“in riscontro al quesito posto La informiamo che la materia è regolata nell’art. 1 commi 153, 154 e 155 della L. 4 agosto 2017 n. 124, i quali dispongono: “153. L’esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L’esercizio dell’attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni di cui all’articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge. 154. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153. 155. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154.” Trattasi di norma generale che non consente deroga per cui non le è consentito assumere la Direzione di due strutture odontoiatriche. La sostituzione temporanea è dunque consentita solo nelle strutture dotate di un direttore sanitario, la cui assenza momentanea rende necessaria la presenza organizzativa di un suo sostituto che ricoprirà un semplice ruolo interno.”
"Spett.OMCEO, a seguito di telefonata intercorsa con una vostra impiegata in data 25/10/22, vi scrivo per sapere se, essendo già Direttore sanitario presso un centro odontoiatrico, possa assumere il ruolo di sostituto Direttore sanitario ""temporaneo"", in caso di assenza di quello ufficiale, presso un altro centro. Inoltre, comunico i dati relativi alla struttura in cui [...]
“il quesito da Lei posto trova risposta nell’art. 1 comma 536 della L. 145/2018 il quale prevede che “le strutture sanitarie” sono tenute a dotarsi di direttore sanitario. Lo studio professionale è entità diversa dalle strutture sanitarie in quanto in Piemonte non è sottoposto a preventiva autorizzazione ex art. 193 TULS. L’allocazione di una società all’interno del Suo studio la quale eroga prestazioni odontoiatriche trasforma lo studio in struttura sanitaria che, di conseguenza, deve essere preventivamente autorizzato. Nulla preclude quindi che Lei possa assumere la direzione sanitaria nel rispetto delle regole connesse alla autorizzazione che dovrà essere rilasciata dalla competente Autorità comunale.”
"Attualmente sono il Titolare di uno studio dentistico, e ho l'incarico di Direzione Sanitaria (struttura accreditata definitivamente dalla Regione Piemonte); Presso il mio studio dentistico ho ricevuto la richiesta da parte di una Srl che fornisce prestazioni odontoiatriche di utilizzare i miei locali richiedendomi di accettare l'incarico di Direttore Sanitario. Pertanto richiedo vostro parere per capire [...]
“facciamo seguito alla nostra ultima per dare risposta ai Suoi ulteriori interrogativi. L’unicità dell’incarico di direzione sanitaria di struttura odontoiatrica discende dal disposto del comma 155 dell’art. 1 della L. 124/2017 il quale recita “il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154.” La norma richiamata non contempla poi la figura del “vice direttore” che è prevista in strutture tipologicamente diverse da quelle odontoiatriche. Non essendo una figura normativamente prevista, l’assunzione di tale funzione diventa irrilevante per l’ordinamento, evidenziando che se i servizi o l’ambulatorio odontoiatrico sono compresi in un poliambulatorio il direttore sanitario difficilmente potrà ignorare la irregolarità della situazione. Questo il quadro che disciplina la materia, rimanendo Lei libero di determinarsi nel modo ritenuto più opportuno.”
Esercitando la mansione di direttore sanitario in un centro odontoiatrico posso svolgere la funzione di sostituto direzione sanitaria in un altro centro? Leggendo la Gazzetta ufficiale , non ho trovato alcuna incompatibilità. È soltanto consigliato lavorare unicamente nello stesso centro. Consigliato ma non obbligatorio. Anche leggendo alcune sentenze di cassazione ho trovato che lo stesso [...]
“In riscontro al quesito posto, si comunica che lo stesso trova risposta nell’art. 1 comma 536 della L.145/2018, così come integrato dall’art. 9 della L. 124/2017. L’odontoiatra che svolge funzioni di direttore sanitario dei servizi odontoiatrici può svolgerlo unicamente per una sola struttura.”
Siamo srl Clinica Dentale, con 5 Odontoiatri. Vorrei nominare Direttore Sanitario una dottoressa che presta la sua opera du giorni alla setimana. Lei è già Direttore Sanitario in altra struttura. Ame risulta che sia possibile, perché è presente nella struttura per più del 25% del tempo di apertura. Desidero comunque avere un vostro parere in [...]
In riscontro al quesito posto si comunica che l’iscritto che assume la direzione sanitaria di una struttura deve darne comunicazione nel minor termine. La legge non prevede tuttavia sanzioni. Quanto alla circolare 99/89 se ne ALLEGA COPIA.
Circolare FNOMCeO 99/1986 Vorrei avere informazioni riguardo il direttore sanitario di una struttura odontoiatrica. Vorrei sapere qual è il termine per la comunicazione all'ordine, io sono un vostro iscritto e lo studio è in provincia di Torino. Ho letto il vostro approfondimento sull'argomento, mi rimanda per l'elenco delle responsabilità alla circolare n. 99 del 21 [...]
