“in riscontro al Suo quesito Le comunichiamo che l’incompatibilità alla contemporanea iscrizione a più albi professionali è regolata dalle leggi professionali di ciascuna professione. Il DLCPS 233/46 che regola la professione medica non contiene disposizioni che vietano la contemporanea iscrizione ad altri albi che, tuttavia, potrà essere invece vietata dalle altre professioni, come ad esempio la legge professionale dei farmacisti, la legge professionale degli avvocati e, fino a qualche mese fa, anche la legge professionale degli odontoiatri, oggi modificata. Non conoscendo la legge professionale che regola la professione di Tecnologo Alimentare, La invitiamo ad approfondire su questo versante l’incompatibilità nella consapevolezza che nella legge dell’ordinamento professionale medico non sussistono divieti. “

Iscrizioni

“rispondiamo alla Sua per significarLe innanzitutto che l’esercizio della professione medica in Italia è subordinato all’iscrizione al relativo Albo professionale per qualunque medico. I medici comunitari che intendono operare nel nostro territorio devono richiedere la convalida della loro laurea e iscriversi ad un Ordine territoriale, al pari dei medici extra comunitari sottoposti a più rigidi controlli. Per fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia Covid il legislatore ha derogato a queste regole con il DL 18/20 sostituito con l’art. 6 bis del DL 105/2021 in favore dei medici impiegati temporaneamente nelle strutture del nostro territorio: la legge consente il reclutamento da parte delle strutture del SSN di medici in possesso di titoli esteri anche se non riconosciuti dallo Stato. La deroga è dunque limitata a queste solo strutture ed alle sole qualifiche universitarie conseguite all’estero e regolate da specifiche direttive comunitarie. Questa disposizione i cui effetti avrebbero dovuto terminare al 31.12.2023 sono stati differiti al 31.12.2025, ma con ulteriori prescrizioni specifiche: il medico reclutato da una struttura del SSN deve comunicare all’OMCeO territorialmente competente il riconoscimento a lavorare ottenuto dalla Regione e la struttura presso cui è incardinato. In mancanza di questi adempimenti non è legittimato a professare. Quanto poi all’interrogativo se l’azienda possa pretendere dal medico l’iscrizione all’Albo occorre avere riguardo all’avviso di reclutamento, perché se non era prevista la richiesta è illegittima. Il medico con titolo comunitario può infatti lavorare fornendo prova delle due comunicazioni richiamate. “

"Mi rivolgo rispettosamente a codesto Ordine dei Medici per avere chiarimenti in merito ai seguenti quesiti: - in base alla...