“Non esiste una disciplina legislativa che vieti all’odontoiatra l’assunzione di cariche in società commerciali, tuttavia l’iscrizione all’albo professionale è incompatibile con l’esercizio del commercio, attività propria di qualunque società. Inoltre l’art. 65 comma 2 CdM nel disporre che “Il medico non può partecipare a intese dirette o indirette con altre professioni sanitarie o categorie professionali per svolgere attività di impresa industriale o commerciale o di altra natura che ne condizionino la dignità, l’indipendenza e l’autonomia professionale” avvalora l’incompatibilità. L’interpretazione delle due disposizioni ha portato a ritenere compatibile la titolarità di quote in società, mentre ha negato che l’odontoiatra possa assumere cariche sociali (amministratore, socio accomandatario, etc.). “