“Sulla base di quanto segnalato, risulta a questo Ordine che il comportamento tenuto sia stato in linea con i contenuti degli articoli 13 e 14 del nostro Codice deontologico e con quanto previsto dall’art. 39 comma 6 dell’ACN 28.04.2022 per la Medicina Generale, che prevede espressamente la possibilità di scelta temporanea di un medico in altra sede, qualora la persona non si trovi nella zona di propria residenza. Il medico deve avere la possibilità, a salvaguardia della salute stessa del proprio assistito e a garanzia della propria autonomia e responsabilità nelle scelte e delle condizioni di sicurezza delle cure, di poter constatare direttamente le condizioni cliniche e gli effetti terapeutici delle proprie prescrizioni e il suo ruolo non può essere ridotto a quello di mero prescrittore di proposte provenienti da altri professionisti “

“In data 21/12/2023 ho ricevuto la notifica di un esposto presentato dalla figlia di una mia assistita nei miei confronti.
La paziente(89 anni) si è recata in Calabria a partire da Luglio 2023 con l’intento dichiarato in piu’ e-mail di permanere fino a Luglio 2024.
Nonostante cio’ ho prescritto la terapia normalmente assunta dalla paziente fino a quando la figlia ha iniziato a richiedere esami e visite senza che io potessi visitarla e vedere quali fossero le reali necessità della paziente.
Dopo essermi informata ho spiegato alla figlia, sia tramite email sia nel corso di un colloquio, che la madre avrebbe potuto usufruire dell’assistenza sanitaria in loco.
Da qui è partita tutta la vicenda :
Reclamo presentato dalla figlia all’URP competente e successiva richiesta da parte dell’ASL della mia versione e poi esposto.