“riscontriamo la Sua richiesta per informarLa che il vigente codice deontologico non consente al medico di esercitare attività commerciale. La carica sociale di amministratore di una società che per definizione ha natura commerciale non consente quindi di cumularla con quella di Direttore sanitario della stessa società. “
Vorrei sapere se ci sono incompatibilità tra la carica di Direttore Sanitario e Amministratore Unico di una Srl (non STP).
“in riscontro al quesito postoci Le comunichiamo che l’iscrizione all’Albo è titolo sufficiente per l’erogazione di qualunque terapia da parte del medico. La specializzazione non è titolo abilitante ad eccezione che per l’utilizzazione dei RX. Qualunque medico è dunque legittimato a utilizzare e prescrivere farmaci associati ad una dieta. “
Ho fatto un master in nutrizione clinica. Volevo chiedere se in quanto medico potessi utilizzare e prescrivere farmaci associati alla dieta o dato che ho un master e non la specialità non posso ?
“Le specifichiamo che: 1. L’attività di formazione è propria anche della professione medica e può quindi essere svolta da qualsiasi iscritto all’Albo. Più delicato il discorso relativo alla formazione BLS per la quale è necessaria una preparazione specifica, essendo tecnica di primo soccorso. Solitamente questa formazione è svolta da istruttori qualificati con esperienza di settore, regolarmente certificata. 2. Un medico laureato in medicina può tenere corsi pre-parto. Tuttavia, è importante notare che l’insegnamento di corsi pre-parto può richiedere una formazione specifica. Se il medico non ha tale formazione, potrebbe essere necessario un iniziale affiancamento a professionisti specializzati per fornire un’istruzione completa e accurata ai futuri genitori. In generale, la partecipazione a corsi pre-parto è incoraggiata per aiutare le coppie a prepararsi al parto e alla genitorialità. I medici che conducono questi corsi forniscono informazioni su vari argomenti, tra cui la gravidanza, il parto, l’allattamento e la cura del neonato. “
“Sono una laureanda in medicina e chirurgia e mi laureerò nel mese di Aprile. Volevo sapere se una volta abilitata potessi svolgere queste mansioni: 1. Tenere corsi BLSD e primo soccorso. In tal caso mi è permesso eseguirli in autonomia o devo rientrare all’interno di un’associazione? Per rilasciare certificati invece? Devo fare qualcosa di specifico? […]
“L’interrogativo posto concerne la portata del segreto professionale che qualunque professionista, ed a maggior ragione il medico, può opporre a chiunque chieda di rivelare quanto appreso nell’esercizio della propria professione. Il segreto professionale è tutelato dall’ordinamento all’art. 622 c.p. e all’art. 201 cpp che esplicitamente esonera i medici dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio, con la sola eccezione dei casi in cui denuncia o referto sono obbligatori (es. constatazione di infortunio, certificazione di una malattia professionale, violenza su minore etc.). Va aggiunto che l’autorità di P.G. ogni qualvolta interviene a cercare notizie presso un medico dovrebbe avvisarlo che può avvalersi dell’obbligo di astensione se dette informazioni sono conosciute per ragioni di professione. Il medico che rifiuti di riferire notizie, dichiarando di avvalersi del segreto professionale, non incorre in alcuna responsabilità, non viola alcuna legge e deve sapere che l’Autorità potrà usare il potere di sequestrare la cartella clinica presentando un decreto dell’Autorità Giudiziaria in mancanza del quale il richiedente non potrà accedere ad alcun dato conservato dal medico. Per quanto concerne il limite di autodeterminazione del paziente psichiatrico, lo stesso va individuato nell’incapacità cognitiva del paziente. Qualora infatti questa sia assente al punto da giustificare un TSO anche la capacità di autodeterminazione dovrà essere ritenuta assente”
“Sono una partecipante del Master MEDPOS, scrivo questa mail come da accordi intercorsi nella nostra ultima lezione, per condividere 2 casi che mi sono capitati sul lavoro. Il primo riguarda la richiesta di parte di Polizia o Carabinieri di informazioni mediche o in merito alle dinamiche di incidenti stradali o tentati suicidi direttamente in Pronto […]
“Rispondiamo alla Sua richiesta con cui chiede se sia consentito ospitare in uno studio di medicina generale una studentessa di scuola superiore per una formazione nella modalità PCTO. Pur ritenendo astrattamente possibile un tale inserimento, ravvisiamo molteplici limitazioni concrete che portano a stimolare una attenta riflessione. La presenza di un soggetto estraneo all’attività porta innanzitutto a ritenere necessario acquisire il nulla osta dell’ASL, quindi l’autorizzazione al trattamento dei dati da parte dei pazienti, poi la loro accettazione della attività di addestramento, inoltre la modalità per garantire il vincolo del segreto, l’aggiornamento del DVR, etc. etc. Le suggeriamo quindi di ponderare attentamente tutti questi rischi, evitando di esporsi.”