” in riscontro alla Sua posso confermare che l’art. 1 comma 536 della L. 145/2018 è stato modificato nel senso da Lei indicato. L’odontoiatra che assume la direzione sanitaria di una struttura non è più tenuto ad iscriversi presso l’Ordine in cui la struttura è ubicata che diventerà però titolare dell’azione disciplinare per le violazioni in essa accertate. Al sanitario compete il solo obbligo di comunicare l’assunzione della funzione di direzione anche all’Ordine del territorio dove ha sede la struttura”.”
volevo sapere se la normativa che prevede che il direttore sanitario di una struttura debbaessere iscritto all’ordine della provincia in cui si trova la struttura sia stata abrogata. Sul web trovo informazioni discordanti, spero possiate rispondermi.
il suo interrativo trova risposta nel dettato dell’art. 1 comma 536 della L. 145/2018 così come modificato dalla legge di adeguamento comunitario del 2021. L’indicazione fornitaLe dall’ASL CN1 è quindi oggi superata, essendo stato eliminato per il direttore sanitario di una struttura odontoiatrica l’obbligo di iscrizione alla’albo dove ha sede la struttura stessa. La modifica recentemente introdotta consnete infatti all’odontoiatra di conservare l’iscrizione presso il proprio Ordine con il solo obbligo di comunicare l’assunzione della funzione di direzione anche all’Ordine del territorio dove ha sede la strutura.
si richiede parere circa l’obbligatorietà di iscrizione, pretesa dall’ASL CN1, di un odontoiatra iscritto presso l’Ordine dei medici della Provincia di Torino dove esercita la professione quale libero professionista ma ha assunto la direzione sanitaria di una struttura operante in Provincia di Cuneo.
” riscontro la Sua richiesta in merito alla quale Le comunico che l’interrogativo trova soluzione dal disposto dell’art. 1 comma 536 della L. 145/18 così come modificato dalla L. 23/12/2021, n. 238 (obblighi derivanti dall’appartenenza alla U.E.). L’assunzione di direzione sanitaria di struttura odontoiatrica non comporta più obbligo di iscrizione del direttore presso l’Albo territorialmente competente dove ha sede la struttura. L’odontoiatra dal gennaio 2022 è semplicemente tenuto a dare comunicazione dell’incarico di direzione sanitaria all’Ordine dove ha sede la struttura odontoiatrica. Non consta da ultimo esistano documenti e/o pubblicazioni che disciplinino la responsabilità e i compiti dei direttori sanitari delle strutture odontoiatriche”.”
"recentemente mi è stato proposto di seguire uno studio odontoiatrico sito in provincia di alessandria e di rilevarne la direzione sanitaria. Mi rivolgo a voi per sapere se vi è la necessità, qualora si decidesse di rilevare la direzione sanitaria, di cambiare albo di iscrizione. è presente qualche documento redatto dall'ordine in merito a doveri [...]
“in riscontro al quesito posto si comunica che la L. 23/12/2021, n. 238, modificando l’originario disposto dell’art. 1 comma 536 della L. 145/18, consente ad un iscritto ad un altro albo professionale di una provincia la possibilità di assumere la direzione sanitaria di una struttura odontoiatrica di altro territorio. L’odontoiatra dovrà però darne comunicazione all’Ordine dove ha sede la struttura, pur conservando l’iscrizione al proprio albo professionale”.”
Buongiorno vorrei sapere con la nuova normativa del 1 febbraio 2022 io come odontoiatria iscritto da voi posso assumere incarico da direttore sanitario presso struttura Asti???
“nella Regione Piemonte gli studi professionali non sono soggetti al regime autorizzativo, cosicchè la relativa apertura è svincolata da particolari comunicazioni essendo consentita a qualunque odontoiatra iscritto all’Albo professionale. Quanto all’assunzione di incarichi di direzione sanitaria si allega il disposto dell’art. 1 commi 153, 154 e 155 della L. 4 agosto 2017 n. 124, i quali dispongono: “153. L’esercizio dell’attivita’ odontoiatrica e’ consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attivita’ come liberi professionisti. L’esercizio dell’attivita’ odontoiatrica e’ altresi’ consentito alle societa’ operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni di cui all’articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge. 154. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali e’ presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attivita’ odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153. 155. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154.””
Nell'ultimo periodo stavo considerano l'apertura di uno studio dentistico di mia proprietà. Volevo sapere se la legge italiana permette ai cittadini COMUNITARI, NON-ITALIANI (ho la cittadinanza polacca) di essere titolari degli studi dentistici e svolgere la funzione della direzione sanitaria presso eventuali propri studi dentistici.
“che la carica di vice direttore di una struttura odontoiatrica non è previsto dall’ordinamento. La DGR 616/2000 prevede infatti la sola figura del direttore sanitario che per quanto concerne l’ambito odontoiatrico l’art. 155 della L. 124/2017 può assumere la funzione in un’unica struttura. La possibilità che il direttore possa essere sostituito in caso di assenza non costituisce quindi funzione che necessiti di preventiva formalizzazione, né questo genera incompatibilità neppure per i titolari della funzione di direzione, cui è consentita la titolarità di direzione di un’unica struttura””
sono un vostro iscritto volevo sapere se un direttore sanitario di una clinica dentale può firmare presso un'altra clinica un incarico come vice direttore sanitario in sua mancanza ne farei io le veci?
