“nella Regione Piemonte gli studi professionali non sono soggetti al regime autorizzativo, cosicchè la relativa apertura è svincolata da particolari comunicazioni essendo consentita a qualunque odontoiatra iscritto all’Albo professionale. Quanto all’assunzione di incarichi di direzione sanitaria si allega il disposto dell’art. 1 commi 153, 154 e 155 della L. 4 agosto 2017 n. 124, i quali dispongono: “153. L’esercizio dell’attivita’ odontoiatrica e’ consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attivita’ come liberi professionisti. L’esercizio dell’attivita’ odontoiatrica e’ altresi’ consentito alle societa’ operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni di cui all’articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge. 154. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali e’ presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attivita’ odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153. 155. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154.””

Nell’ultimo periodo stavo considerano l’apertura di uno studio dentistico di mia proprietà. Volevo sapere se la legge italiana permette ai cittadini COMUNITARI, NON-ITALIANI (ho la cittadinanza polacca) di essere titolari degli studi dentistici e svolgere la funzione della direzione sanitaria presso eventuali propri studi dentistici.