“Una studentessa del quarto anno del liceo scientifico fatto richiesta alla sottoscritta di poter frequentare il mio ambulatorio di medicina generale per un periodo di formazione nella modalità PCTO, avendo lei il desiderio di proseguire gli studi ed iscriversi alla facoltà di Medicina e Chirurgia. Con la presente mail le chiedo la fattibilità del percorso […]
“rispondo al Suo interrogativo evidenziandoLe che ciascun medico organizza la propria professione utilizzando la strumentazione che ritiene necessaria per la prestazione richiesta. Nel territorio regionale gli studi professionali medici non sono subordinati ad alcuna preventiva autorizzazione che risulta invece necessaria solo quando la presenza di strumentazione trasformi lo studio in struttura complessa. La strumentazione per eseguire un test da sforzo non è una strumentazione di natura particolare, tale da rendere necessario dotare lo studio di autorizzazione ex art. 193 TULS, ferma rimanendo l’adozione di ogni opportuna cautela per eseguirli in sicurezza. “
Avrei bisogno di porre un quesito normativo/organizzativo: nel mio studio privato avrei intenzione di eseguire elettrocardiogrammi sotto sforzo / test ergometrici. In tal senso, vorrei sapere se per tale prestazione necessito di una autorizzazione da parte dell’ASL, e se oltre ad un defibrillatore devo anche garantire la presenza di un carrello per le emergenze.
“Le comunichiamo che il trattamento dei dati dei Suoi assistiti è regolata dalla specifica autorizzazione che dovrebbe essere in Suo possesso ed alla quale Lei dovrà attenersi. Qualora non fosse in possesso di tale autorizzazione può ritenersi che il paziente deceduto non abbia posto limitazioni nei confronti di coloro che gli sono succeduti a conoscere i Suoi dati. I parenti sono quindi soggetti titolati a chiedere la cartella nella misura in cui documentino la qualità di eredi, che non può essere presunta in una nipote. Nessuna responsabilità è riscontrabile a carico del medico in caso di manomissione della cartella da parte di terzi “
“sono un medico di base in pensione da circa 10 anni, e da alcuni giorni la nipote di una mia ex paziente recentemente deceduta mi richiede la fotocopia della cartella elettronica in mio possesso, relativa al periodo in cui avevo in cura la paziente, per motivi legali legati all’eredità testamentaria della suddetta (non sposata e […]
“Le comunichiamo che il trattamento dei dati dei Suoi assistiti è regolata dalla specifica autorizzazione che dovrebbe essere in Suo possesso ed alla quale Lei dovrà attenersi. Qualora non fosse in possesso di tale autorizzazione può ritenersi che il paziente deceduto non abbia posto limitazioni nei confronti di coloro che gli sono succeduti a conoscere i Suoi dati. I parenti sono quindi soggetti titolati a chiedere la cartella nella misura in cui documentino la qualità di eredi, che non può essere presunta in una nipote. Nessuna responsabilità è riscontrabile a carico del medico in caso di manomissione della cartella da parte di terzi “
“sono un medico di base in pensione da circa 10 anni, e da alcuni giorni la nipote di una mia ex paziente recentemente deceduta mi richiede la fotocopia della cartella elettronica in mio possesso, relativa al periodo in cui avevo in cura la paziente, per motivi legali legati all’eredità testamentaria della suddetta (non sposata e […]
“Essendo Lei già titolare di polizza assicurativa con copertura postuma, non siano necessarie ulteriori polizze a garanzia di rischi pregressi che dovrebbero essere già coperti. Le suggeriamo tuttavia l’opportunità di contattare le Compagnie per verificare che entrambe le polizze siano attive. “
“Sono un medico ospedaliero in pensione dal 2017. Per la attivita’ svolta ho stipulato una assicurazione ancora in atto per la cosiddetta postuma. Inoltre ho stipulato una ulteriore assicurazione per due altre attivita’ che ho svolto in quiescenza. La prima riguarda una consulenza a titolo gratuito in favore della mia ex ASL relativamente alla prevenzione […]
“Le comunichiamo che l’istituto dell’aspettativa per i dirigenti ospedalieri è regolato dall’art. 10 del CCNL della dirigenza medica siglato nel 2004, tutt’oggi utile per la valutazione dell’istituto. L’aspettativa contrattualmente configurata come diritto è esclusivamente quella per gravi motivi familiari e quella per l’assunzione presso altra Pubblica Amministrazione, mentre le altre forme di aspettativa (motivi personali) hanno carattere discrezionale. Inoltre, la sua durata massima non può superare i 12 mesi nel triennio. Pur escludendo che la Sua domanda sia idonea a giustificare la richiesta di aspettativa, Le suggeriamo di approfondire l’art. 18 della L. 183/2010 per verificare se possa essere disposizione utile alle Sue esigenze, essendo stato dilatato dal DL 44/2. “
