L’iscrizione all’Albo è incompatibile con l’esercizio del commercio, attività propria di ciascuna società. L’Odontoiatra non può quindi essere parte di una s.n.c., mentre può essere parte di una S.T.P. (società tra professionisti) la cui quota riservata agli iscritti all’Albo non può essere inferiore al 70% del capitale sociale. La complessità è la delicatezza della materia mi induce a suggerire di consultare un professionista del settore che saprà sicuramente essere meglio preciso dopo aver preso in esame la documentazione del cas
Avrei bisogno di un'informazione per la creazione di una società . Sono attualmente il direttore sanitario di una SNC di Ivrea, dove le quote sono di due odontotecnici, padre e figlio e di una assistente che è la zia diquesto ultimo.Con l'avvicinarsi del pensionamento del tecnico più anziano mi hanno proposto di rilevare le quote [...]
“La materia è disciplinata dal DGR 616/2000 alla cui lettura si rinvia. Le figure professionali sono diversificate a seconda della tipologia dell’ambulatorio e dei servizi in esso erogati.”
Per l’apertura di un ambulatorio odontoiatrico in forma societaria è obbligatoria la figura dell’infermiere professionale. Si tratta di una struttura semplice con un solo riunito in cui verranno eseguiti solo interventi in anestesia locale.
“Il quesito posto implica una risposta alquanto più complessa di quanto non sia il richiamo alle disposizioni normative che regolano la costituzione delle STP. La materia è regolata dalla L. 183/2011 che prescrive limiti relativi all’oggetto circoscritto all’attività professionale, alla quantità minima del capitale detenuto dai soci professionisti che non può essere inferiore a 2/3 del totale. La complessità della materia induce a suggerirLe di consultare un professionista che ne abbia conoscenza. Discorso diverso è quello relativo alla necessità di autorizzazione per l’esercizio professionale della STP che non trova nella Legge 183/2011 alcuna prescrizione. L’autorizzazione sanitaria ex art. 197 TULS non dipende dal “soggetto” esercente la professione, ma dalla complessità della struttura (CdS 09.01.2017 n. 23) ed ancor più se questa sia spersonalizzata con prevalenza dell’aspetto organizzativo sull’erogazione delle prestazioni (poliambulatorio). Per la giurisprudenza uno studio odontoiatrico anche se monoprofessionale è considerato struttura complessa in ragione della sua organizzazione prevalente sull’opera intellettuale, ma nel territorio della Regione Piemonte la Circolare DGR 35-3310 16 maggio 2016 ha escluso la necessità di autorizzazione per gli studi monoprofessionali. Lo studio di più professionisti che operano in forma di STP non dovrebbe quindi costituire deroga al regime indicato dalla circolare richiamata, salvo non sia organizzato come struttura complessa. “
"Volendo costituire una stp con mio figlio odontoiatra, anche lui iscritto all’ ordine di torino, quali sono i requisiti per poter creare un stp tra due odontoiatri ? Una volta creata la società dal commercialista e iscritta alla camera di commercio per poter esercitare la professione odontoiatrica nello studio dentistico già in essere dal 1995, [...]
“Le società commerciali sono estranee all’ambito ordinistico, cui compete esclusivamente la tenuta dell’Albo delle Società tra Professionisti (STP). La modifica della natura sociale da STP in società commerciale determina la cancellazione dall’Albo delle STP per perdita dei requisiti. Se la società è titolare di ambulatorio odontoiatrico autorizzato ex art.193 TULS la stessa è tenuta alla nomina di un direttore odontoiatrico, dandone comunicazione all’OMCeO competente per territorio. “
"Vi comunico che ho variato la denominazione della mia società di servizi odontoiatrici da STP a SRL. Vi chiedo quali procedure siano necessarie da ora e nello specifico: 1) la società verrà disiscritta presso il vostro Ordine in quanto non piu' STP? 2) la società ha la sua sede fiscale a Torino, ma la sua [...]
