Info Generali

Info Generali

“Il nostro Ordine non ha alcuna legittimazione alla validazione del Suo curriculum che, tra l’altro, nelle procedure concorsuali è oggetto di autocertificazione. Non ci compete inoltre alcuna valutazione di rispondenza di detto curriculum con quanto indicato nella DGR 41-6886 che, essendo atto della Regione, potrà essere direttamente verificato presso i suoi uffici”

"Ho inoltrato presso Vostra Segreteria Curriculum Vitae, che ottempera alla DGR 18 maggio, citata nello stesso, al fine di ottenere validazione del Curriculum, in quanto viene riscontrata corrispondenza con la DGR 18 maggio 2018."

“Le ore di lavoro eccedenti l’orario di lavoro contrattualmente stabilito dal Dirigente medico non sono ex se qualificabili come lavoro straordinario, essendo necessaria la presenza di specifici requisiti. La giurisprudenza esclude inoltre la remunerazione del lavoro straordinario impiegato per esigenze di servizio in quanto la prestazione complessiva deve essere funzionale al conseguimento degli obiettivi (Cass. Sez. Lav. 7.8.2020 n. 16855; idem 27.6.2015 n. 21262) Le ore eccedenti l’orario di lavoro sono inoltre oggetto di disciplina regolamentare, nel quale ciascuna azienda disciplina il recupero e la data entro cui deve essere effettuato il saldo orario. L’intervento minacciato dall’Azienda deve quindi essere valutato con riferimento al regolamento aziendale ed alle regole in esso stabilite. “

"Lavoro all'ASLTO5 come dirigente medico di Anatomia Patologica a tempo pieno ed indeterminato. Ho ricevuto in questi giorni via e-mail una comunicazione del direttore generale in cui specifica che verrà effettuata la riduzione delle ore di lavoro straordinario accumulate, nella fattispecie mi verranno tolte dal monte ore 218 ore, senza essere retribuite. Anni fa, non [...]

“La direttiva 93/16/CE sulla libera circolazione dei medici consente all’iscritto presso un Ordine di esercitare sull’intero territorio nazionale. Diverso discorso è però quello della valutazione di insussistenza di “conflitto di interessi” che può insorgere nel caso di un medico operante presso un ospedale di altra regione e l’esercizio della sua libera professione in una struttura convenzionata di regione diversa, su cui suggeriamo di consultare il competente ufficio della Regione Lombardia. “

"Con la presente siamo a chiedere informazionicirca la collaborazione con il nostro centro privato accreditato di un medico che lavora come dipendente presso un ospedale di Milano, quindi in ASL (extramoenia). Il nostro quesito è se può secondo la normativa collaborare con noi in convenzione."

“Lo smaltimento dei rifiuti speciali è un onere che grava sul medico libero professionista, il quale dovrà provvedervi tramite ditta specializzata. Le suggeriamo pertanto di consultare un operatore specializzato del settore, stante la complessità della normativa. “

"Pratico agopuntura da anni e gli aghi usati li smaltivo nel contenitore dei rifiuti speciali che ritiravo presso la ASL per la quale svolgevo attività di MMG. Ora sono in pensione , continuo la pratica di agopuntura quindi vorrei sapere dove posso ritirare il contenitore per i rifiuti speciali"

“Il figlio di un assistito, in quanto erede legittimo, ha titolo per accedere alla cartella clinica del proprio genitore. L’unica accortezza da seguire è documentare con richiesta scritta dell’interessato la sua qualità di erede e la motivazione posta a base della richiesta di accesso ai dati sensibili del proprio genitore “

"Sono un Medico di Medicina Generale. Vorrei sapere se posso rilasciare la cartella clinica di un mio paziente deceduto. Il figlio mi ha chiesto la cartella clinica poiché gli occorre per un contenzioso legale non meglio specificato contro la sorella e la madre (figlia e moglie del paziente deceduto). Posso o devo rilasciarlo senza rischiare [...]

