Iscrizione agli Albi

Iscrizione agli Albi

“in riscontro al Suo quesito Le comunichiamo che l’incompatibilità alla contemporanea iscrizione a più albi professionali è regolata dalle leggi professionali di ciascuna professione. Il DLCPS 233/46 che regola la professione medica non contiene disposizioni che vietano la contemporanea iscrizione ad altri albi che, tuttavia, potrà essere invece vietata dalle altre professioni, come ad esempio la legge professionale dei farmacisti, la legge professionale degli avvocati e, fino a qualche mese fa, anche la legge professionale degli odontoiatri, oggi modificata. Non conoscendo la legge professionale che regola la professione di Tecnologo Alimentare, La invitiamo ad approfondire su questo versante l’incompatibilità nella consapevolezza che nella legge dell’ordinamento professionale medico non sussistono divieti. “

Un Medico iscritto al proprio Ordine può iscriversia nche ad un altro Ordine professionale, avendo ovviamente ottenuto nel frattempo la relativa abilitazione professionale? Nel caso specifico si tratta dell'Ordine dei Tecnologi Alimentari. 2024-03-12

“rispondiamo alla Sua per significarLe innanzitutto che l’esercizio della professione medica in Italia è subordinato all’iscrizione al relativo Albo professionale per qualunque medico. I medici comunitari che intendono operare nel nostro territorio devono richiedere la convalida della loro laurea e iscriversi ad un Ordine territoriale, al pari dei medici extra comunitari sottoposti a più rigidi controlli. Per fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia Covid il legislatore ha derogato a queste regole con il DL 18/20 sostituito con l’art. 6 bis del DL 105/2021 in favore dei medici impiegati temporaneamente nelle strutture del nostro territorio: la legge consente il reclutamento da parte delle strutture del SSN di medici in possesso di titoli esteri anche se non riconosciuti dallo Stato. La deroga è dunque limitata a queste solo strutture ed alle sole qualifiche universitarie conseguite all’estero e regolate da specifiche direttive comunitarie. Questa disposizione i cui effetti avrebbero dovuto terminare al 31.12.2023 sono stati differiti al 31.12.2025, ma con ulteriori prescrizioni specifiche: il medico reclutato da una struttura del SSN deve comunicare all’OMCeO territorialmente competente il riconoscimento a lavorare ottenuto dalla Regione e la struttura presso cui è incardinato. In mancanza di questi adempimenti non è legittimato a professare. Quanto poi all’interrogativo se l’azienda possa pretendere dal medico l’iscrizione all’Albo occorre avere riguardo all’avviso di reclutamento, perché se non era prevista la richiesta è illegittima. Il medico con titolo comunitario può infatti lavorare fornendo prova delle due comunicazioni richiamate. “

"Mi rivolgo rispettosamente a codesto Ordine dei Medici per avere chiarimenti in merito ai seguenti quesiti: - in base alla circolare Fnomceo che si allega, non è richiesta la iscrizione ad un ordine dei medici per professionisti medici che abbiano conseguito i loro titoli di studio all’estero, potendo essi lavorare in deroga in italia fino [...]

“Le comunichiamo che la P.IVA è il codice identificativo della persona fisica in rapporto con l’Agenzia delle Entrate e non necessita di essere portata a conoscenza dell’Ordine. La Sua iscrizione all’Albo medici del nostro Ordine Le consente di lavorare tanto in regime privato, quanto in rapporto di dipendenza senza limitazioni di sorta.”

"Sono laureata a Torino in medicina e Chirurgia. Mi serve la vostra consulenza sulla mia attivita professionale. Ho aperto la partita iva. Volevo chiederle se devo presentare a Lei la informazione sulla mia p.iva o fare qualche communicazione con albo dei medici sulla mia partita iva. Ho anche una domanda sui servizi che posso fornire [...]