“Sono un dirigente medico a tempo indeterminato presso un’azienda ospedaliera. Risultando vincitrice di una borsa di studio per il corso di formazione in medicina generale per gli anni 2024-2026 vorrei chiedere un periodo di aspettativa non retribuita per la durata del corso. Potreste gentilmente darmi un parere legale circa la possibilità di ottenerla? Mi sembra […]
“in riscontro al quesito postoci relativo all’obbligatorietà della tenuta del Registro Stupefacenti nelle RSA occorre aver riguardo alla organizzazione della struttura. Se la RSA dispone di un armadio farmaceutico dove raccoglie e conserva i farmaci stupefacenti, non c’è dubbio debba disporre del relativo registro nel quale annotarli. Qualora invece i farmaci stupefacenti prescritti per i singoli pazienti siano conservati dagli stessi nei loro spazi personali il registro non è necessario, rimanendo valido il regime della domiciliarità. “
“Scrivo per avere lumi sull’obbligatorietà o meno del Registro Stupefacenti nell’ambito delle RSA. Nello specifico il quesito riguarda Il farmaco Gardenale. Il Gardenale (fenobarbital) appartiene alla sez. B della tab. II stupefacenti. Di conseguenza la prescrizione non richiede più ricetta a ricalco ma il ricettario personale del medico o, in caso di prescrizione a carico […]
“per rispondere ai Suoi quesiti relativi al volontario di Croce Rossa che cumuli anche la qualità di medico, abbiamo trasmesso la Sua e.mail alla nostra Commissione Etica e Deontologia che si è pronunciata con le indicazioni che seguono: <> Il servizio di ambulanza non medicalizzata è sicuramente disciplinato da disposizioni regolamentari che si ricollegano alla organizzazione del soccorso, che pianifica l’attività proprio in ragione della tipologia di ambulanza. Assumere un ruolo diverso da quello di ingaggio è dunque sviante per il servizio e pericoloso per il medico, il quale solo in caso di urgenza non gestibile del mezzo di soccorso dovrà prestare soccorso. Suggeriamo tuttavia di tenere sempre presente che nelle organizzazioni complesse, discostarsi dai ruoli propri può risultare più problematico che utile “
Buongiorno, sono MMG a Moncalieri da molti anni. Avrei deciso di entrare a far parte della Croce Rossa di Trofarello(To) dove risiedo. Ho pero moltissimi dubbi riguardo alla mia posizione ; ovviamente io sarei assegnata solo ad una base però non so se devo comportarmi come un comune volontario oppure posso esprimere sospetti diagnostici e/o […]
“In riscontro al quesito posto Le confermiamo che l’art. 58 del Codice di Deontologia Medica che regola il rapporto di colleganza prescrive che “il medico assiste i colleghi prevedendo solo il ristoro delle spese”. Il precetto deontologico, tuttavia deve essere interpretato con una lettura coordinata con altri principi e indicazioni contenute nel Codice di Deontologia Medica, quali l’obbligo di informativa che sempre deve precedere qualunque prestazione, il divieto di abuso del proprio status, etc. Sarà quindi buona regola del medico che si rivolge ad un collega manifestare la Sua qualità professionale, mentre il curante dovrà preventivamente quantificare il valore economico della prestazione indicando quale parte abbia natura di spesa soggetta a rimborso. La norma deontologica va quindi interpretata anche come dovere di trasparenza del rapporto economico nei confronti del collega.”
Vorrei sapere se esiste ancora la regola( mi pare articolo 7 delle leggi sanitarie) che ” il medico deve curare gratuitamente il collega e famigliari,salvo il rimborso spese”
“La presente in riscontro al quesito postoci in merito al quale si evidenzia che il conflitto di interesse è questione particolarmente delicata che fin dall’art. 4 della L. 412/91 e siem. lo individua anche nella semplice “titolarità” di “quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il SSN”. Il medico dipendente del SSN è periodicamente tenuto alla dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate dalla norma richiamata. La disposizione mira a prevenire anche il mero conflitto “potenziale” che nella situazione rappresentata non può essere escluso. Alla disposizione richiamata si aggiungono poi il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il TU 165/2001 che introducono analoghe e ancor più stringenti incompatibilità. Anche l’iscrizione all’Albo è incompatibile con l’esercizio del commercio”
“scrivo in nome di una mia assistita iscritta all’ordine dei medici; il progetto sarebbe quello di costituire con il marito una S.a.s con attività di agenzia nell’ambito dei prodotti elettromedicali. La dottoressa comparirà unicamente come socio accomandante quindi di capitali , senza poteri di amministrazione di nessun tipo. Il tema che potrebbe essere ostativo oltre […]
“Le comunichiamo che il segreto professionale esonera il medico dalla testimonianza su quanto dallo stesso appreso e conosciuto per ragioni di professione. Qualora per tanto fosse convocata a testimoniare potrà opporre il segreto professionale ed essere esonerata dal deporre sulla situazione della Sua paziente.”
