CAO Iscrizioni

CAO Iscrizioni

“Si riporta il parere pervenuto dalla CAO Nazionale: “L’art. 1 del Decreto Legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 recante “”Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell’articolo 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128″” prevede che “I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale, possono iscriversi all’albo degli odontoiatri previo superamento della prova attitudinale di cui al comma 2, ripetibile una volta”. Pertanto, si ritiene che, il requisito necessario per l’iscrizione all’Albo degli odontoiatri previsto dal 1° comma dell’art. 20 della legge 409/85 – in deroga a quanto previsto dal 3° comma dell’art. 4 della stessa legge -, acquisito con il superamento da parte del dr. OMISSIS (laureato in medicina e chirurgia abilitato all’esercizio professionale che ha iniziato la formazione universitaria dopo il 28.01.1980 ed entro il 31.12.1984) della prova attitudinale di cui al succitato decreto legislativo 386/98, permane anche se il sanitario in questione ha successivamente chiesto ed ottenuto la cancellazione dall’Albo Odontoiatri durante il suo percorso professionale. In conclusione, ai sensi della normativa sopraccitata, questa Commissione Albo Odontoiatri nazionale ritiene che il dr. OMISSIS possa essere reiscritto all’Albo degli odontoiatri, permanendo il requisito previsto per tale iscrizione avendo conseguito la necessaria certificazione rilasciata dalla commissione di valutazione appositamente nominata dal ministero competente.” La Sua richiesta di reiscrizione all’Albo Odontoiatri trova quindi favorevole pronunciamento. La invitiamo ad accedere al sito dell’Ordine www.omceo-to.it, sezione “come fare per” – “prima iscrizione agli Albi professionali” – “Doppia iscrizione Albo Odontoiatri” – per poter effettuare la precompilazione della domanda di iscrizione. “

"Ho scoperto di essere stato cancellato dall'albo degli odontoiatri. Con la presente chiedo cortesemente che vengae esaminato il mio caso, con la speranza che sia possibile la mia reiscrizione all'Albo Odontoiatri."

Il diritto al lavoro garantito dalla Costituzione consente a chiunque si trovi nel territorio italiano e sia in regola con i permessi di soggiorno di poter svolgere attività lavorativa. Questo diritto è riconosciuto anche a Lei che potrà svolgere attività lavorativa con esclusione di quella di natura professionale. L’attività odontoiatrica è infatti subordinata alla preventiva iscrizione all’Albo professionale che richiede il riconoscimento del titolo di laurea.

"Sono in attesa di iscrizione all'Ordine poiché necessito riconoscimento dell’equipollenza della mia laurea di odontoiatria conseguita all'estero. Mi è stato detto che con la mia laurea asseverata potrei iniziare già a lavorare presso uno studio dentistico privato, non come dentista ma con una mansione “inferiore” al mio titolo di studio. Sono Italiano e per motivi [...]

L’iscrizione all’Albo consente di svolgere attività di insegnamento nelle scuole superiori, attività di consulenza negli studi professionali, attività di informatore scientifico, attività di convenzionato esterno con ASL e strutture pubbliche. La più parte di queste attività consente continuità di versamento contributivo alla Sua cassa previdenziale.

La gestione dell'attività libero professionale, in qualità di titolare di studio odontoiatrico, sta diventando sempre più complessa e pesante da sostenere in conseguenza del moltiplicarsi di adempimenti burocratici, normativi e gestionali di cui alle relative responsabilità in capo alla mia persona. Non essendo ancora in età pensionabile, se smettessi il lavoro sui pazienti, dovrei ovviamente [...]

L’ortognatodonzia è una specializzazione dell’odontoiatra per il cui esercizio è necessaria l’iscirizione nell’Albo degli odontoiatri. Dal 1996 l’iscrizione all’Albo medico non è più idonea all’esercizio dell’odontoiatra, essendo stato abrogato l’art. 5 della L. 409/85 che lo consentiva mediante l’annotazione.

"Tra i miei collaboratori vi è un medico chirurgo in possesso della specializzazione di ortodonzia (conseguita nel 1986) che non risulta iscritto all’ordine degli odontoiatri. Può lavorare presso la mia struttura come ortodontista?"

I cittadini extracomunitari, laureati in uno stato delle U.E. per poter esercitare la professione medica in Italia devono innanzitutto chiedere il riconoscimento del loro titolo di studio e di abilitazione al Ministero della Salute. Invitiamo quindi a consultare il sito del Ministero www.salute.gov.it nel quale sono indicati gli adempimenti necessari per richiedere il riconoscimento della laurea, senza il quale non è possibile ottenere l’iscrizione all’Albo.

Chiedo informazioni per conto di un nostro studente di nazionalità sirtiana laureato in odontoiatri in Lithuania ed il permesso di esercitare la professione in Lithuania. Il nostro studente vorrebbe iscriversi all'albo qui a Torino per esercitare la professione in Italia e per poter continuare con la specializzazione presso un'università italiana. E'possibile? Cosa dovrebbe fare? Serve [...]