Quiescenza e Previdenza
“Non è facile darLe risposta in quanto il contratto di prestazione occasionale, pur se riferito a prestazioni saltuarie di ridotta entità quali quella da Lei indicata, è stato oggetto di vari pronunciamenti della giurisprudenza. La prestazione occasionale è quella caratterizzata dall’assenza di abitualità, continuità e coordinazione che risulta difficile da riscontrare in una attività di durata nel tempo propria della funzione di medico competente. Ulteriore elemento di criticità è l’iscrizione della prestazione nel novero delle attività proprie della professione rese in favore di una “scuola” professionale tenuta al rispetto del codice dei contratti. Gli elementi evidenziati portano quindi a suggerirLe di consultare un professionista esperto del settore che possa consigliarLa avendo meglio approfondito la Sua situazione soggettiva. “
"Sino al 30/04/2023 Dipendente dell'ASL come medico competente. Ho svolto inoltre in regime di intramoenia con convenzione le funzioni di medico competente di una scuola professionale. Dal 01/05 / fruisco del trattamento pensionistico raggiunto con ""quota 102"". Il direttore della scuola ha espresso il desiderio di continuare il rapporto professionale di ""medico competente"" I Criteri [...]
“Ll’obbligo della polizza assicurativa per la responsabilità civile, regolata dall’art. 3 del DL 138/2011, art. 5 del DPR 137/2012 e art. 44 del DL 69/2013, è subordinata alla semplice iscrizione all’Albo a prescindere che l’iscritto eserciti la professione. La mancanza di assicurazione costituisce illecito disciplinare che, tuttavia, potrebbe essere ritenuta condotta deontologicamente priva di rilievo nei confronti dell’iscritto all’Albo che non esercita più la professione attiva. L’obbligo dell’assicurazione va infatti valutato con concretezza e attualità della funzione da assolvere.”
Sono pensionato Enpam dal 1 marzo 2022 e non svolgo più alcuna attività professionale medica. Vorrei cortesemente sapere se devo ancora avere una assicurazione di responsabilità professionale, pensando all'ipotesi di un soccorso stradale o simili.
“L’esercizio dell’attività professionale è cosa diversa dall’iscrizione all’Albo che ne costituisce il presupposto indefettibile. La chiusura di Partita IVA fa venir meno la presunzione di svolgimento di attività, lasciando il professionista libero se mantenere l’iscrizione all’Albo. Va da se che in ipotesi di conservazione dell’iscrizione l’iscritto dovrà comunicare annualmente la mancata produzione di redditi professionali tramite la compilazione del Mod. D del modello unico. Dovrà proseguire invece nel versamento della Quota A dell’ENPAM. “
"Con la presente vorrei chiedervi un chiarimento: ho chiuso la partita iva medica in quanto ho deciso di non esercitare più la professione. Cosa devo fare con l'iscrizione all'Ordine e l'Enpam?"
“L’art. 5 bis del DL 162/2019, convertito nella L. 8/20 successivamente modificato dalla L. 126/20, il legislatore ha previsto la possibilità per le ASL di trattenere in servizio anche oltre il 40° anno di servizio effettivo i medici che ne facciano richiesta. La Legge riconosce all’azienda discrezionalità sulla domanda, il cui accoglimento è subordinato ad alcune condizioni: – Il trattenimento in servizio è consentito fino al 70° anno d’età del dipendente; – Il trattenimento in servizio non deve determinare un incremento del numero dei dirigenti; – Non è necessario che l’azienda abbia adottato il regolamento sui criteri organizzativi per l’esame delle domande. Si tratta di una facoltà rimessa alla discrezionalità dell’azienda tenuta ad esercitarla con riferimento alla verifica dei presupposti enunciati dalla legge, alla cui lettura si rinvia.”
"Vorrei sapere, se ci sono novatà legate alla nuova situazione ch si è creata con il COVID, di poter procastinare il pensionamento degli ospedalieri fino al raggiugimento dei 70 anni di età. "
“La conclusione del Suo rapporto convenzionale implica la necessità di conservazione dei dati per il tempo necessario a coprire il rischio di contenzioso che prudenzialmente non deve essere inferiore ai 10 anni. Qualora il Suo sistema venisse disattivato Le suggeriamo di fare un duplicato del Suo archivio al limite in formato cartaceo. La targa dello studio non è più soggetta adi imposta ma dovrà essere adeguata alla Sua nuova situazione per non creare equivoci nei cittadini. Anche la polizza assicurativa dovrà essere aggiornata, ricordandoLe di chiedere la copertura postuma per l’attività di Medico di Medicina Generale che cesserà di svolgere. Va da sé che il Suo studio sarà sottoposto al rispetto di tutte le regole del settore dallo smaltimento rifiuti, alla valutazione del rischio Dlgs 81/2006, dal controllo dei farmaci, al controllo degli impianti. Inoltre l’iscrizione all’Albo comporta l’obbligo di assolvimento dei crediti ECM.”
Sono MMG e sono arrivata al momento della pensione ed avrei bisogno di alcuni chiarimenti: - per quanto tempo devo tenere i dati dei pazienti? (cartacei ed informatici, in quest'ultimo caso, dato che anche il programma di cartelle cliniche verrà disattivato, come fare?). - targa dello studio, non ricordo se si paga una tassa o [...]
“Il presupposto per esercitare la professione è costituito dall’iscrizione all’albo che può essere conservata anche dopo la cessazione dell’attività. La P.IVA è elemento rilevante ai fini fiscali, ma non è condizione per la permanenza in albo. Le prestazioni occasionali possono essere regolate con ricevuta purché l’ammontare dei corrispettivi non superi i 5000€ annui. Quanto all’assicurazione la stessa è obbligatoria per legge per i professionisti che esercitano la professione a garanzia dei pazienti.”
"Sono un medico specialista in Chirurgia Plastica di 73 anni.Vista la riduzione di lavoro libero professionale di questi ultimi tempi ,causa Covid19, e' mia intenzione rinunciare alla libera professione specialistica e chiudere la Partita IVA. Mi chiedo se sia possibile ancora riservare qualche minima prestazione ambulatoriale sporadica ad amici e conoscenti e se si,come comportarmi [...]
“L’esercizio dell’attività professionale è cosa diversa dall’iscrizione all’Albo che ne costituisce il presupposto indefettibile. La chiusura di Partita IVA fa venir meno la presunzione di svolgimento di attività, lasciando il professionista libero se mantenere l’iscrizione all’Albo. Va da se che in ipotesi di conservazione dell’iscrizione l’iscritto dovrà comunicare annualmente la mancata produzione di redditi professionali tramite la compilazione del Mod. D del modello unico. Dovrà proseguire invece nel versamento della Quota A dell’ENPAM. “
"Con la presente vorrei chiedervi un chiarimento: ho chiuso la partita iva medica in quanto ho deciso di non esercitare più la professione. Cosa devo fare con l'iscrizione all'Ordine e l'Enpam?"
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