“In riscontro al quesito posto Le rappresentiamo quanto segue: 1. il prelievo arterioso per l’esecuzione di un’emogasanalisi può essere eseguito da parte del personale infermieristico che possieda i requisiti indicati dal CSS nel parere 23.1.2005 reperibile sul sito del Ministero della salute https://www.salute.gov.it/; 2. la normativa che regola la materia è particolarmente complessa, ma ai fini delle competenze degli infermieri si rinvia alla L. 42/99 e alla L. 251/2000; 3. la normativa nazionale è poi integrata da molte circolari e atti di normazione secondaria delle Regioni. “

"Vorrei sapere se gli infermieri/e professionali possono eseguire gli emogasanalisi arteriosi. Sono rimasta l'unico Medico del Centro Prelievi dell'Ospedale Civile E. Agnelli di Pinerolo ed in caso di mia assenza chi ha la competenza, chiaramente non solo dal punto di vista pratico ma anche legalmente, di eseguire il prelievo arterioso? Ho bisogno di conoscere la [...]

La Telemedicina in Italia è stata regolata solo con la Conferenza Stato Regioni del 2020 che ha varato “Le indicazioni ministeriali per l’erogazione di prestazioni in Telemedicina” raccolte nel DM 21.9.2022 (GU 2.11.22 n. 256). Singole attività come quelle dei Medici di Medicina Generale hanno ricevuto regolamentazione specifica già precedentemente, ma si tratta di disposizioni con valenza specifica per queste realtà. Esistono inoltre piattaforme specifiche che tuttavia sono accessibili esclusivamente a queste figure professionali, previo accreditamento. Discorso ancora diverso è quello delle ricette dematerializzate che risulta regolato dalla DM 21.2.2011 (G.U: 5.3.2011 n. 53) e successive integrazioni. Per quanto riguarda l’assistenza a pazienti stranieri La invitiamo a consultare il sito dell’AGENAS all’indirizzo www.agenas.it e quello dell’Istituto Superiore di Sanità all’indirizzo www.iss.it.

Ho alcune domande riguardanti la telemedicina privata in Italia. Esiste un elenco di piattaforme autorizzate? E come funziona la prescrizione per i pazienti non italiani (turisti)? Dove posso trovare indicazioni su questo argomento? Precedentemente ho lavorato in Brasile e lì le prescrizioni mediche elettroniche venivano fatte direttamente sulla pagina dell'Albo Medico.

“L’assicurazione postuma è uno strumento utile dopo la cessazione dell’attività per garantirsi dalla responsabilità civile per eventuali domande risarcitorie che possono pervenire fino a 10 anni dopo la conclusione delle attività. Diverso il discorso per l’obbligo assicurativo cui sono tenuti tutti gli iscritti a seguito della legge 137/2012. L’obbligo risulta quindi privo di rilievo nei confronti degli iscritti che non esercitando più la professione, non hanno rischio professionale. L’unica rilevanza rimane quindi quella di natura disciplinare che tuttavia dovrebbe risultare priva di concreto rilievo. “

Ho svolto la mia attività come MMG presso l'ASL TO 3 fino al 31/12/2021 e dal 1° gennaio 22 pensionata. Desidero avere chiarimenti sull'obbligo o meno della assicurazione professionale o postuma, non essendomi cancellata dall'OMCEO. Sottolineo che ho restituito la P IVA e non esercito (e non ho intenzione di farlo) alcuna attività in privato.

“Il segreto professionale è un obbligo del medico, tutelato anche dal codice penale e da quello di procedura che fa obbligo all’autorità penale di ricordare al medico la possibilità di avvalersene quando dovesse essere chiamato a deporre sullo stato di salute di un suo assistito, conosciuta per motivi di professione. Diverso discorso va fatto per i dati contenuti nella cartella clinica cui l’autorità penale può accedere mediante un sequestro del documento. L’indagine penale a carico di un assistito sotto nessun profilo scioglie dal segreto.”

