“Si informa che il registro stupefacenti trova regolamentazione nel Testo Unico 309/90 così come integrato dalla L. 08.02.21 n. 12, dalla L. 49/2006 e dal DM 3.08.2001 e alla cui lettura si rinvia. Il registro stupefacenti è finalizzato al carico e scarico delle sostanze stupefacenti per le unità operative dei servizi territoriali delle ASL, tra cui non sono annoverate le RSA delle quali non si fa cenno nella normativa richiamata. È alquanto comune che le ASL disciplinino con proprio regolamento la fornitura di questi farmaci alle RSA nel quale è contenuta altresì la disciplina della tenuta del registro di entrata e uscita. La sua tenuta è di competenza del responsabile sanitario della struttura che gestisce l’armadio farmaceutico dove sono conservate le sostanze stupefacenti. Se uno stupefacente è prescritto nominativamente dal MMG ad un assistito per trattamento di una patologia esso segue il regime ordinario che queste prescrizioni ricevono al domicilio dell’assistito, con l’accortezza di annotazione del nome del paziente sulla confezione che sarà conservata nell’armadio. Qualora al decesso del paziente residuino stupefacenti da smaltire dovranno essere seguite le procedure indicate nella circolare 24.05.2011 n. 22707, nel rispetto del termine annuale in cui possono rimanere in deposito. Il responsabile della struttura inoltra richiesta all’ASL di inutilizzabilità dello stupefacente e della volontà di disfarsene. L’ASL provvederà all’affidamento in custodia di dette sostanze indicando la procedura per l’avvio alla distruzione. “