Fermo rimanendo le notevoli differenze tra una società tra professionisti e una società di servizi alla quale sembrano rivolti i Suoi interrogativi, Le precisiamo quanto segue: la costituzione della società è svincolata da qualsisi autorizzazione che è invece necessaria se la stessa intende gestire un ambulatorio odontoiatrico. In questo caso è necessaria l’autorizzazione di cui all’art. 193 TULS. Lo stesso vale per la dotazione di personale. Solo una struttura soggetta ad autorizzazione può essere tenuta sulla scorta della tipologia organizzativa a dotarsi di un’infermiera che non è surrogabile con un ASO. Suggeriamo per maggiori approfondimenti di consultare la DGR 616/2000 sulle dotazioni minime. La struttura ambulatoriale gestita da una società di servizi necessita di Direttore Sanitario. Il contributo previdenziale a carico della società da versare all’ENPAM è pari al 5%. Nessuno di questi adempimenti è invece previsto per una STP SRL che riteniamo sia preferibile per svolgere la Sua atività con Suo figlio. Suggeriamo di consultare un professionista.

Stp e Società

“Il quesito posto implica una risposta alquanto più complessa di quanto non sia il richiamo alle disposizioni normative che regolano la costituzione delle STP. La materia è regolata dalla L. 183/2011 che prescrive limiti relativi all’oggetto circoscritto all’attività professionale, alla quantità minima del capitale detenuto dai soci professionisti che non può essere inferiore a 2/3 del totale. La complessità della materia induce a suggerirLe di consultare un professionista che ne abbia conoscenza. Discorso diverso è quello relativo alla necessità di autorizzazione per l’esercizio professionale della STP che non trova nella Legge 183/2011 alcuna prescrizione. L’autorizzazione sanitaria ex art. 197 TULS non dipende dal “soggetto” esercente la professione, ma dalla complessità della struttura (CdS 09.01.2017 n. 23) ed ancor più se questa sia spersonalizzata con prevalenza dell’aspetto organizzativo sull’erogazione delle prestazioni (poliambulatorio). Per la giurisprudenza uno studio odontoiatrico anche se monoprofessionale è considerato struttura complessa in ragione della sua organizzazione prevalente sull’opera intellettuale, ma nel territorio della Regione Piemonte la Circolare DGR 35-3310 16 maggio 2016 ha escluso la necessità di autorizzazione per gli studi monoprofessionali. Lo studio di più professionisti che operano in forma di STP non dovrebbe quindi costituire deroga al regime indicato dalla circolare richiamata, salvo non sia organizzato come struttura complessa. “

"Volendo costituire una stp con mio figlio odontoiatra, anche lui iscritto all’ ordine di torino, quali sono i requisiti per...