“in riscontro alla Sua relativa all’oggetto Le comunichiamo che l’elemento che caratterizza le strutture sanitarie necessitanti della preventiva autorizzazione ex art. 193 TULS è la complessità derivante dalla prevalenza dell’organizzazione sulle prestazioni intellettuali. Nel caso di una struttura quale quella da Lei descritta riesce difficile non ravvisare la prevalenza dell’organizzazione avuto riguardo ai profili igienici, la proprietà delle attrezzature, la condivisione di spazi comuni, la gestione della sicurezza, la gestione dei rifiuti etc.. Nella Regione Piemonte il coworking non risulta disciplinato e può ritenersi regolato in via analogica nella DGR 616/200. “

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