Adempimenti fiscali

Adempimenti fiscali

Questa pagina presenta un’estrema sintesi dei principali adempimenti a cui va incontro un professionista che decida di avviare un’attività di lavoro autonomo aprendo una partita IVA.

Curata da professionisti del settore, non può certamente considerarsi esaustiva e verrà costantemente implementata o modificata seguendo le normative vigenti. L’Ordine dei Medici ringrazia i Dottori Commercialisti Federico Moine e Stefania Branca e i Medici Federico Renzulli e Giovanni Panero per la disponibilità

FAQ

Conviene cercare un commercialista di riferimento per avere una consulenza costante e l’aggiornamento sulle novità fiscali, che abbia esperienza sulla gestione delle contabilità di medici e odontoiatri.

Sì, se la natura dei redditi è prevalentemente libero-professionale. L’apertura della partita IVA non ha costi in sé.

E’ possibile percepire compensi sotto forma di prestazioni occasionali emettendo una ricevuta di quietanza con il proprio codice fiscale, purché non si superino i 5000 euro annui ed i 30 giorni di lavoro.

Si può optare per uno dei regimi fiscali agevolati visti in precedenza.

Si può acquistare il bollettario delle fatture per prestazioni sanitarie nei negozi che vendono cancelleria e forniture per uffici.

I dati importanti che devono comparire in fattura sono:

il numero progressivo della fattura. L’univocità della fattura è garantita dall’indicazione del numero con la data di emissione (R.M. 10.01.2013 n. 1/E). E’ possibile adottare distinte serie di numerazioni.

  • i dati fiscali di chi emette la fattura (nome, cognome, domicilio fiscale, Codice Fiscale e Partita IVA).
  • i dati di chi riceve la fattura (nome, cognome, indirizzo di residenza, Codice Fiscale).
  • descrizione della prestazione effettuata e relativo importo.
  • specificare eventuale esenzione dell’applicazione dell’IVA.
  • eventuale Ritenuta d’Acconto (se chi riceve la fattura è sostituto d’imposta), o specifica dell’esenzione.
  • bollo da 2 euro se prestazione esente IVA superiore a € 77,47.

Risoluzione. n. 444 del 18 novembre 2008

PARCELLE SPESE MEDICHE – OBBLIGO DI MARCA DA BOLLO

La parcella, o fattura, è un documento fiscale dal quale si evince la prestazione per diagnosi, cura o riabilitazione effettuata alla persona.

Nella maggior parte dei casi è esente da IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni, tranne nel caso di fatture rilasciate dal medico per finalità diverse, ad esempio la partecipazione a corsi in qualità di docente.

La fattura è compilata in duplice copia: una per il cliente e l’altra per il medico.

Si fa presente che l’Agenzia delle entrate con la Ris. n. 444 del 18 novembre 2008, in risposta ad un interpello presentato da un contribuente, ha fornito i seguenti chiarimenti:

  • il contrassegno telematico di € 2,00 (sostitutivo della marca da bollo) va apposto su ogni fattura medica (se esente da Iva) di importo superiore a € 77,47;
  • l’obbligo di apporre il predetto contrassegno è a carico del soggetto che emette la parcella (il medico);
  • il paziente è solidalmente responsabile con il medico per la mancata apposizione del citato contrassegno;
  • il medico, nell’apporre sulla parcella il contrassegno, può (facoltativo) addebitare il relativo importo (€ 2,00), al paziente.

La predetta Ris. n. 444 precisa, inoltre, che nell’ipotesi in cui il medico non dovesse apporre sulla fattura il contrassegno, il paziente entro 15 giorni deve presentare all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate la fattura medesima per la regolarizzazione facendosi carico della marca da bollo (senza sanzioni e senza interessi). Provvederà poi l’Ufficio a richiedere sanzioni ed interessi al medico inadempiente.

Diversamente medico e paziente sono solidalmente responsabili per imposta, sanzioni e interessi. In tutti i casi in cui il paziente ha pagato il suddetto importo di € 2,00 (vale a dire laddove gli sia stato addebitato in fattura ovvero abbia provveduto a regolarizzare la fattura medesima presso l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate) può dedurlo in sede di dichiarazione dei redditi, posto che trattasi di onere accessorio alla prestazione principale indicata in fattura.

In linea generale sono deducibili tutte le spese inerenti l’attività. Sussistono però alcune limitazioni ed in particolare:

  • le spese telefoniche, sia fisse che per i cellulari, sono deducibili nella misura dell’80%;
  • le spese di aggiornamento professionale, ivi comprese le spese di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50%;
  • le spese relative alle autovetture utilizzate nell’attività professionale sono deducibili nella misura del 20%;
  • le spese di rappresentanza, quali ad esempio quelle sostenute per pranzi con clienti o fornitori, per omaggi, per l’acquisto di quadri, oggetti d’arte e da collezione, sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nell’anno;
  • le spese di somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nel duplice limite del 75% del loro ammontare e del 2% dei compensi percepiti nel corso dell’anno;
  • le spese di ristrutturazione, manutenzione e ammodernamento degli immobili professionali sono deducibili, nell’anno di sostenimento, nel limite del 5% del valore dei beni ammortizzabili esistenti all’inizio dell’anno stesso e per la parte eccedente nei 5 anni successivi;
  • l’IRAP è deducibile per un importo pari al 10%, forfettariamente riferito alla quota imponibile degli oneri finanziari;
  • l’IRAP è inoltre deducibile per la parte riferita alla quota imponibile del costo del lavoro dipendente ed assimilato al netto di determinate deduzioni.

Indipendentemente dalla spese considerate per la produzione del reddito professionale (es. spese per l’acquisto della cancelleria, spese per l’acquisto del materiale sanitario, spese per lavoro dipendente, ecc.), vi sono altre tipologie di spese che hanno rilevanza fiscale e si suddividono in due categorie:

  1. oneri o spese deducibili dal reddito complessivo;
  2. oneri o spese detraibili, ossia che danno diritto ad una detrazione dall’imposta dovuta.

I primi sono presi in considerazione nella determinazione del reddito imponibile, prima del calcolo dell’imposta, mentre i secondi sono considerati dopo aver determinato l’imposta dovuta.

Sono esempio di oneri deducibili dal reddito (ossia lo riducono prima del calcolo delle imposte) i seguenti:

  • contributi previdenziali obbligatori (es. Enpam);
  • contributi a fondi pensione e a forme pensionistiche individuali entro il limite di Euro 5.164,57;
  • assegni periodici corrisposti al coniuge, esclusi quelli per il mantenimento dei figli;
  • erogazioni liberali alle ONLUS.

Gli oneri detraibili danno invece diritto ad una detrazione dall’imposta fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta stessa.

Per gli oneri detraibili la detrazione viene computata applicando una percentuale fissata per legge sull’importo totale o parziale di ogni tipologia di oneri.

Esempi di oneri detraibili sono i seguenti:

  • spese mediche: detrazione pari al 19% oltre la franchigia di euro 129,11
  • interessi passivi su mutui: detrazione pari al 19% da applicarsi al limite massimo di euro 4.000
  • spese funebri
  • rette per asili nido
  • interventi di risparmio energetico
  • interventi di recupero edilizio: attualmente pari al 50% delle spese sostenute entro determinati limiti.

Link utili

Percorso di studi