“in riscontro al quesito posto si comunica che a seguito della liberalizzazione dell’informazione sanitaria disposta dal DL 233/06 ciascun medico è libero di far conoscere l’ambito di operatività. L’indicazione sulla targa della dizione “Medicina Estetica” è deontologicamente corretta, diversamente dall’ulteriore sostantivo che si configura poco pertinente.”
Avendo conseguito un Master universitario di secondo livello di Medicina Estetica e del benessere presso l’Università di Pavia posso inserire sulla targa la dicitura: Medicina estetica e del benessere?
“Si comunica che a seguito della liberalizzazione dell’informazione sanitaria il medico può far conoscere l’ambito di propria attività. Tuttavia, i Suoi messaggi devono essere rispettosi dell’art. 4 del DPR 137/2012, evitando espressioni equivoche, promozionali o svianti. Riteniamo quindi che nei Suoi biglietti da visita possa essere presente la indicazione generica “medicina estetica”. “
“Con la presente vorrei chiedere chiarimenti riguardo scrivere “”medico estetico”” sia sui biglietti da visita, timbro e tarda dell’ufficio. Ho fatto parecchi corsi e master di medicina estetica, posso scrivere medicina estetica sulla targa, timbri ecc…. O no non essendo specializzato in ch. Plastica, dermatologia….”
“ad integrazione della precedente informativa si evidenzia che la utilizzazione di dispositivi medici nel corso di una trasmissione è quanto mai problematica. Occorre infatti acquisire la preventiva autorizzazione del produttore del quale non potrà essere fatta menzione, evitando qualunque aspetto che possa configurare attività promozionale, concorrenza, interventi laudativi, aspettative e quant’altro. Le suggeriamo di leggere il disposto degli artt. 56 e 57 del vigente Codice di Deontologia Medica. “
“Nell’ottica di rispettare in pieno le indicazioni dell’ordine chiedo un ulteriore chiarimento. Nella trasmissione (che prevede riprese durante le visite e durante l’intervento chirurgico) è possibile mostrare i dispositivi medici utilizzati? I marchi di tali dispositivi devono essere oscurati?”
“Le comunichiamo che le iniziative pubblicitarie dei medici e degli odontoiatri oltre a dover rispettare le disposizioni normative dello Stato tra le quali l’art.1 comma 525 della L. 145/18, devono osservare il codice deontologico. I messaggi informativi in particolare trovano regolamentazione oltreché nell’art. 57 anche nell’art. 67 che vieta al medico attività di sponsorizzazione di prodotti commerciali. Assumere quindi la qualità di testimonial suscita quindi non poche riserve stante il divieto richiamato. “
"Siamo uno studio legale che si occupa, tral’altro, di consulenza legale in tema di pubblicità e comunicazione commerciale. Sempre più spesso riceviamo dai nostri Clienti richieste di consulenza e assistenza relative alla possibilità di avvalersi di Medici e/o Odontoiatri quali testimonial di prodotti cosmetici (ad esempio per il settore skin-care o igiene orale), in particolare [...]
“In riscontro al quesito posto relativo alla distribuzione di biglietti da visita negli esercizi commerciali Le evidenziamo il contrasto con il disposto degli art. 55 e 56 del Codice di Deontologia Medica. La liberalizzazione dell’informazione sanitaria esige infatti il rispetto dell’art. 4 del DPR 137/12, nonché la salvaguardia del decoro della professione. La distribuzione metodica non risulta quindi consona alla deontologia, configurando altresì potenziale contrasto con il disposto dell’art.1 comma 525 della L 145/18. “
"Sono un medico di medicina generale che ha aperto da poco uno studio in centro a Torino. Vi scrivo per chiedervi delucidazioni riguardo la possibilità di mettere dei miei bigliettini da visita con i miei dati, il mio titolo e contatti (null'altro) all'interno di esercizi commerciali vicini al mio studio in modo da segnalare la [...]
A seguito del DL 233/2006 anche i professionisti possono divulgare informazioni relative alla loro atività che devono rispettare i requisiti indicati nell’art. 4 del DPR 137/2012. La normativa richiamata ha liberalizzato l’informazione abrogando la legge 172/92 che prescriveva l’obbligo di preventiva autorizzazione. La forma è quindi svincolata da caratteristiche particolari, diversamente dai contenuti dell’informazione che non possono mai essere suggestivi, né promozionali come recita l’art. 1 comma 525 della L 145/18.
"Sono un Medico Iscritto all'Ordine di Torino, specializzato in Chirurgia Plastica Ricostruttiva. Ho la necessità di conoscere l'attuale normativa di riferimento per la realizzazione di un sito web relativo alla mia figura professionale. Quali caratteristiche essenziali deve avere l'impostazione del sito? Quali cose vanno evitate? In passato mi avevate sottolineato l'essenzialità di una prima schermata [...]