"Sono stata convocata da un Maresciallo dei Carabinieri, incaricato dal PM, per indagare su una mia paziente (operatrice sanitaria) non vaccinata, probabilmente in possesso di esenzione rilasciata da altro medico. Sarò convocata per inizio della prossima settimana, ma telefonicamente mi hanno già anticipato che essendo il Maresciallo stesso incaricato dal PM, dovrò fornire informazioni sanitarie [...]

Il nostro ordine non ha conoscenza di disposizioni derogatorie delle norme anti inquinamento a favore dei medici in visita. L’Ordine è più volte intervenuto presso l’autorirà locale per perorare l’annullamento di sanzioni, sentendosi rispondere che i mezzi pubblici e i taxi sono mezzi compatibili con il regime restrittivo e possono essere fruiti anche dai medici.

"Sono medico che effettua visite domiciliari, con la propria autovettura DIESEL EURO 4 del 2008. Sono previste deroghe alle attuali norme vigenti anti-inquinamento, che possano essere applicaili nella suddetta circostanza? In caso di fermo da aparte della polizia stradale/carabinieri, sono tenuto, viste le norme sulla tutela dei dati personali, a rivelare il nome del paziente [...]

Il rapporto di subordinazione o di collaborazione tra componenti delle Commissione di un concorso e un candidato non rientra nella fattispecie di astensione indicata nell’art. 51 cpc, solitamente richiamato dai regolamenti o dal bando. I rapporti personali di colleganza o di subordinazione non sono suffienti a determinare incompatibilità a meno che non siano di rilevante intensità da far sorgere il sospetto di sodalizio professionale o pregiudizio soggettivo oppure ancora condivisione di interessi economici. In altri termini non è il rapporto di subordinazione a determinare incompatibilità, ma il sospetto derivante da sodalizio di lavoro o interessi professionali che suscitano dubbio sulla genuinità e oggettività della valutazione.

"Sono dipendente pubblico: è compatibile la presenza del mio superiore come membro della commissione di concorsi pubblici in cui partecipo oppure c'è un conflitto? C'è una specifica legislazione che definisce i casi di incompatibilità? Grazie mille per la vostra disponibilità"

“Si informa che il registro stupefacenti trova regolamentazione nel Testo Unico 309/90 così come integrato dalla L. 08.02.21 n. 12, dalla L. 49/2006 e dal DM 3.08.2001 e alla cui lettura si rinvia. Il registro stupefacenti è finalizzato al carico e scarico delle sostanze stupefacenti per le unità operative dei servizi territoriali delle ASL, tra cui non sono annoverate le RSA delle quali non si fa cenno nella normativa richiamata. È alquanto comune che le ASL disciplinino con proprio regolamento la fornitura di questi farmaci alle RSA nel quale è contenuta altresì la disciplina della tenuta del registro di entrata e uscita. La sua tenuta è di competenza del responsabile sanitario della struttura che gestisce l’armadio farmaceutico dove sono conservate le sostanze stupefacenti. Se uno stupefacente è prescritto nominativamente dal MMG ad un assistito per trattamento di una patologia esso segue il regime ordinario che queste prescrizioni ricevono al domicilio dell’assistito, con l’accortezza di annotazione del nome del paziente sulla confezione che sarà conservata nell’armadio. Qualora al decesso del paziente residuino stupefacenti da smaltire dovranno essere seguite le procedure indicate nella circolare 24.05.2011 n. 22707, nel rispetto del termine annuale in cui possono rimanere in deposito. Il responsabile della struttura inoltra richiesta all’ASL di inutilizzabilità dello stupefacente e della volontà di disfarsene. L’ASL provvederà all’affidamento in custodia di dette sostanze indicando la procedura per l’avvio alla distruzione. “

"Vi sarei grato se poteste dirmi come legalmente deve comportarsi il Direttore Sanitario di RSA (per anziani)/RAF (per disabili) relativamente al registro stupefacienti e cioè. -Se necessario in caso di fornitura ospedaliera del farmaco -se necessario in caso di prescrizione dello stupefacente da parte del m.m.g. (che spesso opera nelle citate Strutture per inadempimento della [...]