“L’ammissione alla scuola di specializzazione legittima l’inizio del Suo percorso formativo con l’unico limite dell’impossibilità di intervenire sui pazienti. Solo dopo l’iscrizione all’Ordine Lei sarà legittimata anche a questo tipo di attività, parte integrante del Suo percorso formativo. La decorrenza della Sua anzianità di iscrizione alla scuola sarà quindi identica a quella dei suoi colleghi, pur se condizionata all’accoglimento della Sua domanda di iscrizione all’Albo. “

“Sono una dottoressa neoabilitata che deve iniziare la specialità di Ortopedia e Traumatologia presso l’ospedale San Raffaele di Milano. La turnistica inizierà il 2/11, il direttore di specialità mi chiedeva come comportarsi nella mia situazione, in cui sono abilitata ma non ancora iscritta all’ordine. Lui mi accetterà in qualità di osservatore finché questa non sia […]

I requisiti per ottenere l’iscrizione all’Albo sono indicati nell’art. 8 del DPR 221/50. La condotta del soggetto che chiede l’iscrizione è sempre valutabile in relazione al corretto svolgimento delle attività e delle funzioni connesse all’iscrizione, fermo rimanendo che le condotte risalenti nel tempo non sono suscettibili di incidere sull’affidabilità del soggetto che chiede l’iscrizione all’Albo. In questi termini viene valutata la Sua riabilitazione che non dovrebbe generare problemi sull’iscrizione.

Vorrei sapere se è consentita l'iscrizione all'albo a persone legalmente riabilitate a seguito di condanne penali. Nello specifico si trattava di una condanna per bancarotta semplice?

Ciascuno Stato comunitario regola il riconoscimento dei titoli professionali sulla scorta dell’ordinamento interno. Per poter esercitare è necessario il riconoscimento della Sua laurea che potrà richiedere al competente Ministero spagnolo.

Sono stato chiamato a tenere un corso di argomento medico a Madrid. Durante lo svolgimento del corso è probabile che io debba eseguire delle pratiche mediche . Però non so se la mia laurea (vecchio ordinamento) sia sufficiente per esercitare occasionale all'estero (in Spagna) oppure se sia necessario richiedere qualche nulla osta . Giusto per [...]

“L’iscrizione all’Albo professionale è subordinata al luogo di residenza e/o di prevalente esercizio professionale. Il Suo trasferimento in Spagna non determina quindi alcun negativo riflesso sull’Albo qualora la Sua residenza principale venga mantenuta in Italia, essendo possibile mantenere l’iscrizione. Diversa situazione si determina con il trasferimento della residenza in Spagna e l’iscrizione all’AIRE perché in questo caso la possibilità di conservazione dell’iscrizione all’Albo italiano è possibile solo previa presentazione di specifica domanda.”

Sono in fase di trasferimento per un periodo di tempo variabile in Spagna, nello specifico Barcellona. Ho ottenuto il riconoscimento del titolo di studi e la relativa abilitazione, ma per esercitare mi è richiesta iscrizione al loro ordine. Posso proseguire con la doppia iscrizione all’ordine catalano mantenendo anche quella a OMCeO Torino? Vorrei mantenerle entrambe [...]

La residenza e/o il prevalente esercizio nel territorio italiano è condizione imprescindibile per poter essere iscritti all’Albo professionale. Tuttavia, l’iscritto che trasferisce la sua residenza all’estero può conservare l’iscrizione formulando all’Ordine specifica domanda la cui modulistica è reperibile presso la segreteria.

"Sono un medico italo-argentino. Ho ottenuto qualche mese fa il riconoscimento della mia laurea in Medicina in Italia e dal 24/05/2021 sono iscritto all'Albo dei Medici Chirurgi. Vorrei farvi una domanda. Se eventualmente io trasferissi la mia residenza all'estero e in quanto cittadino italiano rimanessi quindi iscritto all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), potrei comunque [...]

1 – Requisito di onorabilità del socio non professionista: Si tratta di una richiesta prevalentemente rivolta ai soci professionisti correlata ai codici di comportamento, scarsamente applicata agli altri soci che non accedono a cariche sociali. 2 – Quanto agli altri due quesiti la risposta dipende dalle regole dell’atto costitutivo e dalla Statuto. Se infatti questi atti non prevedono preclusioni a svolgere attività in concorrenza con l’oggetto sociale, sarà possibile assumere la qualità di socio in altra STP concorrente, altrimenti occorrerà acquisire la liberatoria. Lo stesso ripetasi nel rapporto tra società e attività dei singoli soci. 3 – Quanto alla copertura assicurativa la STP è configurata come un soggetto terzo nei confronti dei pazienti che a Lei si rivolgono e di conseguenza la stessa dovrà essere dotata di propria polizza assicurativa secondo la previsione delle L. 24/2017.