La situazione operativa prospettataci suscita osservazioni e rilievi su vari versanti, primo tra i quali della medicina in forma telematica che presenta non pochi limiti e criticità. Quanto alla “sponsorizzazione” resa possibile da una piattaforma commerciale ne evidenziamo l’incompatibilità deontologica ed i limiti derivanti dall’art. 1 comma 525 e 536 della L 145/2018. Il medico può far conoscere l’ambito della Sua attività nel rispetto dei principi indicati nell’art. 56 del Codice di Deontologia Medica e nell’art. 4 del DPR 137/2012. L’attività di informazione inoltre non è sottoposta ad alcun preventivo controllo, ne autorizzaizone dell’Ordine
"sono un medico di medicina generale e vorrei intraprendere attività privata di consulenza on line per pazienti sia in Italia che soprattutto all'estero. Nello specifico vorrei effettuare consulti per visione esami e consigli medici in telemedicina. Vorrei a tal fine sponsorizzare la mia attività con una pagina social personale, sui pricipali social media ed eventualmente [...]
“A seguito della liberalizzazione dell’informazione sanitaria anche i medici possono avvalersi degli strumenti pubblicitari. La informazione dovrà essere conforme al disposto dell’art. 4 del DPR 137/12 evitando messaggi suggestivi e promozionali.”
Ho bisogno di sapere se per quanto riguarda la libera professione intramoenia extramuraria di un dipendente SSN, regolarmente autorizzata dall'ufficio ASL di competenza, è possibile effettuare pubblicità o diffusione dei recapiti dello studio/struttura convenzionata presso cui si esercita anche a mezzo volantini/poster/social media. O se invece esistono delle restrizioni per quanto concerne la clausola di [...]
“La liberalizzazione della informazione l’Ordine è stato privato di qualunque competenza preventiva in materia. I previgenti regolamenti sono stati abrogati. La informazione pubblicitaria deve essere rispondente al dettato dell’art. 4 del DPR 137/12 che non contempla quella oggetto di quesito contraria a svariati precetti deontologici. L’informazione scientifica è lecita quanto non veicola sotto alcun profilo né tecniche, né strutture, né professionisti, né esprime giudizi o altro elemento promozionale di quella attività.”
"avrei bisogno di alcune delucidazioni in merito al regolamento omceo in materia di pubblicizzazione. Mi è stato richiesto di produrre video di divulgazione scientifica che verrebbero linkati su diversi social media (facebook, instagram e youtube) oltre che sul sito dello studio medico che promuove l'iniziativa. I suddetti video verrebbero peraltro sponsorizzati e indicizzati. Io e [...]
In riscontro al Suo quesito sconsigliamo di divulgare mediante Facebook la Sua disponibilità ad eseguire tamponi a domicilio in quanto configura una attività promozionale della Sua attività vietata dall’art. 1 comma 525 della Legge 145/18.
Potrei fare un post su Facebook per pubblicizzare che faccio i tamponi a domicilio, se si , come dovrebbe essere , quali informazioni dovrebbe contenere senza incorrere in sanzioni .
“In riscontro al quesito posto si evidenzia che la partecipazione in qualità di relatore a corsi di formazione non integra pubblicità sanitaria. L’attività non può tuttavia essere confusa con le locandine o i messaggi di diffusione del corso sulla cui forma La invitiamo a svolgere attività di vigilanza.”
Sono una pediatra, e una persona di mia conoscenza, che svolge la professione di "educatrice perinatale" a Torino, mi ha chiesto di preparare alcuni corsi a pagamento, da tenersi a distanza su piattaforma Zoom, relativi all'alimentazione infantile e a tematiche di puericultura e rivolti a genitori da lei seguiti. Questa signora darebbe informazioni dei corsi [...]
A seguito della liberalizzazione della informazione sanitaria, ciascun professionista può liberamente far conoscere la sua attività. I biglietti da visita rientrano in questo ambito, devono contenere informazioni rispondenti all’art.4 del DPR 137/2012 e non devono violare il disposto dell’art.1 comma 52 della L. 145/2017.
Posso fare biglietti da visita per farmi pubblicità ?
“La competenza dell’Ordine in materia di pubblicità attiene esclusivamente alla fase del controllo della veridicità dei messaggi. Qualunque medico può depositare nel proprio fascicolo i documenti attestanti le proprie competenze professionali, ma senza alcun obbligo.”
Ho frequentato il corso universitario di specializzazione in dermatologia, ma ha costantemente svolto, negli ultimi dieci anni, attività professionale nella predetta disciplina. Vorrei sapere quale sia l'iter da Voi predisposto per consentire ai medici di pubblicizzare la propria competenza, pur in assenza del titolo di specializzazione universitaria. Ai sensi della Circolare della Fnomceo n. 10, [...]
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