Quesito
Avrei bisogno di un’informazione, per quanto riguarda la medicina estetica, un medico chirurgo specializzato in chirurgia estetica può esercitare in uno studio mono professionale odontoiatrico limitando i suoi interventi all’area del viso consentita agli odontoiatri che hanno eseguito il master in medicina estetica?
Risposta
In riscontro alla Sua richiesta in informazioni, richiesto parere legale in merito ai quesiti posti si riporta quanto segue.
Il quesito richiede di chiarire:
- se un medico chirurgo in possesso delle indicate specializzazioni possa legittimamente svolgere attività professionale all’interno di uno studio odontoiatrico eseguendo prestazioni di medicina estetica del terzo superiore, medio ed inferiore del volto;
- se, per lo svolgimento di tale attività, sia necessaria anche l’iscrizione all’Albo degli Odontoiatri.
- Sullo svolgimento dell’attività del medico chirurgo all’interno dello studio odontoiatrico.
La risposta al quesito rende innanzitutto necessario distinguere tra l’attività odontoiatrica in senso proprio e l’esercizio di attività medico-chirurgica all’interno
di uno “studio odontoiatrico”.
Lo studio odontoiatrico è infatti generalmente configurato, sia sul piano normativo sia sul piano autorizzativo-amministrativo, quale struttura destinata all’esercizio della sola attività odontoiatrica. Alcune normative regionali prevedono espressamente tale caratterizzazione esclusiva, come, ad esempio, la L.R. Calabria 20.4.2016 n. 10 che definisce lo studio odontoiatrico quale struttura destinata “esclusivamente” all’esercizio dell’attività odontoiatrica.
Da ciò consegue che, in linea generale, all’interno di uno studio odontoiatrico non possa essere esercitata in modo stabile un’attività medico-chirurgica autonoma e distinta da quella odontoiatrica, poiché ciò altererebbe la natura e la funzione tipica della struttura, trasformandola di fatto in ambulatorio polispecialistico con tutti i riflessi sui requisiti organizzativi.
Tuttavia, occorre evidenziare che la presenza del medico chirurgo all’interno dello studio odontoiatrico non è, di per sé, incompatibile con la natura della struttura, purché la sua attività si ponga in rapporto di complementarità, accessorietà o stretta connessione funzionale rispetto all’attività odontoiatrica (si pensi ad una consulenza anestesiologica o di chirurgia maxillo-facciale).
Il medico chirurgo specializzato in chirurgia plastica, può quindi legittimamente svolgere attività professionale di stabile consulenza all’interno di uno studio odontoiatrico, purché le sue prestazioni siano funzionalmente connesse all’attività odontoiatrica e si mantengano nell’ambito della medicina estetica del volto non invasiva o mininvasiva, complementare ai trattamenti odontoiatrici praticati nello studio.
Diversamente, se le sue prestazioni non fossero correlate all’attività odontoiatrica, la sua attività assumerebbe carattere autonomo rispetto all’oggetto tipico dello studio odontoiatrico e ciò rischierebbe di modificarne la natura in ambulatorio polispecialistico, con conseguente necessità di adeguamento ai requisiti organizzativi, strutturali ed autorizzativi previsti dalla normativa sanitaria regionale vigente.
Il medico specialista in chirurgia plastica può quindi legittimamente svolgere attività in uno studio odontoiatrico, dovendosi avere riguardo non tanto alla qualifica professionale del sanitario, quanto alle concrete modalità di esercizio dell’attività e alla sua effettiva integrazione con le prestazioni odontoiatriche svolte dalla struttura.
Sulla necessità dell’iscrizione all’Albo degli Odontoiatri:
Quanto al secondo quesito, l’iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi è titolo pienamente idoneo e sufficiente per l’esercizio dell’attività medica, indipendentemente dalla struttura sanitaria presso cui tale attività venga svolta.
Ne consegue che il medico chirurgo regolarmente abilitato ed iscritto all’Albo dei Medici può eseguire prestazioni di medicina estetica del volto anche all’interno di uno studio odontoiatrico senza necessità di iscrizione (anche) all’Albo degli Odontoiatri.
Né assume rilievo, in senso contrario, il fatto che tali prestazioni rientrino tra quelle oggi consentite anche all’odontoiatra, poiché ciò non incide sulla loro natura di atti medici né comporta alcuna riserva esclusiva in favore della professione odontoiatrica.
Tale conclusione trova conferma anche nella recente modifica dell’art. 2 della L. 24 luglio 1985 n. 409, che ha espressamente riconosciuto all’odontoiatra specifiche competenze in materia di medicina estetica del volto funzionalmente collegate all’attività odontoiatrica, senza tuttavia limitare l’esercizio dell’attività medica da parte del medico chirurgo.
Pertanto, il medico chirurgo in possesso dei necessari titoli abilitativi e specialistici ed iscritto all’Albo Medici può legittimamente svolgere tali prestazioni in uno studio odontoiatrico senza necessità di ulteriore iscrizione all’Albo degli Odontoiatri, fermo restando il rispetto della normativa sanitaria ed autorizzativa applicabile alla struttura.
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Ai fini dell’applicazione del parere sopra riportato, occorre inoltre verificare la disciplina vigente nella Regione in cui ha sede lo studio, nonché le indicazioni dell’ASL territorialmente competente. Le disposizioni regionali in materia di studi e strutture sanitarie differiscono da una Regione all’altra.
A titolo esemplificativo, la Regione Lazio ha recentemente adottato la DGR 6 agosto 2026, n. 669, che disciplina le tipologie di studi professionali sanitari non soggetti ad autorizzazione all’esercizio; pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 64 del 11.08.2026 alla cui lettura si rinvia. Si precisa, tuttavia, che tale deliberazione trova applicazione esclusivamente nel territorio della Regione Lazio e non disciplina gli studi situati in altre Regioni.
Con riferimento alla richiesta in oggetto, si richiama altresì l’Intesa Stato-Regioni del 9 giugno 2016, n. 104/CSR http://archivio.statoregioni.it/dettaglioDocd8c1.html?idprov=17405&iddoc=53911&tipodoc=2&CONF=CSR, recante “Linee guida per l’esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie”. Si evidenzia che la suddetta Intesa, pur costituendo un atto di indirizzo tecnico, non risulta ad oggi recepita con specifico atto normativo dalla Regione Piemonte. Si rappresenta altresì che la Regione è attualmente impegnata nella predisposizione del relativo testo di recepimento, senza che sia allo stato possibile formulare previsioni in merito ai tempi e ai contenuti della sua adozione.
In conclusione, come chiarito nel parere legale, l’iscrizione all’Albo degli Odontoiatri non è richiesta al medico chirurgo per l’esecuzione delle prestazioni di medicina estetica indicate nel quesito. La possibilità di svolgerle all’interno dello specifico studio odontoiatrico resta, tuttavia, subordinata alla verifica della loro effettiva connessione con l’attività odontoiatrica e della compatibilità con la disciplina regionale, le indicazioni dell’ASL territorialmente competente.
