Quesito:
Sono un medico quiescente ex mmg, ho regolarmente versato iscrizione ordine ed assicurato aggiornamento ecm regolare, ad ottobre compirò 73 anni e vorrei continuare a svolgere il mio impegno di sostituzione occasionale di MMG
In asl dicono che hanno dubbi.
Vorrei gentilmente una dichiarazione da parte dell’Ordine essendo questo un rapporto privato e minore sempre dei trenta gg
Risposta:
Cara Collega,
Il tuo quesito trova risposta nella norma transitoria 5 dell’ACN 2022 – 2024 per la Medicina Generale, che ti alleghiamo. In particolare nel comma 5 di questa norma è specificato che le sostituzioni di Medicina Generale possono essere effettuate fino al compimento del 72esimo anno di età. Con la LEGGE 20 aprile 2026, n. 50 è stato poi prorogato il termine per il pensionamento a 73 anni fino al 2027 per i medici che, su base volontaria, intendano proseguire l’attività. Per estensione riteniamo che anche per le sostituzioni sia consentito effettuarle fino al compimento del 73 esimo anno di età.
Norma transitoria n. 5
- Ai sensi dell’articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 24, comma 1, lettera b) del presente Accordo, le Aziende possono trattenere in servizio i medici di medicina generale convenzionati, a richiesta degli interessati e fino al compimento del settantaduesimo anno d’età.
- Il medico interessato, entro 180 (centottanta) giorni antecedenti il compimento del settantesimo anno d’età, inoltra via PEC all’Azienda di competenza apposita richiesta.
- L’Azienda, a conclusione delle procedure di assegnazione di cui al presente Accordo, in assenza di personale medico convenzionato collocabile, può accettare la richiesta di cui al comma precedente
- La permanenza in servizio del medico di cui al comma 2 potrà essere consentita fino all’inserimento di titolare a tempo indeterminato, in conseguenza della reiterazione delle procedure di assegnazione ed in caso di permanente assenza di medici disponibili, fermo restando il limite massimo del compimento del settantaduesimo anno d’età.
- In considerazione della carenza di medici disponibili allo svolgimento di sostituzioni per l’attività a ciclo di scelta ed in coerenza con quanto previsto dal precedente comma 1, in deroga all’articolo 21, comma 1, lettera j) del presente Accordo, ai medici già titolari di convenzione di medicina generale all’atto del pensionamento è consentito effettuare sostituzioni fino al compimento del settantaduesimo anno d’età, su nomina del medico titolare e per un massimo di 30 (trenta) giorni, come previsto dall’articolo 36, comma 10, lettera a) del presente Accordo, salvo diverse disposizioni di legge.
