L’iscrizione all’Albo è incompatibile con l’esercizio del commercio, attività propria di ciascuna società. L’Odontoiatra non può quindi essere parte di una s.n.c., mentre può essere parte di una S.T.P. (società tra professionisti) la cui quota riservata agli iscritti all’Albo non può essere inferiore al 70% del capitale sociale. La complessità è la delicatezza della materia mi induce a suggerire di consultare un professionista del settore che saprà sicuramente essere meglio preciso dopo aver preso in esame la documentazione del cas

Avrei bisogno di un’informazione per la creazione di una società . Sono attualmente il direttore sanitario di una SNC di Ivrea, dove le quote sono di due odontotecnici, padre e figlio e di una assistente che è la zia diquesto ultimo.Con l’avvicinarsi del pensionamento del tecnico più anziano mi hanno proposto di rilevare le quote della società, vorrei quindi sapere se e possibile farlo, subentrando semplicemente oppure bisogna istituire una nuova società . Quest’ ultima opzione richiede delle quote percentuali minime o massime tra odontotecnico e odontoiatra? Che tipo di società è possibile istituire ?