“Lo svolgimento della professione in forma societaria è consentito solo mediante la costituzione di società tra professionisti. Ciò non significa che la società commerciali non possono operare nell’ambito dell’odontoiatria, ma la loro attività è limitata all’ambito dei servizi per l’odontoiatria, non potendo erogare in via diretta prestazioni professionali. Queste ultime dovranno essere erogate da un professionista che si avvale dei servizi di queste società commerciali. Il professionista non potrà essere titolare di alcuna carica sociale in questa società e l’acquisto dei servizi sarà regolato dall’ordinario regime fiscale.”
"Chiedo se fosse possibile costituire una SRL ODONTOIATRICA/MEDICA o una SOCIETA' DI PERSONE ODONTOIATRICA/MEDICA per poter svolgere sotto queste forme societarie la professione, NON MI RIFERISCO A STP. Eventualmente il professionista potrebbe continuare a svolgere l'attività con la partita IVA già in essere, fatturando alle società di cui sopra. Mi farebbe molto piacere ricevere una [...]
“Non esiste una disciplina legislativa che vieti all’odontoiatra l’assunzione di cariche in società commerciali, tuttavia l’iscrizione all’albo professionale è incompatibile con l’esercizio del commercio, attività propria di qualunque società. Inoltre l’art. 65 comma 2 CdM nel disporre che “Il medico non può partecipare a intese dirette o indirette con altre professioni sanitarie o categorie professionali per svolgere attività di impresa industriale o commerciale o di altra natura che ne condizionino la dignità, l’indipendenza e l’autonomia professionale” avvalora l’incompatibilità. L’interpretazione delle due disposizioni ha portato a ritenere compatibile la titolarità di quote in società, mentre ha negato che l’odontoiatra possa assumere cariche sociali (amministratore, socio accomandatario, etc.). “
Dovrei istituire con mio marito una SAS o una SRL relativa a servizi in ambito finanziario, sussiste qualche incompatibilità tra l'iscrizione all'Ordine dei Medici e il mio esercizio della professione odontoiatrica e possedere delle quote di una società commerciale?
“La costituzione delle società tra pro-fessionisti è regolata dalla L. 183/2011 secondo la quale sono consentiti tutti i modelli societari previsti dal codice civile. Le quote associative devono essere detenute per i 2/3 da compagine di professionisti e solo il rimanente 1/3 potrà essere posseduto da soci di capitale ivi compresi gli odontotecnici. La società STP non necessita di direttore sanitario e possiede un’unica partita IVA con la quale possono operare tutti i soci professionisti””
"Un vostro iscritto odontoiatra può costituire una sas STP (oppure snc stp) con un odontotecnico? Se sì, in quali quote associative? Il direttore sanitario può essere lo stesso odontoiatra socio? Infine, si avrebbe un’ unica partita iva per entrambi?"
L’Ordine segue l’indirizzo cosiddetto formale secondo il quale solo la società che contempla la titolarità dei 2/3 di quote in capo al socio professionista sia rispondente alla L. 135/2012.”
"Avvierò una società con sede a Torino (dove attualmente esercito la professione). La società sarà costituita come srl stp ed avrà ad oggetto lo svolgimento di attività odontoiatrica. I soci saranno: - 1 socio professionista iscritto all’albo - 2 soci non professionisti che avranno il ruolo di socio tecnico (no odontotecnico) o investitore. Per quanto [...]
Fermo rimanendo le notevoli differenze tra una società tra professionisti e una società di servizi alla quale sembrano rivolti i Suoi interrogativi, Le precisiamo quanto segue: la costituzione della società è svincolata da qualsisi autorizzazione che è invece necessaria se la stessa intende gestire un ambulatorio odontoiatrico. In questo caso è necessaria l’autorizzazione di cui all’art. 193 TULS. Lo stesso vale per la dotazione di personale. Solo una struttura soggetta ad autorizzazione può essere tenuta sulla scorta della tipologia organizzativa a dotarsi di un’infermiera che non è surrogabile con un ASO. Suggeriamo per maggiori approfondimenti di consultare la DGR 616/2000 sulle dotazioni minime. La struttura ambulatoriale gestita da una società di servizi necessita di Direttore Sanitario. Il contributo previdenziale a carico della società da versare all’ENPAM è pari al 5%. Nessuno di questi adempimenti è invece previsto per una STP SRL che riteniamo sia preferibile per svolgere la Sua atività con Suo figlio. Suggeriamo di consultare un professionista.
