MMG

“La documentazione per rinnovare la possibilità di beneficiare della Legge 104/92 esula dalle attività assistenziali a carico del SSN. La convenzione ACNL 28.04.2022 che regola il rapporto di assistenza dei Medici di Medicina Generale non annovera le pratiche per beneficiare della L. 104/92 che rientrano quindi nell’attività libero professionali del medico. La richiesta del curante di pagamento dell’onorario per l’assistenza alla pratica è quindi lecita essendo prestazione estranea all’attività di cura ed è soggetta a IVA. “

"Avrei bisogno di una semplice conferma da parte vostra in relazione al pagamento per rilascio di Certificato Medico ai fini del rinnovo L104 (e relativo stato aggravato) da parte del medico curante. E' corretto che la dottoressa che ha preso da poco in carico mio padre, e alla quale ho chiesto di compilare e inviare [...]

“In Italia l’accesso alla medicina generale è riservato ai titolari di diploma di formazione specifica. Ogni anno le Regioni organizzano il corso triennale alla fine del quale rilasciano il diploma richiamato che non contempla equipollenti. “

"Mio figlio laureato in medicina e chirurgia nel 2018 presso l'Universita' di Perugia, attualmente specializzando in Medicina interna inGermania, vorrebbe sapere se in Italia valgono le stesse condizioni della Germania dove un medico che ha la specializzazione in Medicina Interna può fare il medico di base. Vale lo stesso anche in Italia senza ulteriori corsi [...]

“L’organizzazione e l’allestimento dello studio professionale del medico di Medicina Generale è materia lasciata alla Sua libera determinazione avuto riguardo al dettato del D.Lgs 81/2008. A seconda della valutazione del rischio prevista nel DVR potrà essere prevista la possibilità e la doverosità di farmaci salva vita, a cui spesa sarà ad esclusivo carico del medico. Per quanto concerne invece eventuali prestazioni professionali erogate fuori dai vincoli dell’ACNL, le stesse devono ritenersi prestazioni erogate in regime libero professionale con diritto alla remunerazione nei limiti indicati dall’art. 28 del ACNL alla cui lettura si rinvia. “

"1) E' indispensabile la presenza di farmaci salva-vita del genere Adrenalina et similari in un ambulatorio medico specialistico privato o di Medicina Generale ? In caso affermativo, il costo dei farmaci e' a carico del medico/dell'ASL/dei pazienti utilizzatori finali? 2) In caso di episodica assistenza di primo soccorso a persona in ambiente extra-ambulatoriale o ospedaliero [...]

“Lo studio di un medico di Medicina Generale è una struttura vincolata all’attività convenzionata. Tuttavia negli orari diversi dalla destinazione sua propria nulla preclude possa essere utilizzato come studio professionale di medico diverso dal titolare principale. “

Sono un medico formato in medicina generale attualmente non in rapporto di convenzione con il S.S.N. e ho competenze di medicina naturopatica e counselling; essendo alla ricerca di uno spazio in cui esercitare, mi chiedevo se fosse consentito effettuare la suddetta attivita' libero professionale non specialistica nell'ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato in [...]

“Non essendo gli studi professionali medici specificamente contemplati nell’Ordinanza del Ministero della Salute 31.10.2022 che ha prorogato l’obbligo delle mascherine negli ospedali e nelle RSA può derivarsi l’assenza di obbligo per queste strutture. Le misure di prevenzione e sicurezza degli studi d’altro conto sono demandate alla responsabilità dei singoli titolari, tenuti all’adozione delle misure di sicurezza indicate nella DVR prescritto dal Dlgs 81/2008. “

In seguito al nuovo decreto legge relativo alla proroga dell'obbligo di indossare la mascherina negli ospedali e nelle RSA, avrei bisogno di sapere se l'obbligo continua a sussistere anche negli studi medici privati.

La pratica vaccinale in quanto atto sanitario, pur non potendo essere considerata come attività esclusivamente medica, non rientra tra le competenze del farmacista. Tuttavia la situazione causata dalla pandemia ha determinato il varo di una normativa derogatoria, consentendo alle farmacie di somministrare vaccini (D.L. 22.3.21 n.41) anche da parte dei farmacisti adeguatamente addestrati. La normativa vincola quindi la nuova competenza alle farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale o presso le strutture pubbliche autorizzate, dove sono presenti le misure minime di sicurezza. Fuori da questo ambito sembra doveri escludere che il farmacista sia legittimato ad eseguire vaccinazioni e soprattutto non sembra poterlo essere cumulando l’esercizio della propria professione con l’esercizio di quella medica stante il divieto dell’art. 102 del RD 1265/34 e dell’art. 45 del RD 1706/38. Esiste infatti un principio deotologico di incompatibilità tra le professioni sanitarie e l’attività di farmacista che mira ad evitare il rischio di distorsioni nel rapporto con i pazienti e possibili conflitti di interesse in caso di commistioni. Si esclude quindi la legittimità di impiego di un farmacista nell’ambito di uno studio medico generale per la somministrazione di vaccini.