“la scorsa settimana sono stata contattata telefonicamente dal comando dei Carabinieri per una “”chiacchierata informale”” su una mia paziente che è stata fermata in stato di ebbrezza con tasso alcolemico elevato, aggravato dal fatto che la stessa ha opposto resistenza a pubblico ufficiale per cui si è reso necessario l’intervento del 118 per sedare la […]
“in riscontro alla comunicazione inoltrataci prediamo atto della Sua scelta di insegnare lo yoga che è prestazione estranea alla professione medica. Per quanto concerne invece l’apertura di un’associazione sportiva Le suggeriamo di prestare attenzione ad evitare situazioni che possano determinare incompatibilità con l’iscrizione all’Albo che non consente l’esercizio di attività commerciali, l’assunzione di cariche sociali che espongono al fallimento e tutte le altre situazioni che potranno esserLe meglio chiarite da un notaio. “
con la presente chiedo chiarimenti circa la fattibilità, per il sottoscritto, medico chirurgo psicoterapeuta, regolarmente iscritto a questo Ordine e presente nell’apposito elenco degli psicoterapeuti, di aprire a proprio nome un’associazione sportiva dilettantistica, con la finalità di insegnare e divulgare lo yoga Preciso di essere insegnante certificato di questa disciplina con riconoscimento Coni.
“in riscontro al quesito postoci Le significhiamo che ci è impossibile qualunque pronunciamento senza conoscere quale sarà l’attività che Lei andrà a svolgere come dipendente. La Sua assunzione non incontra alcun limite che è cosa diversa dalla attività che Le sarà affidata. La fatturazione diretta di prestazioni sanitarie da parte di una persona giuridica è consentita solo se preventivamente autorizzata ai sensi dell’art. 193 TULS o altra autorizzazione specifica. “
Una Società SrL di servizi in Torino, operante in ambito sanitario mediante l’affitto di studi a diversi medici, fornendo anche la possibilità di utilizzo di strumentazione elettromedicale per diagnostica, avrebbe intenzione di stipulare un contratto di assunzione professionale con lo scrivente. Quale dovrà essere l’oggetto presente nell’atto costitutivo di questa Società affinchè io possa essere […]
la telemedicina è una modalità operativa che ha trovato regolamentazione nella Conferenza Stato Regioni del 2020 che ha varato “Le indicazioni ministeriali per l’erogazione di prestazioni in Telemedicina” raccolte nel DM 21.9.2022 (GU 2.11.22 n. 256) al quale si rinvia.
Vi contatto per un quesito riguardo la regolamentazione per la telemedicina, in particolare di teledermatologia. Sarei grata se mi poteste dare delucidazioni sull’attuale regolamento su telemedicina, in particolare teledermatologia in Italia.
“La richiesta di requisiti indicata dal bando di concorso, tra i quali le eventuali condanne riportate, va evasa con assoluto rigore. Qualora Lei non abbia ottenuto la riabilitazione la condanna iscritta nel Suo casellario va menzionata nella domanda, a fianco alla quale suggeriamo di annotare il titolo di reato e le data di definizione del giudizio. In ogni caso una condanna per guida in stato di ebrezza non dovrebbe essere ostativa. “
“Attualmente sono uno Specializzando di Anestesia e Rianimazione iscritto al 4 anno accademico presso l’Università diTorino. Vorrei partecipare ad un concorso per Dirigente Medico presso una struttura pubblica, mi trovo in difficoltà nel rispondere ad una domanda presente nel bando. Alla voce “ha avuto delle condanne penali” non so cosa inserirein quanto 15 annifa, nel […]
“riscontriamo la Sua richiesta in merito alla quale riteniamo che la gravidanza e la conseguente astensione anticipata dal lavoro incidano sulla presa di servizio del rapporto di lavoro di pubblico impiego. La fattispecie è stata oggetto di diverse pronunce della giurisprudenza cha ha chiarito i seguenti principi: – l’astensione obbligatoria (come quella anticipata) è assolutamente inderogabile; – l’instaurazione del rapporto di lavoro si realizza con l’accettazione della nomina; – l’instaurazione del contratto di lavoro si perfeziona con la presa di servizio che decorrerà dalla data di cessazione dell’astensione e entrata in servizio; – l’astensione dal lavoro per maternità non preclude al trattamento economico che è legittimato dal provvedimento di nomina. Sulla scorta di quanto riferitoci essendo la Sua nomina nella nuova azienda pervenuta durante il congedo anticipato e senza assunzione di servizio non dovrebbero sussistere problemi sulla garanzia del posto, né sulla presa di servizio regolata dall’eccezione sopra richiamata. Alla data di cessazione dell’attuale rapporto non potrà prendere servizio che verrà differito alla data di cessazione dell’astensione per maternità. “
Sono specialista in Neurochirurgia, e sono assunta a tempo indeterminato con regime extramoenia, presso un’azienda sanitaria. Sono risultata vicitrice di concorso pubblico a tempo indeterminato in Neurochirurgia presso altra azienda e ho accettato tramite Pec l’incarico, con presa di servizio attorno al 1 dicembre (considerando il preavviso di 3 mesi per il licenziemento dall’azienda … […]
“Il nostro Ordine non ha alcuna legittimazione alla validazione del Suo curriculum che, tra l’altro, nelle procedure concorsuali è oggetto di autocertificazione. Non ci compete inoltre alcuna valutazione di rispondenza di detto curriculum con quanto indicato nella DGR 41-6886 che, essendo atto della Regione, potrà essere direttamente verificato presso i suoi uffici”
"Ho inoltrato presso Vostra Segreteria Curriculum Vitae, che ottempera alla DGR 18 maggio, citata nello stesso, al fine di ottenere validazione del Curriculum, in quanto viene riscontrata corrispondenza con la DGR 18 maggio 2018."
