“che la carica di vice direttore di una struttura odontoiatrica non è previsto dall’ordinamento. La DGR 616/2000 prevede infatti la sola figura del direttore sanitario che per quanto concerne l’ambito odontoiatrico l’art. 155 della L. 124/2017 può assumere la funzione in un’unica struttura. La possibilità che il direttore possa essere sostituito in caso di assenza non costituisce quindi funzione che necessiti di preventiva formalizzazione, né questo genera incompatibilità neppure per i titolari della funzione di direzione, cui è consentita la titolarità di direzione di un’unica struttura””

CAO_Direzione sanitaria

“in riscontro al quesito posto La informiamo che la materia è regolata nell’art. 1 commi 153, 154 e 155 della L. 4 agosto 2017 n. 124, i quali dispongono: “153. L’esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L’esercizio dell’attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni di cui all’articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge. 154. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153. 155. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154.” Trattasi di norma generale che non consente deroga per cui non le è consentito assumere la Direzione di due strutture odontoiatriche. La sostituzione temporanea è dunque consentita solo nelle strutture dotate di un direttore sanitario, la cui assenza momentanea rende necessaria la presenza organizzativa di un suo sostituto che ricoprirà un semplice ruolo interno.”

"Spett.OMCEO, a seguito di telefonata intercorsa con una vostra impiegata in data 25/10/22, vi scrivo per sapere se, essendo già...

“nella Regione Piemonte gli studi professionali non sono soggetti al regime autorizzativo, cosicchè la relativa apertura è svincolata da particolari comunicazioni essendo consentita a qualunque odontoiatra iscritto all’Albo professionale. Quanto all’assunzione di incarichi di direzione sanitaria si allega il disposto dell’art. 1 commi 153, 154 e 155 della L. 4 agosto 2017 n. 124, i quali dispongono: “153. L’esercizio dell’attivita’ odontoiatrica e’ consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attivita’ come liberi professionisti. L’esercizio dell’attivita’ odontoiatrica e’ altresi’ consentito alle societa’ operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni di cui all’articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge. 154. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali e’ presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attivita’ odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153. 155. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154.””

Nell'ultimo periodo stavo considerano l'apertura di uno studio dentistico di mia proprietà. Volevo sapere se la legge italiana permette ai...