“lo svolgimento di attività lavorativa da parte del medico in formazione è consentita limitatamente alla fattispecie indicate nella L. 28.12.2001 n. 448 e nel D.L. 29.3.2004 n. 81. Se l’offerta ricevuta non rientra nei casi sopra indicati la stessa deve ritenersi incompatibile, come del pari un’attività connotata dal requisito della continuità anche se per fattispecie compatibili. “

Sono un medico neoabilitato presso il Vostro ordine e prossimo a stipulare un contratto di specializzazione SSM presso una delle scuole di specialità di Torino
Ho ricevuto un’offerta di lavoro da parte di terzi, che richiederebbe un anno di prestazioni in libera professione, situazione che secondo le informazioni a mia disposizione risulterebbe incompatibile con la fruizione della borsa di specializzazione;
Sono stato pertanto invitato ac hiedere informazioni all’OMCeO in merito.