"Quest'anno per la campagna vaccinale antiinfluenzale nel mio studio vorrei avvalermi della collaborazione di una Farmacista che già effettua vaccinazioni all'interno della farmacia in cui lavora. Chiedo se per avvalermi della sua collaborazione devo avere un'altra copertura assicurativa (oltre la mia RC professionale) che copra anche il suo operato o devo assolvere a qualche altro [...]

Il rapporto di cura ha il Suo presupposto necessario nel rapporto fiduciario tra medico e assistito. Quando questo presupposto viene meno il medico è legittimato ad interrompere il rapporto assistenziale, avendo attenzione di garantire le cure fino alla sostituzione. Il princio deontologico richiamato risulta recepito nell’art. 40 dell’ACNL per la medicina generale e legittima la la ricusazione nelle situazioni da Lei indicate.

"Vorrei chiedere chiarimenti sulla ricusazione dei pazienti da parte dei medici di Medicina Generale. Ultimamente è sempre più frequente avere tra i nostri pazienti, anziani con demenza e/o non autosufficienti che vengono assistiti da parenti, badanti oppure nelle RSA da OSS e infermieri. A volte capita che questi car giver entrino in contrasto con noi [...]

Il certificato Istat rientra tra le competenze del MMG che, qualora non sia in servizio nelle 24 ore successive al decesso, è sostituito da altre figure con identiche competenze. Nel caso da Lei descritto, in assenza anche del medico necrescopo, la scheda deve essere compilata dalla guardia medica a seguito di presentazione di idonea documentazione entro 24 ore dalla constatazione del decesso. Per completezza di informazioni si comunica che il riferimento normativo della nostra Regione è la LR 03.08.211 n. 15, ed in particolare l’art. 2 comma 5, che si allega alla presente e alla cui lettera si rinvia.

Qualora accada che un mio assistito, in qualità di MMG, deceda di sabato, con la prospettiva della domenica, o magari di un ponte (festività natalizie, ad esempio) a seguire, qual è la procedura corretta per la compilazione del modulo Istat? Dovendo essere prodotto entro 24h dalla morte, spetta in questo caso al Medico necroscopo?

“L’ACNL per la medicina generale pone limiti di età esclusivamente per la titolarità del rapporto convenzionale. Le sostituzioni occasionali esulano da questo limite, essendo regolate liberamente dall’accordo tra le parti (sostituto/titolare). Nulla preclude quindi la possibilità per un medico in quiescenza di poter sostituire occasionalmente un collega di Medicina Generale”

"Questa mia per gentile consulenza riguardo ad un mio dubbio leggendo il capitolo "" sostituzioni "" ( ACN Medicina Generale ) per quanto concerne in specifico la mia posizione. Medico di aa 71, in quiescenza ed in possesso di credenziali rupar Regione Piemonte: come sostituto, posso effettuare sostituzioni in Medicina Generale (medico di famiglia) con [...]

“La gestione/ricusazione degli assistiti del SSN è regolata dall’ACNL cui la rinviamo. Ciò premesso deve essere posto in evidenza che la ricusazione derivata dal venir meno del rapporto fiduciario con un componente della famiglia esorbita dai limiti indicati nell’ACNL e giustifica l’obbligo di continuità di assistenza invocato dal legale dei suoi assistiti. Va da sé che l’evoluzione del rapporto rende evidente come la Sua legittima esigenza comporti esclusivamente la necessità di bilanciamento con quella altrettanto legittima degli assistiti che, qualora non si determinassero nel breve a scegliere un nuovo curante, imporrà di chiedere l’intervento dell’ASL affinché determini tempi e modi di chiusura del rapporto.”

"Sono Medico di Medicina Generale Convenzionato e chiedo indicazioni su come procedere in un caso di RICUSAZIONE PAZIENTE E FAMILIARI. In data odierna prendo visione di lettera di Studio Legale, a seguito di mia richiesta, fatta ad ASL di appartenenza di poter ricusare (omissis) per il venir meno del rapporto di fiducia e rappresentando lei [...]

