“Suggeriamo di consultare l’Università che, disponendo di maggior documentazione rispetto a quella a nostra disposizione, saprà esserLe maggiormente precisa. Invero, come regola generale la qualità di medico in formazione specialistica è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa con esclusione di quelle indicate nell’art. 19 della Legge 448/2001 tra le quali non è ricompresa quella da Lei indicata. Tuttavia nel Suo caso, trattandosi di due specializzazioni, occorre verificare se la frequenza della scuola sia remunerata oppure sia stata disposta in deroga e con quali vincoli. Il contratto per lavorare in campagna vaccinale non fa testo essendo legittimato dalla normativa derogatoria della pandemia. “

Specializzazione e Titoli