Essendo il direttore sanitario una presenza necessaria per i rilascio dell’autorizzazione sanitaria ex art. 173 TULS, la sua sostituzione deve essere notificata alla competente ASL. L’odontoiatra che assume la funzione dovrà sottoscrivere la dichiarazione di accettazione della carica che unitamente al titolo abilitante dovrà essere trasmessa all’ASL che ha eseguito la verifica per il rilascio dell’autorizzaizone. il nominativo e la prova della comunicazione all’ASL dovranno poi essere depositati nella segreteria dell’Ordine nella cui provincia ha sede la struttura.
sono l'amministratore di una società titolare di una clinica odontoiatrica . Avrei necessità di variare il nominativo del direttore sanitario . Mi potete indicare la procedura corretta?
In riscontro al quesito posto si comunica che, essendo il direttore sanitario una presenza necessaria per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria ex art. 173 TULS, la sua sostituzione deve essere notificata alla competente ASL. L’odontoiatra che assume la funzione dovrà sottoscrivere la dichiarazione di accettazione della carica che unitamente al titolo abilitante dovrà essere trasmessa all’ASL che ha eseguito la verifica per il rilascio dell’autorizzazione. Il nominativo e la prova della comunicazione all’ASL dovranno poi essere depositati nella segreteria dell’Ordine nella cui provincia ha sede la struttura
sono l'amministratore di una società titolare di una clinica odontoiatrica . Avrei necessità di variare il nominativo del direttore sanitario . Mi potete indicare la procedura corretta?
La materia della pubblcità è regolata nell’art. 1 commi 153, 154 e 155 della L. 4 agosto 2017 n. 124, i quali dispongono: 153. L’esercizio dell’attivita’ odontoiatrica e’ consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attivita’ come liberi professionisti. L’esercizio dell’attivita’ odontoiatrica e’ altresi’ consentito alle societa’ operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni di cui all’articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge. 154. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali e’ presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attivita’ odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153. 155. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154.” Trattasi di norma generale che non consente deroga per cui non le è consentito assumere la Direzione di due strutture odontoiatriche.”
vorrei sapere quali divieti ha introdotto la legge 145/2019 ?
A seguito della L. 145/2018 la funzione di direttore sanitario di struttura privata non può essere assunta se non per un unico ambulatorio. L’odontoiatra potrà essere direttore sanitario di una sola struttura e la sede della stessa determinerà l’obbligo per il medico di iscrizione presso l’Ordine nel cui territorio è ricompresa la struttura. Il possesso di due lauree non consente di duplicare la funzione
"Buongiorno sono la dottoressa *****, avendo due lauree, sono iscritta all’ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Torino. Sono il direttore sanitario di una società che si chiama Pinelli Srl con sede amministrativa a Torino questa società ha due sedi lavorative una dislocato a Giaveno mono specialistica odontoiatrica e una dislocata ad Asti [...]
“La materia è regolata nell’art. 1 commi 153, 154 e 155 della L. 4 agosto 2017 n. 124, i quali dispongono: “153. L’esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L’esercizio dell’attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni di cui all’articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge. 154. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153. 155. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154.” Trattasi di norma generale che non consente deroga per cui non Le è consentito assumere la direzione di due strutture odontoiatriche. “
E' possibile avere due direzioni sanitarie presso studi o centri dentistici?
“La carica di Amministratore di società commerciale è incompatibile con l’iscrizione all’Albo. Fanno eccezione a questa regola le sole società STP che non hanno necessità di individuazione di un Direttore Sanitario. Per quanto concerne invece le società commerciali (diverse dalle STP) l’obbligo di Direttore Sanitario è connesso alla struttura ed alla relativa autorizzazione. Si esclude pertanto che un unico odontoiatra possa assumere la Direzione Sanitaria di due distinte strutture anche se appartenenti ad un’unica proprietà. “
"Come da DDL concorrenza l’incarico di direttore sanitario presso le strutture odontoiatriche deve essere unico. Quindi non è più possibile ricoprire lo stesso incarico in più studi o cliniche contemporaneamente. Attualmente stiamo costituendo una nuovasocietà (SRL) che avrà numero due sedi. La domanda è la seguente: L’amministratore Unico della SRL, poiché trattasi della stessasocietà che [...]
l’assunzione della funzione di direttore sanitario in una struttura odontoiatrica è un imoegno professionale che implica problemi ben maggiori che non quello assicurativo da Lei rilevato. Il direttore sanitario è infatti il responsabile del corretto funzionamento della struttura e dell’attività in esso svolta, cui competono molteplici obblighi quali il controllo del personale, la gestione della sicurezza, dei rifiuti, della documentazione clinica, del contenzioso, dell’informazione sanitaria etc. Pur non essendo previsti dall’ordinamento titoli specialistici per assumenre questa funzione, i rischi ad essa connessi suggeriscono di essere particolarmente cauto.
La struutura per la quale lavoo la maggior parte dei giorni della settimana mi ha chiesto se da Gennaio avessi pIacere di fare il direttore sanitario. So che subentreranno questioni assicurative ma per questo chiederò direttamente alla mia assicurazione ma vorrei chiedere se ci fossero degli impedimenti per questa mia nomina. La struttura in questione [...]
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