La possibilità di conservare l’iscrizione all’Albo anche dopo la cessazione della professione attiva è perfettamente consentita. Tuttavia, l’esigenza di ottenere una assicurazione postuma sovente porta le Compagnie assicuratrici a pretendere la cancellazione dall’albo, la quale sola viene ritenuta prova idonea che eventuali sinistri che pervengano dopo la conclusione dell’attività siano antecedenti alla data della postuma. La invitiamo quindi a verificare se la Sua assicurazione ritenga sufficiente la cancellazione della Partita IVA quale prova di conclusione dell’attività, perché diversamente si imporrà per Lei la necessità di scelta tra la cancellazione e la prosecuzione della copertura assicurativa, pur modificando il rischio assicurato.
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