“riscontriamo la Sua richiesta per informarLa che il vigente codice deontologico non consente al medico di esercitare attività commerciale. La carica sociale di amministratore di una società che per definizione ha natura commerciale non consente quindi di cumularla con quella di Direttore sanitario della stessa società. “

info generali

“L’interrogativo posto concerne la portata del segreto professionale che qualunque professionista, ed a maggior ragione il medico, può opporre a chiunque chieda di rivelare quanto appreso nell’esercizio della propria professione. Il segreto professionale è tutelato dall’ordinamento all’art. 622 c.p. e all’art. 201 cpp che esplicitamente esonera i medici dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio, con la sola eccezione dei casi in cui denuncia o referto sono obbligatori (es. constatazione di infortunio, certificazione di una malattia professionale, violenza su minore etc.). Va aggiunto che l’autorità di P.G. ogni qualvolta interviene a cercare notizie presso un medico dovrebbe avvisarlo che può avvalersi dell’obbligo di astensione se dette informazioni sono conosciute per ragioni di professione. Il medico che rifiuti di riferire notizie, dichiarando di avvalersi del segreto professionale, non incorre in alcuna responsabilità, non viola alcuna legge e deve sapere che l’Autorità potrà usare il potere di sequestrare la cartella clinica presentando un decreto dell’Autorità Giudiziaria in mancanza del quale il richiedente non potrà accedere ad alcun dato conservato dal medico. Per quanto concerne il limite di autodeterminazione del paziente psichiatrico, lo stesso va individuato nell’incapacità cognitiva del paziente. Qualora infatti questa sia assente al punto da giustificare un TSO anche la capacità di autodeterminazione dovrà essere ritenuta assente”

"Sono una partecipante del Master MEDPOS, scrivo questa mail come da accordi intercorsi nella nostra ultima lezione, per condividere 2...