domiciliare con Sirolimus 6 mg die (fornito dal Centro Oncologico che lo segue). Il paziente mi richiede con continuità importante un certificato inps di astensione dal lavoro per malattia e richiede inoltre che si apponga sul medesimo certificato [...]

“Il certificato di idoneità per il rinnovo della patente di guida di soggetti affetti da diabete deve essere rilasciato da uno specialista Diabetologo operante in una struttura pubblica o privata accreditata come prescritto dalla vigente normativa. Solo nel caso il Centro in cui Lei opera sia accreditato le sarà consentito il rilascio dei certificati per il rinnovo della patente.”

sono specialista in endocrinologia e diabetologia ed effettuo visite diabetologiche in regime privato. I Centri presso cuilavoro mi hanno chiesto se posso eseguire visite diabetologiche per rilascio certificato per rinnovo di patente. Vorrei chiedere se sono abilitata a svolgere tale servizio (visita + certificato) presso Centri privati.

Da tempo le ricette emesse in Italia possono essere spedite in qualunque altro paese della Comunità Europea, purché confezionate con tutte le indicazioni prescritte dalla normativa e il farmaco prescritto sia presente nella farmacopea del paese in cui è presentata. E’ possibile approfondire la disciplina che informa la materia analizzando la direttiva 2011/24/UE sull’assistenza sanitaria transfrontaliera, la Direttiva 2012/52/UE sul riconoscimento delle ricette emesse da un altro Stato membro e il Regolamento UE sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Stimatissimo presidente trovandomi a volte fuori d'Italia ma comunque in Europa Vorrei controllare la notizia che mi ègiunta che le nostre ricette sono valide a pieno titolo in tutti gli stati dell'Unione Europea

“in riscontro al quesito posto si comunica che il certificato per trasporto salma non risulta tra quelli previsti come obbligatori dall’ACNL per la medicina generale. Il certificato può quindi essere rilasciato con oneri a carico del richiedente. “

"Vorrei gentilmente sapere se in qualità di medico di continuità assistenziale, il compilare il certificato non obbligatorio ma spesso richiesto di traporto salma, sia a pagamento o meno. Sento voci contrastanti e l’asl diappartenenza non si pronuncia. Sapreste aiutarmi?"

“le ricette digitali per prescrizioni farmacologiche non a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono state rese possibili dal D.M. 30 dicembre 2020 (in G.U. n.11 del 15.01.2021). Il medico o l’odontoiatra che intenda utilizzare le ricette digitali deve acquisire le credenziali, accreditandosi al sistema Tessera Sanitaria. La segreteria dell’Ordine potrà assisterla e guidarla in questa richiesta. Per maggiori informazioni La invitiamo a consultare il sito del Mef alla voce STS. “

"vorrei avere alcune informazioni per quanto riguarda le ricette digitali fatte dai medici odontoiatri. - come funziona? - da quando è o sarà in vigore? - è un servizio attivo in Piemonte?"