Si risponde al Suo interrogativo con cui chiede se un medico possa assumere la funzione di tutor di allieve infermiere in merito al quale. Tutore di formazione è il professionista che facilita l’apprendimento di competenze professionali in situazioni specifiche di servizi, aiutando lo studente alla comprensione del proprio ruolo. La normativa non prevede requisiti formativi, professionali e personali specifici per svolgere questo ruolo, ma è fondamentale che chi si accinge a ricoprirlo possieda determinate conoscenze, capacità e qualità, tra le quali appartenere allo stesso ruolo sanitario e allo stesso profilo professionale dello studente che affianca. Il DM 19.2.2009, applicazione della L. 270/04 ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevede che l’attività di tutoraggio sia svolta da tutori appositamente formati e assegnati oltreché coordinati da un docente appartenente allo specifico profilo professionale ed è solitamente regolata da un Protocollo o da un’intesa tra Università – Regioni – Professione. Solo a fronte del possesso dei requisiti indicati riteniamo sia possibile assumere la funzione di tutore che quanto meno con riferimento al profilo professionale di infermiere crediamo siano mancanti. Questo in sintesi la nostra opinione sull’interrogativo cui diamo conclusiva risposta negativa.

Ho necessità di sapere se in quanto Direttrice Sanitaria di una RSA posso assumere il ruolo di tutoraggio per allieve infermiere professionali in struttura

“Il medico regolarmente iscritto all’Albo può svolgere qualunque tipo di prestazione propria della professione, salvo quelle che la legge riserva a particolari categorie. Tra queste figurano; – la visita di idoneità sportiva non agonistica riservata al Medico di Medicina Generale dalla legge 98/2013 e 125/2013 nonché dal DM 8.8.2014 – la visita di idoneità di rinnovo della patente riservata al Medico di Medicina Generale e altre categorie (Commissione Medica, medici militari) dall’art. 119 CdS – l’attività di terzo chirurgo operatore nelle prestazioni eseguite in strutture convenzionate dove è necessario essere specialisti nella disciplina.”

"Vorrei chiedere se in quanto medico chirurgo laureata a giugno e iscritta all'OM mi fosse possibile effettuare le seguenti mansioni: - visite domiciliari e prescrizione farmaci - visite mediche sportive non agonistiche (con conseguente firma del medico autorizzato) - visite per rinnovo patente - infiltrazioni (consecutivamente a prescrizione medica specialistica - ortopedica) - terzo operatore [...]

A seguito della L.24/2017 (c.d. Bianco Gelli) sulla responsabilità sanitaria le linee guida sono state oggetto di regolamentazioni ai fini della loro utilizzazione quale strumento di valutazione esentiva da responsabilità. Eventuali contrasti tra linee guida dovrebbero quindi essere eliminanti, fermo rimanendo che in caso di contrasto si avrà riguardo ai protocolli utilizzati presso la struttura e alla prassi.

"Avrei bisogno di un parere relativo alla responsabilità professionale. Esistono leggi (Balduzzi, Gelli-Bianco) e sentenze (Corte di Cassazione 18347/2021) che fanno riferimento alle linee guida e raccomandazioni di Società Scientifiche accreditate. Esistono inoltre le procedure redatte dall'Ente presso cui si lavora sulla base del manuale di accreditamento istituzionale e spesso le indicazioni non sono in [...]