"Desidero creare una società S.R.L. con mio figlio, anch'esso Odontoiatra . Avrei necessità di sapere in dettaglio quali regole devono essere osservate a tale scopo: - Autorizzazioni (di quale tipo ed a chi fare domanda) - Direttore Sanitario (chi e quali incombenze) - Necessità o meno di una Infermiera professionale (per quali mansioni e per [...]
La qualità di socio accomodante è incomptibile con l’iscrizione all’Albo, sia perché non è consentito all’iscritto il contemporaneo esercizio del commercio, sia perché la qualità di accomodante espone alla responsabilità di gestione. L’iscrizione all’Albo è compatibile esclusivamente con la posizione di socio di capitali privo di cariche di gestione.
"Mi hanno proposto di entrare come socio Accomandante ( quindi solo socio di Capitale) in una s.a.s .che andrà a gestire un autolavaggio. Chiedo cortesemente dì scrivermi se questa carica va in contrasto con la mia Professione di Odontoiatra . "
A seguito della normativa che ha legittimato la costituzione delle società tra professionisti (STP) è consentito a personale non medico partecipare a delle società in misura minoritaria con quota non superiore al 30% del capitale. Trattandosi di materia particolarmente delicata con implicanze di notevole rilievo suggeriamo di consultare un notaio e un commercialista che sapranno esserLe meglio precisi in merito.
"Sono prossima al pensionamento ( febbraio 2020 ) e desidero dare un futuro al mio studio dentistico trentennale. Chiedo se e' possibile attuare una forma di associazione tra odontoiatri e non. Nello specifico : il mio dipendente (odontotecnico) dovrà ancora attendere per la sua di pensione circa otto anni . Potrebbe essere lui ad entrare [...]
“La legge 24/2017 ha esteso l’obbligo di assicurazione anche alle strutture sanitarie, alle quali attribuisce la responsabilità contrattuale. La costituzione di una STP dà vita ad un soggetto giuridico con una propria identità che opera in ambito sanitario come struttura che, di conseguenza, è tenuta a dotarsi di copertura assicurativa.”
Lo studio è, al momento, in forma di studio associato tra professionisti, stiamo però procedendo nella trasformazione dello stesso in una srl-stp, cioè un asrl tra professionisti. Il quesito che vi poniamo è il seguente : è necessario aggiungere una assicurazione professionale a nome della nuova realtà giuridica da affiancare alle nostre assicurazioni RC professionali [...]
“La STP è una modalità di esercizio della professione in forma organizzata da soggetto da sovraordinato. Ciascun socio della STP può svolgere la propria attività nella società. Per quanto concerne la posizione contributiva si suggerisce di consultare la cassa previdenziale ENPAM.”
Sto valutando l’opportunità di conferire lo studio (attualmente l’attività è svolta come professionista) in una STP unipersonale o in una srl odontoiatrica unipersonale. A tal fine avrei bisogno di informazioni in merito alla possibilità di svolgere la propria attività professionale in tali forme e gli adempimenti contributivi che ne deriverebbero.
L’iscrizione all’albo professionale è incompatibile con il contemporaneo esercizio dell’impresa, per cui un odontoiatra non può essere titolare di impresa avente ad oggetto la gestione di “laboratorio odontotecnico”. Tuttavia, nulla preclude all’iscritto all’albo professionale di essere socio di una Società di Capitali, che per definizione esercita impresa con qualunque oggetto sociale, purché non assuma cariche sociali.
"Vorremmo comprendere se due professionisti odontoiatri possano “acquisire” uno studio odontotecnico e quindi, in pratica, esercitare un’attività d’impresa (di solito artigianale). Le modalità potrebbero essere le due seguenti, nella premessa che comunque il laboratorio odontotecnico sarebbe in un altro luogo fisico rispetto allo studio medico associato dei dentisti: Esercitare il ramo odontotecnico all’interno dello stesso [...]
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