Avrei intenzione di costituire una Società tra professionisti (STP) SRL i cui soci sarebbero unicamente io , mio figlio, medico chirurgo iscritto anch’egli al nostro Ordine , e mia moglie, non medico, che avrebbe il ruolo di socio di capitale. Avremmo intenzione di iscrivere la STP-SRL all’Ordine dei Medici di Torino. Il mio commercialista ed [...]

Ciascuna professione è autonoma, come autonomi sono gli Albi a prescindere che la loro tenuta possa essere affidata ad un unico Ordine. Nessuna disposizione normativa prescrive che il soggetto che possiede i titoli per iscriversi a due Albi professionali debba farlo presso lo stesso Ordine. La riprova è data dall’art. 1 comma 536, della L. 145/2018.

Sono un medico con doppia iscrizione all' ODM di Verona, mi è stata prospettata una opportunità lavorativa come direttore sanitario di una struttura odontoiatrica in provincia di Torino. Intendo richiedere il trasferimento SOLO all' albo degli odontoiatri perchè contemporaneamente intendo mantenere l'iscrizione come medico all'Odm di Verona. Vorrei da voi sapere le basi normative che [...]

“Gli studenti che provengono da Paesi extra comunitari sono qualificati stranieri temporaneamente presenti (STP) ed in quanto tali hanno diritto ad ottenere il codice fiscale che dà loro accesso all’assistenza sanitaria. L’assistenza è erogata da specifiche strutture cui essi hanno accesso e all’interno delle quali hanno diritto al loro medico di riferimento. L’elezione di domicilio presso la residenza universitaria non attribuisce alcun diritto e neppure consente di scegliere un medico di Medicina Generale non essendo prevista l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. La normativa di riferimento è contenuta in diverse fonti normative tra cui la principale è il DLgs 286/98 e il TU sull’immigrazione. Gli studenti STP potranno quindi accedere a tutti i servizi con l’impegnativa del medico del centro ISI di Via Monginevro 130 (To) o in una delle altre sedi.”

Gli studenti extracomunitari vincitori di bando che eleggono il domicilio presso le residenze universitarie possono anche eleggere un MMG che si occupi della loro salute durante la loro permanenza in Italia? Qual è l'iter?

I cittadini extracomunitari, laureati in uno stato della U.E. per poter esercitare la professione medica in Italia devono innanzitutto chiedere il riconoscimento del loro titolo di studio e di abilitazione al Ministero della Salute. Invitiamo quindi a consultare il sito del Ministero www.salute.gov.it nel quale sono indicati gli adempimenti necessari per richiedere il riconoscimento della laurea, senza il quale non è possibile ottenere iscrizione all’Albo

Chiedo informazioni per conto di un nostro studente di nazionalità siriana laureato in odontoiatria in Lithuania ed in permesso di esercitare la professione in Lithuania. Il nostro studente vorrebbe iscriversi all’albo qui a Torino per esercitare la professione in Italia e per potere continuare con la specializzazione presso un’università italiana. E’ possibile ? Cosa dovrebbe [...]

“Entrambe le discipline sono professioni regolamentate, ciascuna delle quali con ambiti propri di attività e responsabilità diverse. Il medico iscritto all’Albo professionale non può contemporaneamente essere iscritto ad altro albo sanitario, così da rimanere la sua responsabilità circoscritta nell’ambito dell’albo di appartenenza.”

volevo chiedere un’informazione: se uno decide di disiscriversi dall’Albo dei Medici perché ad esempio sceglie un’altra strada (esfisioterapia) e conseguentemente si iscrive poi all’Albo dei fisioterapisti, dal punto di vista di responsabilità rimane quella di un medico o di un fisioterapista?

in riscontro al quesito posto si comunica che la legge professionale 233/46 non contiene disposizioni che vietino la contemporanea iscrizione all’albo medici e all’albo dei fisioterapisti. Trattandosi di professione di recente elevata in albo è stato comunque interpellato il Ministero per acquisire un pronunciamento dirimente di valenza generale.

volevo chiedere un’informazione: se uno decide di disiscriversi dall’Albo dei Medici perché ad esempio sceglie un’altra strada (esfisioterapia) e conseguentemente si iscrive poi all’Albo dei fisioterapisti, dal punto di vista di responsabilità rimane quella di un medico o di un fisioterapista?