L’obbligo di copertura assicurativa per i professionisti è stato introdotto dall’art. 3 del D.L. 132/2011 alla cui lettura si rinvia. Successivamente la disposizione ha trovato ulteriore esplicitazione nella legge 24/2017 dalla quale si può desumere che l’iscritto all’albo che non esercita la professione, come nel Suo caso, non ha obbligo di dotarsi di polizza assicurativa, la cui ratio è quella di garantire i danni derivati ai clienti.

sono un’iscritta all’ordine dei Medici di Torino e attualmente lavoro come impiegata in un’azienda farmaceutica. Volevo capire se come iscritti all’ordine esistono obblighi legali nel sottoscrivere un’assicurazione professionale oppure se sitratta di una decisione individuale.

“L’obiezione di coscienza deve essere formalizzata presso la struttura di Suo lavoro. È infatti di tutta evidenza che l’istituto dell’obiezione di coscienza non può destare preoccupazione nei rapporti privati con i pazienti, ai quali Lei potrà liberamente manifestare la Sua indisponibilità ad erogare prestazioni che generino problemi di coscienza. “

vorrei sapere dove e cosa ci vuole per firmare l'obiezione di coscienza, soprattutto per aborti, e per tutte altre pratiche non congrue alla coscienza(Eutanasia e ect.....) per quanto riguarda la pratica medica.

La prestazione lavorativa di un coniuge a favore dell’altro si presume gratuita, cosicché il rapporto di assunzione può essere disconosciuto dall’INPS in quanto ritenuto fittizio e fraudolento. Nell’ordinamento, tuttavia, non si rinvengono disposizioni che vietino l’assunzione in presenze di un vincolo familiare tanto cha la Suprema Corte nel 2018 ha riconosciuto la esistenza del rapporto a fronte della prova della continua presenza del lavoratore sul luogo di lavoro, il rispetto dell’orario, l’erogazione della prestazione e della retribuzione. Inoltre l’art. 54 del TUIR non consente le deduzioni dal reddito dei compensi corrisposti al coniuge, cosicché il costo di lavoro per l’assunzione della moglie non può essere dedotto, a differenza dei contributi previdenziali che l’INPS ha chiarito essere deducibili (circolare 137/E/97), salvo però contestare poi in radice la validità del rapporto. Le suggeriamo quindi di consultarsi con un professionista del settore prima di qualunque assunzione

Necessito di informazioni sulle normative relative ad un'eventuale assunzione di mia moglie, come impiegata, presso i miei studi dentistici. Attualmente la Sig.ra è dipendente di Poste Italiane. Nell'attesa di delucidazioni su tutto l'iter eventuale da seguire e nella speranza di una vostra rapida risposta,porgo cordiali saluti.

L’ipnosi è una pratica di espansione delle capacità umane per facilitare il ripristino e l’auto-regolazione delle funzioni neuro-psico-fisiologiche dell’organismo, utilizzata anche dai medici per ragioni di cura. La sua partecipazione occasionale a questi corsi non determina alcun problema sulla sua posizione d’albo

Ho partecipato ad un corso di ipnosi a puro scopo di curiosità. Il corso inquestione non è un corso che da crediti ed era aperto a tutti, non solo al personale medico.I titolari di questo corso hanno un sito internet e ci hanno detto che avrebbero inserito il nostro nominativo sul sito. Siccome a noi [...]

Il timbro non è uno strumento di cui il medico sia obbligato a dotarsi per legge. Le sue generalità d’Albo possono infatti essere indicate con qualunque mezzo (scrittura, dattiloscrittura, etc..), tuttavia l’uso del timbro semplifica enormemente l’incombenza. Si suggerisce quindi di dotarsi di timbro per semplificare gli adempimenti di cui dovrà sempre dar conto nei suoi atti professionali.

Sto attualmente lavorando come borsista presso l'ospedale San Luigi. Mi chiedevo se fosse possibile e/o obbligatorio che io mi munisca di un timbro personale (riportante nome, cognome,titolo e numero di iscrizione all'albo) da apporre su documentazioni varie ed eventuali.