“la conservazione della documentazione sanitaria è rimessa alla libera determinazione del professionista, titolare dell’autorizzazione al trattamento dei dati. Ciò precisato nulla preclude la possibilità di digitalizzare la documentazione che assume però una diversa valenza processuale in quanto, qualora il nuovo documento digitale venga disconosciuto dalla controparte, sarà onere del dentista dimostrare la conformità della copia all’originale. Tutta la documentazione è dunque digitalizzabile, ancorché gli originali siano documento da preferirsi ai fini processuali. La restituzione degli originali ai pazienti può essere valida soluzione di compromesso perché se il documento è stato digitalizzato e il professionista conserva la attestazione della restituzione, potrà chiedere in qualsiasi momento la esibizione dell’originale stesso.””

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