“Tutti i titolari di studio professionale sono tenuti all’osservanza del Decreto Legislativo 81/2008 sulla sicurezza del lavoro. Il testo sopra richiamato all’art. 37 prevede che il datore di lavoro organizzi la formazione obbligatoria per i propri dipendenti, tenuti a contribuire alla sicurezza del lavoro. Anche lo stesso datore di lavoro (titolare di studio) è tenuto alla frequenza del corso RSPP essendo equiparato ai dirigenti e ai preposti come tutti i professionisti che lavorino stabilmente nello studio. Per quanto concerne la possibilità di eseguire trattamenti di medicina estetica nello studio di un collega medico si evidenzia che se l’attività ha natura continuativa, è necessaria l’autorizzazione di cui all’art. 193 TULS configurandosi la struttura come un “ambulatorio”. “