“rispondiamo alla Sua per significarLe innanzitutto che l’esercizio della professione medica in Italia è subordinato all’iscrizione al relativo Albo professionale per qualunque medico. I medici comunitari che intendono operare nel nostro territorio devono richiedere la convalida della loro laurea e iscriversi ad un Ordine territoriale, al pari dei medici extra comunitari sottoposti a più rigidi controlli. Per fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia Covid il legislatore ha derogato a queste regole con il DL 18/20 sostituito con l’art. 6 bis del DL 105/2021 in favore dei medici impiegati temporaneamente nelle strutture del nostro territorio: la legge consente il reclutamento da parte delle strutture del SSN di medici in possesso di titoli esteri anche se non riconosciuti dallo Stato. La deroga è dunque limitata a queste solo strutture ed alle sole qualifiche universitarie conseguite all’estero e regolate da specifiche direttive comunitarie. Questa disposizione i cui effetti avrebbero dovuto terminare al 31.12.2023 sono stati differiti al 31.12.2025, ma con ulteriori prescrizioni specifiche: il medico reclutato da una struttura del SSN deve comunicare all’OMCeO territorialmente competente il riconoscimento a lavorare ottenuto dalla Regione e la struttura presso cui è incardinato. In mancanza di questi adempimenti non è legittimato a professare. Quanto poi all’interrogativo se l’azienda possa pretendere dal medico l’iscrizione all’Albo occorre avere riguardo all’avviso di reclutamento, perché se non era prevista la richiesta è illegittima. Il medico con titolo comunitario può infatti lavorare fornendo prova delle due comunicazioni richiamate. “