“Si riporta il parere pervenuto dalla CAO Nazionale: “L’art. 1 del Decreto Legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 recante “”Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell’articolo 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128″” prevede che “I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale, possono iscriversi all’albo degli odontoiatri previo superamento della prova attitudinale di cui al comma 2, ripetibile una volta”. Pertanto, si ritiene che, il requisito necessario per l’iscrizione all’Albo degli odontoiatri previsto dal 1° comma dell’art. 20 della legge 409/85 – in deroga a quanto previsto dal 3° comma dell’art. 4 della stessa legge -, acquisito con il superamento da parte del dr. OMISSIS (laureato in medicina e chirurgia abilitato all’esercizio professionale che ha iniziato la formazione universitaria dopo il 28.01.1980 ed entro il 31.12.1984) della prova attitudinale di cui al succitato decreto legislativo 386/98, permane anche se il sanitario in questione ha successivamente chiesto ed ottenuto la cancellazione dall’Albo Odontoiatri durante il suo percorso professionale. In conclusione, ai sensi della normativa sopraccitata, questa Commissione Albo Odontoiatri nazionale ritiene che il dr. OMISSIS possa essere reiscritto all’Albo degli odontoiatri, permanendo il requisito previsto per tale iscrizione avendo conseguito la necessaria certificazione rilasciata dalla commissione di valutazione appositamente nominata dal ministero competente.” La Sua richiesta di reiscrizione all’Albo Odontoiatri trova quindi favorevole pronunciamento. La invitiamo ad accedere al sito dell’Ordine www.omceo-to.it, sezione “come fare per” – “prima iscrizione agli Albi professionali” – “Doppia iscrizione Albo Odontoiatri” – per poter effettuare la precompilazione della domanda di iscrizione. “