“La compilazione in giornata festiva o fuori dall’attività di servizio del certificato ISTAT da parte del Medico di Medicina Generale relativo ad un proprio assistito deceduto è attività non risulta disciplinata dall’ACNL per la medicina generale. Il Medico di Medicina Generale fuori dalla propria attività di servizio non può quindi essere legalmente tenuto a compilare il modulo ISTAT oggetto di quesito, ancorché, essendo egli il medico che ha una conoscenza diretta della situazione dei propri assistiti, è comprensibile possa essere contattato per queste esigenze. Pur non esistendo obbligo è buona regola di complaiance rendersi disponibile a compilare detto modulo ogni qual volta ciò sia possibile senza particolare disagio. Si tratta di un atto di cortesia e non anche di un obbligo, sicché qualora il medico per qualunque ragione non sia disponibile la mancata compilazione del certificato ISTAT non potrà essere oggetto di alcun rilievo, né contestazione.”

Il mio quesito riguarda l'eventuale obbligo del medico di famiglia di compilare il modulo istat per il decesso di un proprio assistito nei giorni prefestivi e festivi in cui il mmg non è in servizio come stabilito dall'ACN. A chi spetta questo compito? Al medico necroscopo? Il mmg ha l'obbligo di compilare l'ISTAT in quei [...]

“Il quesito sulla possibilità di inserire un osteopata in uno studio di medicina generale organizzato in gruppo si configura complesso e delicato per una pluralità di ragioni, prima delle quali l’indeterminatezza giuridica della figura dell’osteopata. Questa, pur avendo ottenuto un primo riconoscimento con la L. 3/18 che la iscrive nell’ambito delle professioni sanitarie, non ha ancora ricevuto attuazione, mancando i decreti che né legittimano l’attività cosicché appare difficile ipotizzare l’inserimento di uno osteopata in uno studio di Medico di Medicina Generale. Inoltre gli studi dei Medici di Medicina Generale sono strutture subordinate alla preventiva valutazione autorizzativa dell’ASL secondo la previsione dell’ACNL che preclude l’inserimento di altre figure professionali che non siano state assentite dall’ASL, avuto riguardo a molteplici problemi (locali, concorrenza, interferenze, igiene etc.). Pur a fronte dei limiti rappresentati, la invitiamo a consultare l’ASL, evidenziandoLe che l’inserimento non autorizzato espone a gravi responsabilità.”

Sono un medico di famiglia convenzionato SSN che svolge la propria attività in una medicina di gruppo con altri sette colleghi in Torino. Mio figlio, laureato in scienze motorie e poi diplomato in Osteopatia (corso di sei anni a Milano), può svolgere la sua attività presso gli ambulatori della Medicina di Gruppo, senza utilizzare alcun [...]

“Esula dai compiti del medico curante farsi carico di redigere il referto di dimissioni di un proprio paziente ospitato in una RSA, essendo incombenza di competenza del Medico di Medicina Generale della struttura. Un’unica eccezione può tuttavia consentire di derogare a questo sistema quando il paziente sia stato ricoverato nella RSA direttamente da parte del curante che ne assume un obbligo di garanzia diretta dall’ingresso alla dimissione.”

Volevo essere informato se è regolare che una RSA dove è ospite un mio paziente da inizio Marzo e per il quale prendevo cura tutte le volte che la casa di cura ha chiesto il mio intervento mi chiede adesso di compilare la lettera delle sue dimissioni. Offro servizio anche in altre RSA ma è [...]

“Il rapporto convenzionale ha natura libero professionale ed è regolato dal CCNL, il quale non pone limiti alle modalità di sostituzione, né detta incompatibilità. La natura libero professionale consente quindi al medico di medicina generale di scegliere il suo sostituto a piacimento, rimanendo responsabile della sua scelta tanto nei confronti della Asl, quanto degli assistiti. Nulla osta quindi che Lei possa svolgere attività di sostituzione di un suo familiare. “

Sono uno studente del corso di laurea in medicina e chirurgia, prossimo alla laurea abilitante nella sessione di luglio corrente anno. Spero riusciate a chiarire un dubbio o indirizzarmi a chi di competenza. Mia madre, medico di medicina generale, mi ha chiesto di poterla sostituire nell’attività ambulatoriale nel mese di agosto. Confrontandomi con il suo [...]