Assicurazione professionale
La Responsabilità civile verso terzi è quella che copre la polizza assicurativa.
La Responsabilità civile fa riferimento all’art. 2043 c.c.: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno, per violazione del principio “neminem laedere”.
Nell’oggetto dell’assicurazione, le compagnie usualmente specificano esplicitamente di obbligarsi a tenere indenne l’assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, in conseguenza di fatto colposo, errore od omissione commessi unicamente nell’esercizio dell’attività professionale dichiarata nei moduli di proposta/adesione e conseguentemente nel contratto che ne consegue.
Appare quindi estremamente importante la corretta comunicazione all’assicuratore delle specifiche della propria attività, anche in considerazione di eventuali problematiche connesse ai diversi enti/aziende presso cui si è svolta l’attività precedentemente alla stipula del contratto (retroattività).
Nel caso l’attività venga svolta in qualità di dipendente o convenzionato di struttura, clinica, istituto facente parte del S.S.N. (inclusa intramoenia), l’assicurazione deve anche tutelare l’Assicurato rispetto a quanto sia eventualmente tenuto a rimborsare all’erario, alla struttura, clinica o istituto presso cui presta la sua opera qualora dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato.
La responsabilità penale, invece, consiste nell’aver commesso (con dolo o colpa) un fatto previsto dalla legge come reato.
FAQ
Dal 15 agosto 2014 i Medici e gli Odontoiatri iscritti all’Albo della professione sono tenuti a sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile Professionale: l’obbligo è stato introdotto con il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012 e successivamente modificato con il D.L. 69 del 21 giugno 2013.
Il D.P.R. 7 agosto 2012, n.137 (Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali), all’articolo 5, ha confermato l’obbligo dell’assicurazione, specificando peraltro che tale obbligo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del Regolamento stesso. Lo stesso art.5 del D.P.R. 137/2012 prevede poi, al comma 1, che “il professionista deve rendere noti al cliente [o al datore di lavoro n.d.r.], al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva”.
Occorre valutare:
- Il massimale
- La franchigia
- La tutela legale
- La copertura postuma
- La copertura retroattiva
Il massimale è la somma massima che la società sarà tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese.
A prescindere dalla valutazione del corretto massimale da assicurare sulla base della specifica tipologia di attività / specialità e relativo profilo di rischio, si sottolinea l’importanza di verificare sul contratto proposto se il massimale di polizza sia indicato come:
La franchigia è quella parte di rimborso di un danno che rimane a carico dell’assicurato. In realtà, il danneggiato può sempre chiamare in causa la compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento e la compagnia è tenuta a risarcirlo totalmente del danno, a prescindere dalla franchigia. Sarà poi l’assicuratore a rivolgersi al suo assicurato e a pretendere di essere a sua volta rimborsato per la parte di danno per la quale l’assicurato con la sua polizza non aveva il risarcimento garantito.
Sì, è previsto dal IV comma dell’art. 1917 CC che prevede che “Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata” e per somma assicurata si deve intendere il massimale di polizza.
Le polizze di RCP presentano tutte un articolo dedicato alla “Gestione delle vertenze e spese legali” che recepisce quanto disposto dall’art. 1917 CC ed appare, quindi, importante verificare la ampiezza del massimale stesso anche alla luce delle spese legali.
Nei casi di tutela della responsabilità professionale, tra il momento in cui il soggetto assicurato commette il fatto contestato ed il momento in cui il paziente ha percezione del danno può passare molto tempo.
Per tale motivo il mondo assicurativo si è ormai orientato verso un regime di operatività della garanzia nell’ambito professionale che sia legato alla data della richiesta di risarcimento e non alla data del fatto illecito che ha cagionato il danno.
Esiste la possibilità che siano presenti diverse tutele a copertura delle medesime responsabilità e degli stessi sinistri, prestate mediante polizze assicurative (da chiunque contratte) od assunte direttamente dal SSN .
Nella fase di scelta della polizza assicurativa personale, anche in funzione della tipologia di azienda presso cui si presta l’attività (SSN o settore privato) e delle relative coperture assicurative eventualmente esistenti, appare pertanto opportuno verificare con attenzione il normativo contrattuale al fine di verificare se l’assicurazione proposta operi:
‒ a primo rischio, attivandosi quindi pienamente nella trattazione del danno, indipendentemente dall’esistenza o meno di altre tutele (od in caso di polizze operanti per i medesimi rischi ma con massimali e condizioni diverse);
oppure:
– a secondo rischio, su altre polizze operanti per le medesime garanzie, quindi garantendo i massimali esclusivamente in eccedenza rispetto a quelli previsti delle altre polizze ed al loro esaurimento.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 1910 C.C., nel caso di sinistro l’Assicurato deve comunicare all’assicuratore la coesistenza di altre assicurazioni ed è tenuto a denunciare il sinistro a tutti gli assicuratori interessati, indicando a ciascuno gli estremi degli altri.