“riscontriamo i Suoi interrogativi in merito ai quali confermiamo che qualunque assenza dal lavoro per prestazioni sanitare in regime di DH dà diritto alla tutela del lavoro. Le prestazioni in regime di DH e DSA sono equiparabili a giornate di ricovero ospedaliero cui sono applicabili tutti i requisiti certificativi per la conservazione del trattamento economico previste per tali necessità (si veda esemplificativamente l’art. 71 del DL 112/2008, la circolare 136/2003 INPS). Il ricovero in DH è indennizzabile come malattia e deve essere certificati dal medico che provvede alla dimissione del paziente. In nessun caso lo stesso può essere inviato al Medico di Medicina Generale per l’incombente certificativo, essendo il dato normativo particolarmente chiaro nell’attribuire tale incombenza allo specialista che esegue ricovero o prestazione.”

“Necessito di alcuni approfondimenti riguardanti DH e DSA (prestazioni specialistiche ambulatoriali avanzate). Pazienti che vengono per cicli ricorrenti di cure, in cui vengono effettuate prestazioni diagnostiche ed eventualmente terapie e della durata variabile (da alcune ore all’intera giornata) vanno obbligatoriamente coperti con la malattia dal medico ospedaliero?
Ci sono casi in cui possiamo demandare al MMG?
Ci chiedevamo in quali casi, per i pazienti che si presentano, il medico non di PS come i nostri oncologi, devono rilasciare il certificato INPS di malattia?”