Consegna della documentazione clinica in caso di mancato pagamento e firma del preventivo

Quesito

Vorrei chiedere delucidazioni, quando un paziente richiede la sua cartella medica ma non ha saldato l’ultima fattura: Tutte le cure preventivate sono state eseguite e finalizzate.

Come mi devo comportare?

C’è l’obbligo di consegnare tutta la documentazione prima del pagamento?

Un’altra domanda: nel nostro settore, abbiamo l’obbligo della firma del preventivo da parte del paziente per l’accettazione delle cure?

Risposta

Facendo seguito alla Sua richiesta si comunica quanto segue.

Avuto riguardo ai principi deontologici in tema di tenuta della cartella clinica si condivide la previsione stabilita dall’art. 4 comma 2 della L. 24/2017 che recita “La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico […]”.

Ciò premesso, è dunque fatto obbligo al professionista di consegnare al paziente la documentazione sanitaria che lo riguarda, fermo restando che il curante è legittimato a conservarne copia. Anche le immagini radiologiche sono di proprietà del paziente. Le stesse vengono prodotte in assenza di referto, in quanto costituenti attività strumentale e complementare all’attività clinica svolta dal professionista curante.

Con riferimento al diario clinico, si evidenzia che lo stesso non è espressamente contemplato dalla normativa e non coincide necessariamente con la documentazione sanitaria da consegnare al paziente. Il professionista è tenuto a fornire tutta la documentazione e le informazioni utili alla prosecuzione delle cure, come previsto dal Codice di Deontologia Medica, nel rispetto del principio di tutela del diritto alla salute del paziente.

A tal riguardo, si invita alla lettura degli artt. 25, 26, 27 e 28 del Codice di Deontologia Medica; in particolare, si richiama quanto previsto dall’art. 25 «Documentazione sanitaria» che recita: “Il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o del suo rappresentante legale o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto […]», nonché dall’art. 26, «Cartella clinica», che dispone: «La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce diritto della persona. […]».

Il mancato pagamento della parcella non esonera il professionista dall’obbligo di consegnare al paziente la documentazione clinica. Resta fermo il diritto del professionista di agire nelle sedi competenti per ottenere il pagamento delle somme dovute, ove ne ricorrano i presupposti.

Da ultimo si evidenzia che l’odontoiatra è tenuto a comunicare preventivamente al paziente, in forma scritta o digitale, la prevedibile misura del compenso mediante un preventivo di massima, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.L. n. 1/2012, come modificato dalla legge n. 124/2017. La norma non impone espressamente la firma del paziente sul preventivo. Acquisirla è tuttavia opportuno per documentare la consegna del preventivo e l’accettazione delle condizioni economiche.

 

Data pubblicazione: 13.10.2026