“L’orario dell’attività lavorativa è regolato dalle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE recepite dall’ordinamento interno. L’ordinamento prevede il diritto al riposo consecutivo ogni tot. ore di lavoro continuativo, fatte salve le attività caratterizzate da regimi di reperibilità. Pur non conoscendo il contratto che regola il suo rapporto di lavoro, una pronta reperibilità continuativa per 15 giorni non sembra rispettare la vigente normativa contrattuale della dirigenza medica del SSN che prevede un max di reperibilità di 10 ore. Tuttavia, la sua posizione di libero professionista rende meno cogente la previsione stante la sua libertà di autodeterminazione.”