“Le ore di lavoro eccedenti l’orario di lavoro contrattualmente stabilito dal Dirigente medico non sono ex se qualificabili come lavoro straordinario, essendo necessaria la presenza di specifici requisiti. La giurisprudenza esclude inoltre la remunerazione del lavoro straordinario impiegato per esigenze di servizio in quanto la prestazione complessiva deve essere funzionale al conseguimento degli obiettivi (Cass. Sez. Lav. 7.8.2020 n. 16855; idem 27.6.2015 n. 21262) Le ore eccedenti l’orario di lavoro sono inoltre oggetto di disciplina regolamentare, nel quale ciascuna azienda disciplina il recupero e la data entro cui deve essere effettuato il saldo orario. L’intervento minacciato dall’Azienda deve quindi essere valutato con riferimento al regolamento aziendale ed alle regole in esso stabilite. “
"Lavoro all'ASLTO5 come dirigente medico di Anatomia Patologica a tempo pieno ed indeterminato. Ho ricevuto in questi giorni via e-mail una comunicazione del direttore generale in cui specifica che verrà effettuata la riduzione delle ore di lavoro straordinario accumulate, nella fattispecie mi verranno tolte dal monte ore 218 ore, senza essere retribuite. Anni fa, non [...]
“La direttiva 93/16/CE sulla libera circolazione dei medici consente all’iscritto presso un Ordine di esercitare sull’intero territorio nazionale. Diverso discorso è però quello della valutazione di insussistenza di “conflitto di interessi” che può insorgere nel caso di un medico operante presso un ospedale di altra regione e l’esercizio della sua libera professione in una struttura convenzionata di regione diversa, su cui suggeriamo di consultare il competente ufficio della Regione Lombardia. “
"Con la presente siamo a chiedere informazionicirca la collaborazione con il nostro centro privato accreditato di un medico che lavora come dipendente presso un ospedale di Milano, quindi in ASL (extramoenia). Il nostro quesito è se può secondo la normativa collaborare con noi in convenzione."
“Lo smaltimento dei rifiuti speciali è un onere che grava sul medico libero professionista, il quale dovrà provvedervi tramite ditta specializzata. Le suggeriamo pertanto di consultare un operatore specializzato del settore, stante la complessità della normativa. “
"Pratico agopuntura da anni e gli aghi usati li smaltivo nel contenitore dei rifiuti speciali che ritiravo presso la ASL per la quale svolgevo attività di MMG. Ora sono in pensione , continuo la pratica di agopuntura quindi vorrei sapere dove posso ritirare il contenitore per i rifiuti speciali"
“Il figlio di un assistito, in quanto erede legittimo, ha titolo per accedere alla cartella clinica del proprio genitore. L’unica accortezza da seguire è documentare con richiesta scritta dell’interessato la sua qualità di erede e la motivazione posta a base della richiesta di accesso ai dati sensibili del proprio genitore “
"Sono un Medico di Medicina Generale. Vorrei sapere se posso rilasciare la cartella clinica di un mio paziente deceduto. Il figlio mi ha chiesto la cartella clinica poiché gli occorre per un contenzioso legale non meglio specificato contro la sorella e la madre (figlia e moglie del paziente deceduto). Posso o devo rilasciarlo senza rischiare [...]
“In riscontro al quesito posto Le rappresentiamo quanto segue: 1. il prelievo arterioso per l’esecuzione di un’emogasanalisi può essere eseguito da parte del personale infermieristico che possieda i requisiti indicati dal CSS nel parere 23.1.2005 reperibile sul sito del Ministero della salute https://www.salute.gov.it/; 2. la normativa che regola la materia è particolarmente complessa, ma ai fini delle competenze degli infermieri si rinvia alla L. 42/99 e alla L. 251/2000; 3. la normativa nazionale è poi integrata da molte circolari e atti di normazione secondaria delle Regioni. “
"Vorrei sapere se gli infermieri/e professionali possono eseguire gli emogasanalisi arteriosi. Sono rimasta l'unico Medico del Centro Prelievi dell'Ospedale Civile E. Agnelli di Pinerolo ed in caso di mia assenza chi ha la competenza, chiaramente non solo dal punto di vista pratico ma anche legalmente, di eseguire il prelievo arterioso? Ho bisogno di conoscere la [...]
