Quesito
Volevo chiedere informazioni riguardo i trattamenti medico estetici chirurgici che sono considerati di competenza odontoiatrica. Ad esempio la bichectomia che applichiamo per fini odontoiatrici, può essere fatta per fini estetico purché l’accesso sia intraorale? E in generale tutti i trattamenti chirurgici con accesso intraorale ma fini medico estetici possono essere applicati?
Risposta
In riscontro alla Sua richiesta relativa alla possibilità, per un iscritto all’Albo Odontoiatri, di eseguire un intervento di bichectomia a fini esclusivamente estetici, la Commissione Albo Odontoiatri richiama preliminarmente quanto previsto dall’art. 2 della Legge n. 409/1985, che si riporta integralmente:
“Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.
Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all’esercizio della loro professione ((e possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso)).”
Occorre precisare che l’interpretazione della normativa vigente non rientra tra le funzioni attribuite a questa Commissione di Albo che, tuttavia, nell’ambito delle proprie prerogative può scrutinare tematiche sollevate dai propri iscritti. Si fornisce quindi un contributo su un tema di indubbio interesse per la categoria, per i pazienti e per le istituzioni chiamate a tutelare il diritto alla salute.
Alla luce della disposizione sopra richiamata, alla Commissione pare che un intervento chirurgico di bichectomia, ai fini esclusivamente estetici, non sia qualificabile come attività di medicina estetica non invasiva o miniinvasiva del volto. La bichectomia costituisce, infatti, una procedura chirurgica che comporta l’asportazione di tessuto profondo e produce effetti irreversibili e permanenti, non suscettibili di spontanea regressione nel tempo. Tali caratteristiche non appaiono conciliabili con i limiti entro i quali la legge consente all’odontoiatra l’esercizio di attività di medicina estetica.
Pertanto, tale intervento non pare rientrare nei limiti delle competenze professionali relative alla medicina estetica attribuite all’Odontoiatra dall’art. 2 della Legge n. 409/1985.
Il presente costituisce parere della Commissione Albo Odontoiatri, riunitasi in data 28.07.2026 ed espresso sulla base della normativa vigente.
Data pubblicazione: 13.10.2026
