“Gli studenti che provengono da Paesi extra comunitari sono qualificati stranieri temporaneamente presenti (STP) ed in quanto tali hanno diritto ad ottenere il codice fiscale che dà loro accesso all’assistenza sanitaria. L’assistenza è erogata da specifiche strutture cui essi hanno accesso e all’interno delle quali hanno diritto al loro medico di riferimento. L’elezione di domicilio presso la residenza universitaria non attribuisce alcun diritto e neppure consente di scegliere un medico di Medicina Generale non essendo prevista l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. La normativa di riferimento è contenuta in diverse fonti normative tra cui la principale è il DLgs 286/98 e il TU sull’immigrazione. Gli studenti STP potranno quindi accedere a tutti i servizi con l’impegnativa del medico del centro ISI di Via Monginevro 130 (To) o in una delle altre sedi.”

Iscrizioni

“rispondiamo alla Sua per significarLe innanzitutto che l’esercizio della professione medica in Italia è subordinato all’iscrizione al relativo Albo professionale per qualunque medico. I medici comunitari che intendono operare nel nostro territorio devono richiedere la convalida della loro laurea e iscriversi ad un Ordine territoriale, al pari dei medici extra comunitari sottoposti a più rigidi controlli. Per fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia Covid il legislatore ha derogato a queste regole con il DL 18/20 sostituito con l’art. 6 bis del DL 105/2021 in favore dei medici impiegati temporaneamente nelle strutture del nostro territorio: la legge consente il reclutamento da parte delle strutture del SSN di medici in possesso di titoli esteri anche se non riconosciuti dallo Stato. La deroga è dunque limitata a queste solo strutture ed alle sole qualifiche universitarie conseguite all’estero e regolate da specifiche direttive comunitarie. Questa disposizione i cui effetti avrebbero dovuto terminare al 31.12.2023 sono stati differiti al 31.12.2025, ma con ulteriori prescrizioni specifiche: il medico reclutato da una struttura del SSN deve comunicare all’OMCeO territorialmente competente il riconoscimento a lavorare ottenuto dalla Regione e la struttura presso cui è incardinato. In mancanza di questi adempimenti non è legittimato a professare. Quanto poi all’interrogativo se l’azienda possa pretendere dal medico l’iscrizione all’Albo occorre avere riguardo all’avviso di reclutamento, perché se non era prevista la richiesta è illegittima. Il medico con titolo comunitario può infatti lavorare fornendo prova delle due comunicazioni richiamate. “

"Mi rivolgo rispettosamente a codesto Ordine dei Medici per avere chiarimenti in merito ai seguenti quesiti: - in base alla...