La Telemedicina in Italia è stata regolata solo con la Conferenza Stato Regioni del 2020 che ha varato “Le indicazioni ministeriali per l’erogazione di prestazioni in Telemedicina” raccolte nel DM 21.9.2022 (GU 2.11.22 n. 256). Singole attività come quelle dei Medici di Medicina Generale hanno ricevuto regolamentazione specifica già precedentemente, ma si tratta di disposizioni con valenza specifica per queste realtà. Esistono inoltre piattaforme specifiche che tuttavia sono accessibili esclusivamente a queste figure professionali, previo accreditamento. Discorso ancora diverso è quello delle ricette dematerializzate che risulta regolato dalla DM 21.2.2011 (G.U: 5.3.2011 n. 53) e successive integrazioni. Per quanto riguarda l’assistenza a pazienti stranieri La invitiamo a consultare il sito dell’AGENAS all’indirizzo www.agenas.it e quello dell’Istituto Superiore di Sanità all’indirizzo www.iss.it.
Ho alcune domande riguardanti la telemedicina privata in Italia. Esiste un elenco di piattaforme autorizzate? E come funziona la prescrizione per i pazienti non italiani (turisti)? Dove posso trovare indicazioni su questo argomento? Precedentemente ho lavorato in Brasile e lì le prescrizioni mediche elettroniche venivano fatte direttamente sulla pagina dell'Albo Medico.
“L’assicurazione postuma è uno strumento utile dopo la cessazione dell’attività per garantirsi dalla responsabilità civile per eventuali domande risarcitorie che possono pervenire fino a 10 anni dopo la conclusione delle attività. Diverso il discorso per l’obbligo assicurativo cui sono tenuti tutti gli iscritti a seguito della legge 137/2012. L’obbligo risulta quindi privo di rilievo nei confronti degli iscritti che non esercitando più la professione, non hanno rischio professionale. L’unica rilevanza rimane quindi quella di natura disciplinare che tuttavia dovrebbe risultare priva di concreto rilievo. “
Ho svolto la mia attività come MMG presso l'ASL TO 3 fino al 31/12/2021 e dal 1° gennaio 22 pensionata. Desidero avere chiarimenti sull'obbligo o meno della assicurazione professionale o postuma, non essendomi cancellata dall'OMCEO. Sottolineo che ho restituito la P IVA e non esercito (e non ho intenzione di farlo) alcuna attività in privato.
“Il segreto professionale è un obbligo del medico, tutelato anche dal codice penale e da quello di procedura che fa obbligo all’autorità penale di ricordare al medico la possibilità di avvalersene quando dovesse essere chiamato a deporre sullo stato di salute di un suo assistito, conosciuta per motivi di professione. Diverso discorso va fatto per i dati contenuti nella cartella clinica cui l’autorità penale può accedere mediante un sequestro del documento. L’indagine penale a carico di un assistito sotto nessun profilo scioglie dal segreto.”
"Sono stata convocata da un Maresciallo dei Carabinieri, incaricato dal PM, per indagare su una mia paziente (operatrice sanitaria) non vaccinata, probabilmente in possesso di esenzione rilasciata da altro medico. Sarò convocata per inizio della prossima settimana, ma telefonicamente mi hanno già anticipato che essendo il Maresciallo stesso incaricato dal PM, dovrò fornire informazioni sanitarie [...]
Il nostro ordine non ha conoscenza di disposizioni derogatorie delle norme anti inquinamento a favore dei medici in visita. L’Ordine è più volte intervenuto presso l’autorirà locale per perorare l’annullamento di sanzioni, sentendosi rispondere che i mezzi pubblici e i taxi sono mezzi compatibili con il regime restrittivo e possono essere fruiti anche dai medici.
"Sono medico che effettua visite domiciliari, con la propria autovettura DIESEL EURO 4 del 2008. Sono previste deroghe alle attuali norme vigenti anti-inquinamento, che possano essere applicaili nella suddetta circostanza? In caso di fermo da aparte della polizia stradale/carabinieri, sono tenuto, viste le norme sulla tutela dei dati personali, a rivelare il nome del paziente [...]
Il rapporto di subordinazione o di collaborazione tra componenti delle Commissione di un concorso e un candidato non rientra nella fattispecie di astensione indicata nell’art. 51 cpc, solitamente richiamato dai regolamenti o dal bando. I rapporti personali di colleganza o di subordinazione non sono suffienti a determinare incompatibilità a meno che non siano di rilevante intensità da far sorgere il sospetto di sodalizio professionale o pregiudizio soggettivo oppure ancora condivisione di interessi economici. In altri termini non è il rapporto di subordinazione a determinare incompatibilità, ma il sospetto derivante da sodalizio di lavoro o interessi professionali che suscitano dubbio sulla genuinità e oggettività della valutazione.
