L’obbligo di referto è previsto dall’art. 365 del Codice Penale per tutti i professionisti sanitari che intervengono nel prestare assistenza od opera in casi nei quali si possa individuare la sussistenza di aspetti riconducibili ad un, anche solo dubbio, delitto perseguibile d’ufficio. Nel caso poi il medico rivesta la funzione di pubblico ufficiale la sua segnalazione all’Autorità Giudiziaria sarà connotabile come denuncia, prevista dall’art. 331 del codice penale, e dovrà essere inoltrata per tutti i reati procedibili d’ufficio di cui abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del suo servizio (e non quindi solo nei casi in cui abbia prestato assistenza od opera). E’ importante ricordare che sono perseguibili d’ufficio anche i reati previsti dalla Legge 23.3.2016 n.41 (reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali) per i quali vale quindi l’obbligo di segnalazione all’Autorità giudiziaria in caso di lesioni superiori ai 40 giorni di prognosi, in analogia agli infortuni sul lavoro

Il medico di medicina generale che si trova in vacanza, e non nello suo studio, ha obbligo di referto alle autorità giudiziarie se presta soccorso ad una persona per strada e si riavvisa un reato?