Direzione sanitaria di due strutture odontoiatriche con lo stesso titolare

Direzione Sanitaria

“in riscontro al quesito posto La informiamo che la materia è regolata nell’art. 1 commi 153, 154 e 155 della L. 4 agosto 2017 n. 124, i quali dispongono: “153. L’esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L’esercizio dell’attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni di cui all’articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge. 154. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153. 155. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154.” Trattasi di norma generale che non consente deroga per cui non le è consentito assumere la Direzione di due strutture odontoiatriche. La sostituzione temporanea è dunque consentita solo nelle strutture dotate di un direttore sanitario, la cui assenza momentanea rende necessaria la presenza organizzativa di un suo sostituto che ricoprirà un semplice ruolo interno.”

"Spett.OMCEO, a seguito di telefonata intercorsa con una vostra impiegata in data 25/10/22, vi scrivo per sapere se, essendo già...