"Sono dipendente pubblico: è compatibile la presenza del mio superiore come membro della commissione di concorsi pubblici in cui partecipo oppure c'è un conflitto? C'è una specifica legislazione che definisce i casi di incompatibilità? Grazie mille per la vostra disponibilità"
“Si informa che il registro stupefacenti trova regolamentazione nel Testo Unico 309/90 così come integrato dalla L. 08.02.21 n. 12, dalla L. 49/2006 e dal DM 3.08.2001 e alla cui lettura si rinvia. Il registro stupefacenti è finalizzato al carico e scarico delle sostanze stupefacenti per le unità operative dei servizi territoriali delle ASL, tra cui non sono annoverate le RSA delle quali non si fa cenno nella normativa richiamata. È alquanto comune che le ASL disciplinino con proprio regolamento la fornitura di questi farmaci alle RSA nel quale è contenuta altresì la disciplina della tenuta del registro di entrata e uscita. La sua tenuta è di competenza del responsabile sanitario della struttura che gestisce l’armadio farmaceutico dove sono conservate le sostanze stupefacenti. Se uno stupefacente è prescritto nominativamente dal MMG ad un assistito per trattamento di una patologia esso segue il regime ordinario che queste prescrizioni ricevono al domicilio dell’assistito, con l’accortezza di annotazione del nome del paziente sulla confezione che sarà conservata nell’armadio. Qualora al decesso del paziente residuino stupefacenti da smaltire dovranno essere seguite le procedure indicate nella circolare 24.05.2011 n. 22707, nel rispetto del termine annuale in cui possono rimanere in deposito. Il responsabile della struttura inoltra richiesta all’ASL di inutilizzabilità dello stupefacente e della volontà di disfarsene. L’ASL provvederà all’affidamento in custodia di dette sostanze indicando la procedura per l’avvio alla distruzione. “
"Vi sarei grato se poteste dirmi come legalmente deve comportarsi il Direttore Sanitario di RSA (per anziani)/RAF (per disabili) relativamente al registro stupefacienti e cioè. -Se necessario in caso di fornitura ospedaliera del farmaco -se necessario in caso di prescrizione dello stupefacente da parte del m.m.g. (che spesso opera nelle citate Strutture per inadempimento della [...]
Si risponde al Suo interrogativo con cui chiede se un medico possa assumere la funzione di tutor di allieve infermiere in merito al quale. Tutore di formazione è il professionista che facilita l’apprendimento di competenze professionali in situazioni specifiche di servizi, aiutando lo studente alla comprensione del proprio ruolo. La normativa non prevede requisiti formativi, professionali e personali specifici per svolgere questo ruolo, ma è fondamentale che chi si accinge a ricoprirlo possieda determinate conoscenze, capacità e qualità, tra le quali appartenere allo stesso ruolo sanitario e allo stesso profilo professionale dello studente che affianca. Il DM 19.2.2009, applicazione della L. 270/04 ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevede che l’attività di tutoraggio sia svolta da tutori appositamente formati e assegnati oltreché coordinati da un docente appartenente allo specifico profilo professionale ed è solitamente regolata da un Protocollo o da un’intesa tra Università – Regioni – Professione. Solo a fronte del possesso dei requisiti indicati riteniamo sia possibile assumere la funzione di tutore che quanto meno con riferimento al profilo professionale di infermiere crediamo siano mancanti. Questo in sintesi la nostra opinione sull’interrogativo cui diamo conclusiva risposta negativa.
Ho necessità di sapere se in quanto Direttrice Sanitaria di una RSA posso assumere il ruolo di tutoraggio per allieve infermiere professionali in struttura
“Il medico regolarmente iscritto all’Albo può svolgere qualunque tipo di prestazione propria della professione, salvo quelle che la legge riserva a particolari categorie. Tra queste figurano; – la visita di idoneità sportiva non agonistica riservata al Medico di Medicina Generale dalla legge 98/2013 e 125/2013 nonché dal DM 8.8.2014 – la visita di idoneità di rinnovo della patente riservata al Medico di Medicina Generale e altre categorie (Commissione Medica, medici militari) dall’art. 119 CdS – l’attività di terzo chirurgo operatore nelle prestazioni eseguite in strutture convenzionate dove è necessario essere specialisti nella disciplina.”
"Vorrei chiedere se in quanto medico chirurgo laureata a giugno e iscritta all'OM mi fosse possibile effettuare le seguenti mansioni: - visite domiciliari e prescrizione farmaci - visite mediche sportive non agonistiche (con conseguente firma del medico autorizzato) - visite per rinnovo patente - infiltrazioni (consecutivamente a prescrizione medica specialistica - ortopedica) - terzo operatore [...]
