“Non è facile darLe risposta in quanto il contratto di prestazione occasionale, pur se riferito a prestazioni saltuarie di ridotta entità quali quella da Lei indicata, è stato oggetto di vari pronunciamenti della giurisprudenza. La prestazione occasionale è quella caratterizzata dall’assenza di abitualità, continuità e coordinazione che risulta difficile da riscontrare in una attività di durata nel tempo propria della funzione di medico competente. Ulteriore elemento di criticità è l’iscrizione della prestazione nel novero delle attività proprie della professione rese in favore di una “scuola” professionale tenuta al rispetto del codice dei contratti. Gli elementi evidenziati portano quindi a suggerirLe di consultare un professionista esperto del settore che possa consigliarLa avendo meglio approfondito la Sua situazione soggettiva. “

“Sino al 30/04/2023 Dipendente dell’ASL come medico competente.
Ho svolto inoltre in regime di intramoenia con convenzione le funzioni di medico competente di una scuola professionale.
Dal 01/05 / fruisco del trattamento pensionistico raggiunto con “”quota 102″”.
Il direttore della scuola ha espresso il desiderio di continuare il rapporto professionale di “”medico competente””
I Criteri attuali per non incorrere nella incumulabilità sono:
– Il limite di 5000 euro lordi annui. ( nel mio caso il limite è ampiamente rispettato)
– Lavoro autonomo occasionale.
I miei interventi sul personale della scuola comportano l’impegno di pochi giorni l’anno (2-3), è peraltro necessaria l’accettazione dell’incarico con comunicazione allo SPRESAL.
La domanda è: la presa in carico dell’azienda va a inficiare il requisito di occasionalità?”