L’Ordine segue l’indirizzo cosiddetto formale secondo il quale solo la società che contempla la titolarità dei 2/3 di quote in capo al socio professionista sia rispondente alla L. 135/2012.”

“Avvierò una società con sede a Torino (dove attualmente esercito la professione). La società sarà costituita come srl stp ed avrà ad oggetto lo svolgimento di attività odontoiatrica. I soci saranno: – 1 socio professionista iscritto all’albo – 2 soci non professionisti che avranno il ruolo di socio tecnico (no odontotecnico) o investitore. Per quanto riguarda la ripartizione del capitale sociale stiamo valutando 2 ipotesi: 1. Il socio professionista sarà titolare dei 2/3 del capitale sociale e di conseguenza nelle delibere societarie sarà garantito che i 2/3 delle quote siano in capo ai soci professionisti; 2. Il socio professionista sarà titolare di una quota di capitale inferiore, ma con un patto parasociale saranno a lui garantiti i 2/3 dei voti nelle deliberazioni societarie così come prevede l’informativa n. 60 dell’8 luglio 2019 del CNDCEC. Vi chiediamo un gentile e per quanto possibile celere riscontro sulle ipotesi sopra riportate anche sulla base della vostra esperienza pregressa per società similari, al fine di
procedere con il disbrigo della relativa documentazione e la costituzione della società stessa. “