A seguito della L.24/2017 (c.d. Bianco Gelli) sulla responsabilità sanitaria le linee guida sono state oggetto di regolamentazioni ai fini della loro utilizzazione quale strumento di valutazione esentiva da responsabilità. Eventuali contrasti tra linee guida dovrebbero quindi essere eliminanti, fermo rimanendo che in caso di contrasto si avrà riguardo ai protocolli utilizzati presso la struttura e alla prassi.
"Avrei bisogno di un parere relativo alla responsabilità professionale. Esistono leggi (Balduzzi, Gelli-Bianco) e sentenze (Corte di Cassazione 18347/2021) che fanno riferimento alle linee guida e raccomandazioni di Società Scientifiche accreditate. Esistono inoltre le procedure redatte dall'Ente presso cui si lavora sulla base del manuale di accreditamento istituzionale e spesso le indicazioni non sono in [...]
L’obbligo di copertura assicurativa per i professionisti è stato introdotto dall’art. 3 del D.L. 132/2011 alla cui lettura si rinvia. Successivamente la disposizione ha trovato ulteriore esplicitazione nella legge 24/2017 dalla quale si può desumere che l’iscritto all’albo che non esercita la professione, come nel Suo caso, non ha obbligo di dotarsi di polizza assicurativa, la cui ratio è quella di garantire i danni derivati ai clienti.
sono un’iscritta all’ordine dei Medici di Torino e attualmente lavoro come impiegata in un’azienda farmaceutica. Volevo capire se come iscritti all’ordine esistono obblighi legali nel sottoscrivere un’assicurazione professionale oppure se sitratta di una decisione individuale.
“L’obiezione di coscienza deve essere formalizzata presso la struttura di Suo lavoro. È infatti di tutta evidenza che l’istituto dell’obiezione di coscienza non può destare preoccupazione nei rapporti privati con i pazienti, ai quali Lei potrà liberamente manifestare la Sua indisponibilità ad erogare prestazioni che generino problemi di coscienza. “
vorrei sapere dove e cosa ci vuole per firmare l'obiezione di coscienza, soprattutto per aborti, e per tutte altre pratiche non congrue alla coscienza(Eutanasia e ect.....) per quanto riguarda la pratica medica.
La prestazione lavorativa di un coniuge a favore dell’altro si presume gratuita, cosicché il rapporto di assunzione può essere disconosciuto dall’INPS in quanto ritenuto fittizio e fraudolento. Nell’ordinamento, tuttavia, non si rinvengono disposizioni che vietino l’assunzione in presenze di un vincolo familiare tanto cha la Suprema Corte nel 2018 ha riconosciuto la esistenza del rapporto a fronte della prova della continua presenza del lavoratore sul luogo di lavoro, il rispetto dell’orario, l’erogazione della prestazione e della retribuzione. Inoltre l’art. 54 del TUIR non consente le deduzioni dal reddito dei compensi corrisposti al coniuge, cosicché il costo di lavoro per l’assunzione della moglie non può essere dedotto, a differenza dei contributi previdenziali che l’INPS ha chiarito essere deducibili (circolare 137/E/97), salvo però contestare poi in radice la validità del rapporto. Le suggeriamo quindi di consultarsi con un professionista del settore prima di qualunque assunzione
Necessito di informazioni sulle normative relative ad un'eventuale assunzione di mia moglie, come impiegata, presso i miei studi dentistici. Attualmente la Sig.ra è dipendente di Poste Italiane. Nell'attesa di delucidazioni su tutto l'iter eventuale da seguire e nella speranza di una vostra rapida risposta,porgo cordiali saluti.
L’ipnosi è una pratica di espansione delle capacità umane per facilitare il ripristino e l’auto-regolazione delle funzioni neuro-psico-fisiologiche dell’organismo, utilizzata anche dai medici per ragioni di cura. La sua partecipazione occasionale a questi corsi non determina alcun problema sulla sua posizione d’albo
Ho partecipato ad un corso di ipnosi a puro scopo di curiosità. Il corso inquestione non è un corso che da crediti ed era aperto a tutti, non solo al personale medico.I titolari di questo corso hanno un sito internet e ci hanno detto che avrebbero inserito il nostro nominativo sul sito. Siccome a noi [...]
Il timbro non è uno strumento di cui il medico sia obbligato a dotarsi per legge. Le sue generalità d’Albo possono infatti essere indicate con qualunque mezzo (scrittura, dattiloscrittura, etc..), tuttavia l’uso del timbro semplifica enormemente l’incombenza. Si suggerisce quindi di dotarsi di timbro per semplificare gli adempimenti di cui dovrà sempre dar conto nei suoi atti professionali.
Sto attualmente lavorando come borsista presso l'ospedale San Luigi. Mi chiedevo se fosse possibile e/o obbligatorio che io mi munisca di un timbro personale (riportante nome, cognome,titolo e numero di iscrizione all'albo) da apporre su documentazioni varie ed eventuali.
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